Esame della questione pregiudiziale
Data: 
Martedì, 4 Agosto, 2020
Nome: 
Stefano Ceccanti

A.C. 2619

Grazie, Presidente. È nata oggi una nuova pregiudiziale, la pregiudiziale “fungo”, un fungo che sbuca all'improvviso. Il gruppo della Lega è stato silente sia in Commissione sia in Aula, non ha presentato emendamenti e, improvvisamente, come un fungo, nasce questa sorprendente pregiudiziale. C'è sempre una prima volta. C'è anche un'altra novità, è una pregiudiziale che al tempo stesso accusa un testo di essere troppo incisivo, perché agisce d'imperio sulla doppia preferenza, ma anche poco incisivo, perché non introduce l'inammissibilità delle liste che non rispecchino i tetti per i candidati. Il principio di non contraddizione dovrebbe valere anche per le pregiudiziali e non è meno importante di quello di leale cooperazione. Fino a ieri risultava anzi che anche la Lega avesse aderito o, comunque, non avesse ostacolato questo accordo nemine contradicente, un principio classico del diritto parlamentare che può legittimare iniziative su terreni molto delicati, come la decretazione d'urgenza in questo ambito, e che ha fatto sì che anche i gruppi si siano astenuti dal presentare emendamenti anche dal punto di vista di quelli che avrebbero voluto un accordo diverso. Sia come sia, entrando nella pregiudiziale, il punto chiave è una certa idea della leale cooperazione che viene proposta ben oltre il caso specifico qui esaminato. La leale cooperazione, secondo il testo della pregiudiziale, sarebbe una sorta di assemblea permanente, in cui ciascuno avrebbe un diritto di veto. Era la nota regola chiamata liberum veto, vigente nella Camera della Polonia del Seicento, una delle cause decisive, secondo gli storici, della decadenza della Polonia. Ora, l'ambito è delicatissimo; scelte legittime possono essere inopportune, i poteri sostitutivi dell'articolo 120 vanno gestiti con cautela, il precedente è particolare, perché abbiamo la diretta applicazione del principio di pari opportunità canonizzato in due articoli della Costituzione, l'articolo 51 e l'articolo 117, settimo comma, quindi, non si può usare come precedente per altri interventi di decretazione in ambito elettorale, però, obiettivamente, colleghi, si può dire che in questo caso, come dice la pregiudiziale, non ci sia stata leale cooperazione? Parlano gli atti e le date: 5 giugno, lettera del Ministro Boccia con invito ad adeguarsi; 25 giugno, informativa del Ministro Boccia in Consiglio dei ministri che segnala l'inadempienza; 3 luglio, nota ulteriore del Presidente Conte con invito a decidere con la massima urgenza; 23 luglio, diffida formale motivata con invito a provvedere entro il 28 luglio, prospettando l'ipotesi di un decreto; 31 luglio, infine, la partecipazione del presidente della regione al Consiglio dei ministri, presidente che, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, rappresenta la regione. Non siamo né vogliamo essere, né in questo caso né in altri, la Polonia del Seicento, la leale cooperazione della Costituzione non è il liberum veto polacco, solo forze politiche che non ambiscono a governare nel breve e medio periodo possono abbracciare questa visione anarchica della leale cooperazione. Questa è la questione su cui purtroppo in questo momento ci dividiamo.