Esame della questione pregiudiziale
Data: 
Mercoledì, 14 Aprile, 2021
Nome: 
Stefano Ceccanti

A.C. 3002

Grazie, Presidente. Devo dire la verità: questa pregiudiziale mi stupisce perché, al netto se esista o no un parere del Comitato tecnico-scientifico, chiunque di noi si accorge che siamo in pandemia e che ancora la strategia di vaccinazione non ha risolto i problemi (magari li avesse risolti!). Allora, di fronte a una normativa che diceva che si apre una finestra per le elezioni amministrative dal 15 aprile al 15 giugno, il che voleva dire iniziare a presentare le liste trenta giorni prima perché le elezioni non sono solo uno o due giorni di apertura dei seggi ma sono delle forze politiche che si incontrano per decidere i candidati, sono gli incontri tra i candidati e l'opinione pubblica, che sono tutti potenziali focolai di espansione della pandemia (questo è il dato vero), allora, dicevo, per questa ragione un elementare principio di prudenza ha suggerito di fare esattamente come l'anno scorso, cioè di spostare di pochi mesi, da una finestra primaverile a una finestra autunnale. L'anno scorso eravamo in situazione epidemiologica molto simile e nessuno contestò la legittimità dello spostamento. La contestazione fu - in particolar modo ricordo il collega Magi e il collega Baldelli - per l'abbinamento del referendum sulle elezioni parlamentari con le amministrative, che sfociò anche in un ricorso davanti alla Corte costituzionale che poi ammise la legittimità dell'abbinamento. Ma dell'abbinamento si discuteva, perché in tutti i ragionamenti fatti qui - “ma se si vota simultaneamente per un referendum e per le amministrative, non sarà che una cosa incide sul risultato dell'altra?” e così via - nessuno discuteva sulla legittimità di uno spostamento. Per questa ragione io trovo francamente che avremmo dovuto fare questo dibattito sul testo del decreto, sui singoli punti, ma senza pregiudiziale, perché la pregiudiziale è infondata.