Relatrice per la maggioranza per la X Commissione
Data: 
Lunedì, 11 Luglio, 2016
Nome: 
Cristina Bargero

A.C. 3886-A

Onorevoli colleghi, le Commissioni riunite VIII e X propongono oggi all'Assemblea la conversione in legge di un decreto-legge che, anche a seguito di un proficuo e costruttivo confronto con il Governo e con i diversi gruppi parlamentari, risulta notevolmente migliorato rispetto al testo originario. 
Ricordo, preliminarmente, che il decreto-legge al nostro esame, che consta ora di quattro articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale. 
L'articolo 1, comma 1, lettera a), che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in merito alla restituzione del prestito di 300 milioni di euro da parte dell'amministrazione straordinaria. Si prevede che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (cui tali somme sono state effettivamente versate), anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione, modificando così il comma 3 del decreto-legge n. 191 del 2015. La disposizione prevede che la restituzione dell'importo erogato abbia luogo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 270 del 1999, anteponendolo agli altri debiti della procedura. 
Ricordo che il decreto-legge n. 191 del 2015 ha fissato al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. Le procedure di trasferimento debbono svolgersi in osservanza delle modalità previste dal decreto-legge n. 347 del 2003 («Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»), in base al quale i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e al rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. La lettera b) del comma 1, oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente, innova sostanzialmente la disciplina procedurale, prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, applicabile nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. Viene definita così – attraverso il novellato comma 8 e i nuovi commi 8.1, 8.2 e 8.3 – una nuova e più articolata procedura, che ha l'effetto di ridefinire i tempi per il completamento del trasferimento attraverso la definizione delle offerte definitive vincolanti, l'anticipazione della loro valutazione relativamente ai profili di carattere ambientale nella fase di selezione delle offerte medesime, nonché l'autorizzazione delle modifiche del Piano. La disciplina previgente prevedeva infatti che, qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano ambientale, le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I nuovi commi 8 e 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 disciplinano le tre fasi della nuova procedura, due delle quali si svolgono prima dell'aggiudicazione. Nell'ambito della prima fase, concernente la definizione delle offerte vincolanti definitive, si prevede, in primo luogo, che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti – istituito dal nuovo comma 8.2 – che può avanzare, a ciascun offerente, una richiesta di integrazione della documentazione prodotta in sede di offerta, affinché fornisca gli ulteriori documenti necessari, compresi i documenti progettuali, i cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine ultimo per l'attuazione del Piano, l'analisi degli effetti ambientali e l'analisi dell'applicazione delle BAT Conclusions, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito un periodo volto a disporre che «tale facoltà» (e quindi la facoltà del comitato di chiedere, a ciascun offerente, l'integrazione documentale di cui sopra) deve essere esercitata nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti. Sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato, il Ministro dell'ambiente (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio parere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari. Nel parere il Ministro può proporre eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Nei successivi quindici giorni, decorrenti dal ricevimento del parere succitato, gli offerenti presentano le offerte vincolanti definitive, conformando i relativi piani al predetto parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nel caso in cui l'offerente non accetti le risultanze del parere (a seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni è stato chiarito che deve farsi riferimento a tutte le risultanze del parere) ovvero non confermi o aggiorni di conseguenza l'offerta presentata, si prevede l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione. Nella seconda fase, l'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003 (che prevede che il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente) redige, nei successivi 30 giorni, una relazione finalizzata a valutare la compatibilità delle offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto conto delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei rispettivi piani, e la sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al periodo di affitto e nella prospettiva della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente è acquisita dai commissari straordinari in sede di valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione. La terza fase – disciplinata dal comma 8.1, come modificato nel corso dell'esame in sede referente – si svolge dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua il soggetto aggiudicatario: l'aggiudicatario, in qualità di gestore dello stabilimento, può presentare una domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano, approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda, completa dei relativi allegati, è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente per un periodo di 30 giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che della disponibilità della domanda sul sito, ai fini della consultazione da parte del pubblico, è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale. L'istruttoria sugli esiti della consultazione è svolta dal comitato di esperti, istituito dal comma 8.2, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, predisponendo, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, una relazione di sintesi delle osservazioni ricevute, nonché garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa europea, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa europea. Le modifiche o le integrazioni – preciso, a tale proposito, che il riferimento alle «integrazioni» è stato inserito nel corso dell'esame in sede referente – del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto sono disposte, nei quindici giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Nel corso dell'esame in sede referente è stato chiarito che le citate modifiche o integrazioni devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del Piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, in quanto compatibili. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche o integrazioni tiene luogo, ove necessario, della VIA (valutazione di impatto ambientale). Viene inoltre stabilito che il medesimo decreto ha valore di AIA (autorizzazione integrata ambientale) e conclude tutti i procedimenti di AIA in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
Il nuovo comma 8.2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente, entro 5 giorni dall'istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, di un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. La norma disciplina altresì la retribuzione dei componenti, con oneri a carico di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, prevedendo che a ciascuno di essi sia corrisposto il rimborso delle spese di missione, nonché un compenso temporalmente parametrato (il testo iniziale prevedeva che fosse «in misura pari») al compenso annuale spettante ai componenti della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, maggiorato del 20 per cento. La norma prevede inoltre, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, che il comitato si avvalga della struttura commissariale di ILVA e del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e possa avvalersi delle altre amministrazioni interessate. Un'ulteriore modifica approvata dalle Commissioni riunite prevede che i curricula dei componenti del Comitato siano resi pubblici nel sito web del Ministero dell'ambiente, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati. 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì inserito il comma 8.2-bis, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati con lo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni. Il coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti. 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre introdotto il comma 8.2-ter, che prevede l'autorizzazione per l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato, per assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, ed in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni. Il richiamato personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della regione Puglia, per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività sopra richiamate da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per il 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse stanziate all'uopo nel bilancio della regione Puglia. In ogni caso, le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province, di cui all'articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge n. 190 del 2014. 
