Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi che sono qui in Aula, per me è la prima volta da relatrice di un provvedimento e sono particolarmente felice di farlo in ordine ad un provvedimento che credo, seppur piccolo, sia comunque un provvedimento che rivoluzionerà una cosa conosciuta come divorzio in Italia; un provvedimento che aspettano tantissime cittadine e cittadini del Paese.
Il provvedimento in esame interviene, come dicevo, sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio. Si tratta di una terza lettura, che ha per oggetto le modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera il 29 maggio dello scorso anno. Il testo trasmesso dal Senato non è stato modificato dalla Commissione giustizia, per cui, qualora l'Assemblea confermasse questa scelta, il testo, già da questa settimana, potrebbe diventare legge dello Stato.
Sono oramai decenni che il Paese aspetta norme più moderne che accorcino i tempi del divorzio, riducendo quelle conflittualità delle quali sono vittime, in primo luogo, i figli delle coppie che scelgono di separarsi. Nelle legislature precedenti, troppo spesso, si è arrivati vicino ad approvare norme largamente condivise dalla società civile, per poi, però, arrestarsi a causa di impedimenti non sempre portati alla luce del sole. È con grande soddisfazione, quindi, che si può dire che in questa legislatura non si ripeterà questa situazione.
Si ricorda che di recente sono state adottate alcune misure acceleratorie proprio con riguardo al procedimento in materia di divorzio e di separazione – quali la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco –, introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, poi, dalla legge n. 162 del 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Il testo in esame, attraverso interpretazioni di natura estensiva e, quindi, senza dover ricorrere all'analogia, si applica anche a questi nuovi istituti.
Il testo in esame interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio, anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi e stabilire una disciplina transitoria.
L'articolo 1 – nel testo modificato dal Senato – modifica l'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge sul divorzio e sulle separazioni giudiziali: conferma la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; fa decorrere tale termine – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Lo stesso articolo 1, nelle separazioni consensuali, riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio, riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali e fa decorrere tale termine, anche in tal caso, dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nelle separazioni giudiziali, il testo approvato dalla Camera faceva, invece, decorrere il termine annuale dalla notifica della domanda di separazione, riducendo ulteriormente i tempi per ottenere il divorzio, in quanto l'udienza di comparizione dei coniugi, il cosiddetto dies a quo, secondo il testo del Senato, deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso. Lo stesso testo, nelle separazioni consensuali, prevedeva che il termine di sei mesi decorresse dalla data del deposito del ricorso ovvero, qualora esso fosse presentato da uno solo dei coniugi, dalla data della sua notificazione. Il ripristino del dies a quo originario, secondo la relatrice del provvedimento al Senato, deriverebbe dalle «troppe perplessità suscitate dal diverso termine previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati, foriero di problematiche applicative ed interpretative».
Il Senato ha soppresso poi la disposizione in base a cui, ove alla data di instaurazione del giudizio di divorzio fosse ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa deve essere assegnata al giudice della separazione personale. La motivazione della soppressione di tale disposizione, che rispondeva a motivi di economia processuale, ossia avere uno stesso giudice che conosca sia le questioni personali, che quelle economiche dei coniugi, è stata ricondotta dalla relatrice in Assemblea alla mancata modifica delle regole sulla competenza. Di conseguenza, tale disposizione appariva di dubbia costituzionalità alla luce della sentenza n. 169 del 2008 e della non coincidenza del foro di separazione con quello del divorzio, ad esempio in caso di trasferimento di uno dei coniugi. La Consulta con sentenza del 23 maggio 2008, n. 169, ha, infatti, statuito che la competenza sulla domanda di divorzio appartiene al giudice del luogo di residenza del coniuge convenuto. Secondo la Corte, in relazione all'articolo 4 della legge n. 898 del 1970, ovvero «la previsione con la quale, qualora i coniugi abbiano avuto per il passato una residenza comune, occorre far riferimento, ai fini dell'individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trova, e ciò anche allorché al momento dell'introduzione in giudizio, nessuna della parti abbia alcun rapporto con quel luogo», ipotizza un criterio di competenza che è manifestamente irragionevole. Dopo l'intervento della Consulta, l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 va letto con esclusione dell'inciso «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi», per cui ritorna competente ex novo il giudice del luogo ove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio e, qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda va proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, o se anche questi è residente all'estero, a qualsiasi tribunale della Repubblica.
Analoga soppressione da parte del Senato ha riguardato la modifica dell'articolo 189, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice processuale civile (articolo 2 del testo della Camera). La disposizione vigente stabilisce, al secondo comma, che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale. La modifica introdotta all'articolo 189 chiariva l'ultrattività della citata ordinanza presidenziale anche in relazione al ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio.
L'articolo 2 del testo in esame (articolo 3 del testo della Camera), modificato dal Senato, interviene sull'articolo 191 del codice civile, per anticipare il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. L'articolo 191 prevede la separazione personale come uno dei motivi di scioglimento della comunione, il cui momento effettivo si verifica ex nunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Tale previsione non è risultata adeguata alla realtà quotidiana in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l'interruzione della convivenza.
Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata con i provvedimenti provvisori adottati a norma dell'articolo 708, terzo comma, del codice di procedura civile, non osta a che i beni successivamente acquistati dai coniugi medesimi ricadano nella comunione legale, ai sensi dell'articolo 177, primo comma, lettera a), del codice civile, dato che l'operatività di tale disposizione, in base alle regole desumibili dall'articolo 191 del codice civile in tema di scioglimento della comunione, viene meno ex nunc con l'instaurarsi del regime di separazione, a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva ovvero che omologhi l'accordo al riguardo intervenuto.
L'articolo 2 aggiunge, dopo il primo comma, un nuovo comma all'articolo 191 del codice civile, che anticipa lo scioglimento della comunione legale: nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati e nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché omologato.
È poi aggiunta una disposizione di natura procedurale secondo cui, in caso di comunione dei beni, l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio. Il Senato ha, inoltre, soppresso la disposizione, presente nel testo della Camera, che prevedeva anche la comunicazione allo stato civile della domanda di separazione ai fini dell'annotazione.
L'articolo 3 della proposta di legge – anch'esso modificato dal Senato – contiene, infine, una disposizione transitoria secondo la quale la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto. Diversamente, il testo della Camera, sul punto prevedeva che la riforma dovesse applicarsi alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale, presupposto della domanda, e non conteneva una disposizione transitoria con riferimento alla decorrenza dello scioglimento della comunione tra i coniugi.