Relatore
Data: 
Martedì, 5 Ottobre, 2021
Nome: 
Stefano Ceccanti

A.C. 3269

Grazie, Presidente. Ometterò il dettaglio delle norme che conosciamo, anche perché con la gran parte di esse abbiamo votato - almeno buona parte degli italiani - ieri e ieri l'altro. Farò solo qualche osservazione di carattere generale. Come già avvenuto nel 2020, un decreto-legge ha rinviato all'autunno il turno elettorale amministrativo, previsto tradizionalmente per la primavera, e come nel 2020 si è poi dovuto intervenire per recare con il provvedimento in esame una disciplina specifica per minimizzare i rischi di contagio. Mi preme sottolineare come, sia il Governo sia il Parlamento, si siano mossi e si stiano muovendo con piena consapevolezza dell'importanza del tema e quindi nel pieno rispetto della riserva di legge in materia e anche tenendo conto dei limiti che, per la legge n. 400 del 1988, ha lo stesso decreto-legge in materia, che può intervenire sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno, ma non può mai toccare la formula elettorale, il cuore del sistema elettorale, il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. Peraltro, quando nella primavera del 2020 il testo del decreto-legge di allora lasciava profilare - probabilmente per una redazione affrettata - la possibilità di ulteriori slittamenti degli eventi elettorali, amministrativi e regionali decisi con un atto non legislativo, la Commissione affari costituzionali, su sollecitazione del Comitato per la legislazione, allora intervenne prontamente per sopprimere quella disposizione. Quanto avvenuto con riferimento alle scadenze elettorali, è avvenuto - lo voglio ricordare - anche per la disciplina generale dell'emergenza. Il Parlamento ha fin dall'inizio sostenuto la legittimità del combinato disposto decreto-legge/DPCM, una legittimità ora riconosciuta chiaramente anche dal dispositivo già depositato della recente sentenza della Corte costituzionale, di cui attendiamo le motivazioni. Ma al tempo stesso il Parlamento ha cercato da subito di parlamentarizzare la procedura, prima con gli atti di indirizzo precedenti all'adozione dei DPCM, quindi, a fronte del protrarsi dell'emergenza, con lo spostamento a livello legislativo delle disposizioni del DPCM. Anche questo è avvenuto su sollecitazione del Parlamento, con interventi del Comitato per la legislazione e ordini del giorno discussi dall'Assemblea. Il risultato è che oggi quasi tutte le misure prima oggetto di DPCM – ricordo, ad esempio, la capienza per spettacoli ed eventi sportivi - sono invece oggetto di disposizioni di decreti-legge, che possono essere emendati dalle Camere. Da ultimo, la stessa durata dello stato di emergenza è stata disciplinata dal decreto-legge n. 105 del 2021. Credo che, in connessione a quanto detto, debba essere anche registrato con soddisfazione come la reazione alle chiusure della pandemia non sia stata una restrizione degli spazi di partecipazione democratica, ma anzi un loro ampliamento. Penso alla possibilità di sottoscrizione con firma digitale delle richieste di referendum ed al successo che questa novità ha avuto, una novità che comporta dei problemi e che ora deve essere governata con intelligenza per eliminare i possibili squilibri. Ma non si può negare che di un allargamento - non di una restrizione - della partecipazione democratica si tratti. Insomma, stiamo uscendo dalla fase più delicata dell'emergenza nel rispetto della Costituzione e non nell'elusione della Costituzione.