Il nuovo comma 8.3, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente, è finalizzato a limitare l'applicazione della disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista per i siti contaminati oggetto di bonifica dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «Codice dell'ambiente»), ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario. Si prevede, infatti, che tali beni, aziende e rami d'azienda siano oggetto delle previsioni di cui all'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 limitatamente alla inottemperanza alle prescrizioni di bonifica previste dai predetti piani o dagli eventuali ulteriori titoli autorizzativi necessari per l'esercizio dell'impianto, che lo stesso aggiudicatario si sia impegnato ad attuare, cioè – secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa – per importi limitati al solo valore delle prescrizioni di bonifica effettivamente non ottemperate. 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto all'articolo 1 il comma 1-bis, che modifica il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003. Quest'ultima disposizione disciplina la prededucibilità dei crediti relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, vantati da piccole e medie imprese. Viene precisato che «le distribuzioni di acconti parziali» sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 212 della legge fallimentare, senza pertanto incidere sulla graduazione dei crediti prededucibili. Si precisa, inoltre, che l'autorità che vigila sulla liquidazione è sostituita dal giudice delegato alla procedura. 
Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i commi terzo e quinto dell'articolo 104-bis della legge fallimentare – richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dall'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003, cosiddetto «decreto-legge Marzano» – non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario e, dunque, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge. Nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che resta fermo l'obbligo di inviare alle Camere, ogni 6 mesi, una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario. 
Con riferimento all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva per affittuari o acquirenti, l'articolo 1, al comma 3, novella l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012, al fine di estendere all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti. 
L'articolo 1, comma 4, alla lettera a) integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'inserimento di due periodi, al fine di consentire la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014. Tale proroga, che deve essere avanzata su istanza dell'aggiudicatario – selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. – attraverso la domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano medesimo, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, deve essere contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si dispongono le modifiche del Piano o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, conformemente alle risultanze dell'istruttoria del Comitato degli esperti. Si prevede, inoltre, che il citato termine ultimo per l'attuazione del Piano si applichi ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti riguardante ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società da essa partecipate anch'esse in amministrazione straordinaria e che il medesimo termine ultimo sostituisca ogni altro diverso termine intermedio o finale che non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. 
La lettera b) del comma 4 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge del 2015 solo in relazione al commissario straordinario ed ai suoi delegati. In conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, il nuovo disposto del predetto comma 6 prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Le Commissioni in sede referente, in linea anche con la condizione posta dalla Commissione Giustizia, hanno specificato che l'esclusione dalla responsabilità penale e amministrativa per l'affittuario, l'acquirente o i soggetti da questi delegati, opera soltanto in relazione alle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017, ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi che venga eventualmente concesso. 
Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le modifiche apportate dalle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 hanno efficacia anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate. Preciso, al riguardo, che le modifiche introdotte dall'articolo 1 riguardano pressoché integralmente procedure relative all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. che è iniziata anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento. L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone la trasmissione al Ministero dell'ambiente – da parte dei commissari straordinari – della mappatura, aggiornata alla data del 30 giugno 2016, dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA S.p.A. 
L'articolo 2, al quale non sono state apportate modifiche nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in merito ai finanziamenti ad imprese strategiche. Il comma 1 posticipa al 2018. ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA – ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 – che avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono state erogate, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è modificato il comma 6-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2016, che autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro (fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017), al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia. I finanziamenti statali, erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo, maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. La norma prevede che i finanziamenti statali siano rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati (vale a dire, sui fondi definitivamente acquisiti in esito ai procedimenti penali pendenti). I suddetti finanziamenti statali sono stati concessi per assicurare la tempestiva disponibilità delle somme necessarie agli interventi di messa in sicurezza e bonifica, per i quali la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la procedura di infrazione n. 2013 del 2177, ha ritenuto che l'Italia fosse direttamente obbligata e responsabile anche prima della definizione giudiziaria delle responsabilità di ILVA. 
Il comma 2 dell'articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, pari a 400 milioni di euro, in termini di solo fabbisogno, nell'esercizio 2016, a compensazione del quale si prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. In relazione alle somme rimborsate, la giacenza da detenere a fine anno su tale conto corrente di tesoreria da parte della CSEA viene corrispondentemente estinta o ridotta. 
Il comma 3 riguarda la copertura degli oneri che si vengono a determinare in termini di maggiori interessi passivi, quantificati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 
L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 9 giugno 2016.