Relatrice per la VIII Commissione
Data: 
Mercoledì, 27 Ottobre, 2021
Nome: 
Alessia Rotta

A.C. 3278-A​

Relatrice per la VIII Commissione. Grazie, Presidente. Rappresentante del Governo, colleghi, tra le disposizioni che ricadono prevalentemente negli ambiti della VIII Commissione c'è l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, che reca norme afferenti ai settori stradali e autostradali ed alle infrastrutture idriche. Nel dettaglio, il comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari delle concessionarie autostradali. Nel corso dell'esame in sede referente, tale comma è stato integrato al fine di precisare le tariffe autostradali da adeguare entro il termine citato. I commi 1-bis e 1-ter, introdotti in sede referente, modificano ed integrano la disciplina, recata dall'articolo 13-bis del DL n. 148 del 2017, relativa all'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero. Il comma 2 proroga di due anni la durata delle concessioni in corso, relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25. I commi 2-ter e 2-quater, introdotti in sede referente, recano disposizioni relative alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del DL n. 162 del 2019. Il comma 2-quinquies, introdotto in sede referente, prevede l'assegnazione all'ANAS SpA di un contributo di 8 milioni di euro (3 milioni per il 2022 e 5 milioni per il 2023) da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 via Aurelia, nel tratto compreso tra i comuni di Sanremo e Ventimiglia.

I commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies, introdotti durante l'esame in sede referente, recano norme finalizzate all'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house. In particolare, viene prevista la costituzione di una nuova società, controllata interamente dal Ministero dell'Economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, a cui saranno trasferite, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad Anas Spa. Il comma 2-septiesdecies, introdotto durante l'esame in sede referente, reca disposizioni per la sistemazione delle strade comunali di Roma Capitale. Il comma 3 interviene sulle competenze in materia di dighe, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al progetto di gestione richiesto per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe. I commi 4-bis e 4-ter, introdotti durante l'esame in sede referente, recano disposizioni concernenti il Piano nazionale degli interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico. Il comma 4-quater, introdotto in sede referente, modifica la disciplina relativa all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione e adduzione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle opere medesime, al fine precipuo di affidarne la competenza al Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, nel caso di grandi dighe e di specifiche tipologie progettuali oppure regioni e province autonome negli altri casi.

L'articolo 2-bis, inserito durante l'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate all'individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali, funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'alta velocità e l'alta capacità di prossima realizzazione.

L'articolo 5 istituisce presso il MIMS una struttura di missione denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI). Esso, inoltre, consente ulteriori disposizioni organizzative del Ministero, al fine di garantire una migliore funzionalità. Da ultimo vengono inserite alcune disposizioni in merito al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 9 disciplina una procedura speciale per l'approvazione del progetto per la realizzazione del parco della giustizia di Bari, affidato ad un commissario che svolge le funzioni di stazione appaltante.

L'articolo 10, comma 7-octies, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, integra la normativa che disciplina il caso in cui al presidente della commissione VIA-VAS sia attribuita anche la presidenza della commissione VIA per i progetti PNRR-PNIEC, al fine di chiarire che la finalità della norma è anche quella di evitare qualsiasi effetto decadenziale.

L'articolo 11 interviene in materia di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, rifinanziando la componente prestiti e contributi del Fondo 394/81

L'articolo 12, modificato in sede referente, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle città metropolitane, delle province e delle regioni del Mezzogiorno, nonché in quelli ricompresi nelle regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, prevede l'istituzione del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dotazione di 16,2 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022 e ne disciplina le modalità di accesso, riparto e utilizzo. La disposizione reca, poi, una norma finalizzata all'accelerazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, relativi ad alcuni interventi infrastrutturali indicati nel PNRR o finanziati dal cosiddetto fondo complementare, che risultano elencati nell'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021.

L'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca misure di agevolazione per i comuni, mentre l'articolo 13-bis, introdotto in sede referente, reca la proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 13-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori. Il comma 1 prevede la possibilità, per i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio abbiano sede uno o più comuni, di istituire, anche congiuntamente in forma intercomunale, un apposito organismo consultivo per l'esercizio delle attribuzioni spettanti ai sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile. Il comma 2 stabilisce la possibilità per i comuni delle isole minori di prevedere la costituzione di un fondo per l'attività di protezione civile di competenza comunale. Il comma 3 prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il Piano di Protezione civile con il supporto della regione competente; il comma 4 stabilisce una clausola di invarianza finanziaria; il comma 5 detta disposizioni riferite ai comuni delle isole minori il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, prevedendo che in caso di crisi i sindaci possono regolamentare o contingentare l'accesso alle predette isola.

L'articolo 14 integra con un rappresentante dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei comuni, destinati ad asili nido e scuole d'infanzia.

L'articolo 16, integrato in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 la durata massima dell'incarico del commissario straordinario previsto per la ricostruzione del ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018, e disciplina la copertura dei relativi oneri, quantificati complessivamente in circa 4,9 milioni di euro per il periodo 2021-2024. Durante l'esame in sede referente sono state inserite ulteriori disposizioni concernenti, tra l'altro: la modifica della disciplina istitutiva della zona logistica semplificata - porto e retroporto di Genova per il superamento dell'emergenza conseguente al crollo del viadotto Polcevera; un intervento sulle norme contabili previste dall'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcune materie da costruzione, verificatesi nel primo semestre 2021; la nomina a commissario straordinario dell'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino “Eugenio Monti” di Cortina d'Ampezzo; l'estensione anche della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle verifiche stabilite per i progetti definitivi ed esecutivi delle opere incluse nell'Allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021; l'applicazione a tali opere delle procedure semplificate indicate per gli interventi contenuti nel PNRR e nel FNC; misure per assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia Savona-San Giuseppe di Cairo.

L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca misure urgenti per il completamento della strada statale n. 291, della Nurra in Sardegna.

L'articolo 16-ter, infine, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, novella il comma 3 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, al fine di inserirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, ai soli fini di trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara previste in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.