A.C. 3822
Presidente, colleghi, nell'ambito del dibattito sulla pregiudiziale presentata dalla Lega Nord sul decreto-legge n. 42 del 2016, che reca appunto disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, vorrei partire dalla critica che viene mossa all'utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo, che adesso ci ricordava anche l'intervento del collega Buttiglione. La Costituzione consente al Governo, qualora ricorrano casi straordinari di necessità e urgenza, di adottare atti normativi con forza di legge, che sono immediatamente presentati alle Camere ai fini della conversione. Lo strumento dunque della decretazione d'urgenza ha un fondamento costituzionale, e la Costituzione chiama il Parlamento a controllare l'operato del Governo, decidendo se convertire o meno il decreto-legge, e nella conversione se mantenere inalterato il testo dell'Esecutivo oppure modificarlo, come spesso avviene, lo sappiamo bene, e come peraltro è avvenuto al Senato anche per il decreto-legge che stiamo discutendo.
Ora, richiamando l'articolo 77 della Costituzione, si evidenzia che il potere normativo del Governo si fonda sulla sussistenza di requisiti di necessità e urgenza: nel caso del decreto-legge in discussione tale urgenza, per ragioni diverse, appare rinvenibile in più punti, e anche significativi. Per esempio, per quanto riguarda il piano «scuole belle» citato anche nella pregiudiziale presentata dalla Lega Nord, si ricorda che è necessario garantire continuità di un impegno assunto dal Governo già precedentemente con un accordo, consentendo la prosecuzione del piano, altrimenti destinato a cessare ogni effetto contrattuale. A tale fine sono state destinate apposite risorse.
Ricordo peraltro che il piano «scuole belle» va ad incrementare risorse già destinate alla pulizia delle scuole, affidata a ditte esterne sulla base di una gara Consip indetta precedentemente: è stata indetta già nella precedente legislatura; e che comunque ha generato impegni contrattualmente rilevanti. In assenza del piano menzionato, quello appunto che si va a prorogare con questo decreto-legge, verrebbero meno servizi utili alla funzionalità delle scuole, oltre ad avere importanti, significative ricadute sull'occupazione. Sull'urgenza dunque di questo intervento convengono peraltro gli stessi presentatori della pregiudiziale, che ad un punto della medesima asseriscono di riconoscere un profilo di urgenza al provvedimento. Mi sembra quindi di non dover su questo punto aggiungere altro.
Vorrei però, Presidente, soffermarmi su un altro punto, che è quello che riguarda la possibilità per i docenti assunti in fase B del piano assunzionale previsto dalla legge n. 107 del 2015. Mi preme ricordare che non si va a fare una modifica alla legge n. 107, in quanto essa introduce sostanzialmente il piano straordinario di mobilità, ma non tocca minimamente gli istituti delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. Il provvedimento, così come modificato al Senato, introduce la possibilità di concorrere all'assegnazione provvisoria anche ai docenti di nuova assunzione, che in molti casi hanno ottenuto ruoli ben distanti dai luoghi di residenza. La possibilità dunque di ottenere una sede, sebbene provvisoria, su posti non vacanti ma in ogni modo disponibili in altra provincia, può contenere il disagio di molti insegnanti. Appare quindi evidente la necessità di intervenire con una tempistica adeguata all'attuazione della fase di mobilità, che di norma si attiva nei mesi di giugno e luglio. Dunque, sulla base di queste motivazioni, annuncio il voto contrario del mio gruppo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).