A.C. 3104-A
Grazie, Presidente. Il decreto-legge reca interventi per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Si tratta di un provvedimento significativo e atteso dal mondo agricolo per il sostegno che reca ad alcune filiere strategiche per il settore primario. Oggi l'agricoltura rappresenta una delle voci dell'economia nazionale su cui si registra un interesse crescente. I segnali di ripresa, seppur ancora timidi, registrano un protagonismo nuovo di questo settore. Vi è un sensibile recupero del valore aggiunto, un aumento dell'occupazione ed una crescita sensibile dell’export agroalimentare.
A fronte di ciò, l'agricoltura italiana continua a soffrire di difficoltà antiche, a cui se ne aggiungono di nuove, che, se non affrontate adeguatamente, rischiano di comprometterne il valore e le potenzialità. L'eccessiva volatilità dei prezzi a cui sono sottoposti coltivatori e allevatori, molto spesso aggravata dall'aumento dei costi di produzione, il divario del prezzo tra produttore primario e consumatore finale, la frammentazione e la scarsa propensione a far sistema delle nostre imprese agricole rappresentano solo alcuni degli elementi che impediscono al settore primario di decollare con la forza che merita.
A ciò bisogna aggiungere i cambiamenti climatici, causa dell'intensificarsi di disastrosi eventi calamitosi, e l'arrivo di nuove e fin qui sconosciute fitopatie, che, se non contrastate adeguatamente, rischiano di compromettere definitivamente le produzioni e lo straordinario patrimonio di biodiversità agricola di cui è ricco il Paese. Il decreto-legge n. 51 del 2015 si compone di otto articoli e affronta, appunto, queste tematiche.
Mi sia permesso, in apertura, di evidenziare come la XIII Commissione (Agricoltura) abbia partecipato attivamente alla definizione delle questioni contenute nel provvedimento in esame, essendo intervenuta in fase ascendente attraverso l'approvazione, frequentemente con voto unanime, di specifici atti di indirizzo riguardanti il settore del latte e dell'olio, nonché le emergenze fitosanitarie, tra cui la grave e preoccupante diffusione della Xylella fastidiosa.
Entrando nel merito, nel decreto-legge il settore lattiero-caseario è oggetto di diversi interventi, a conferma della riconosciuta strategicità che, per quantità e qualità delle produzioni, riveste per l'economia nazionale. Si tratta di interventi finalizzati, da un lato, ad affrontare la situazione di emergenza causata dal passaggio da un sistema contingentato di produzione, meglio noto come «regime delle quote latte», che è cessato dal 13 marzo scorso, ad uno completamente liberalizzato.
Dall'altro, a ridisegnare per il futuro il sistema delle relazioni contrattuali tra i diversi operatori della filiera del latte per fronteggiare la diffusione di pratiche commerciali sleali e per rendere più equa e meno soggetta a continue oscillazioni la determinazione del prezzo di cessione del latte crudo.
In questo senso l'articolo 1 (commi 1-6) prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali, senza interessi, il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione delle quote latte, dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015. È richiesta la prestazione, da parte del produttore, di fideiussione bancaria o assicurativa (quest'ultima tipologia è stata aggiunta durante l'esame in Commissione proprio per agevolare l'accesso allo strumento di garanzia) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Le domande per accedere alla rateizzazione devono essere presentate ad Agea entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.
Il comma 6-bis è stato introdotto durante l'esame in Commissione; prevede che Agea possa provvedere, successivamente alla data in cui è prevista la cessazione della partecipazione del socio privato alla società che gestisce il SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale), a gestire il sistema direttamente o attraverso l'affidamento a terzi selezionati, attraverso l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. L'operazione dovrà assicurare la piena operatività del sistema e, innanzitutto, la salvaguardia dei livelli occupazionali delle società medesime esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Considerato che nel provvedimento Agea è chiamata a gestire la delicata questione della rateizzazione del prelievo sulle eccedenze, si è ritenuto di dover cogliere l'occasione per implementare la norma, consentendo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, data la prossimità dei tempi per lo svolgimento di una procedura di gara, di valutare le forme di gestione del SIAN, con l'obiettivo di superare i limiti emersi in questi anni, riconducibili anche al rapporto con il soggetto gestore, la cui natura societaria, di tipo pubblico o privata, è stata, tra l'altro, oggetto di un richiamo dell'Unione europea
L'articolo 2 prevede al comma 1 che per l'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote, in caso in cui residuino disponibilità finanziarie rispetto alle restituzioni dovute, ai sensi della normativa vigente, è ammessa la regola della compensazione anche per le aziende che hanno superato il 50 per cento del quantitativo assegnato.
Le percentuali relative alle diverse classi di compensazione sono stata definite nel corso dell'esame in sede referente, in quanto originariamente il testo del decreto faceva riferimento alla possibilità di compensare solo le aziende che avevano superato il quantitativo disponibile fino al 12 per cento. La compensazione avverrà in maniera progressiva, secondo le classi individuate, e, comunque, sempre nel limite del 6 per cento e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.
Al comma 2, per contrastare la volatilità del prezzo del latte praticata all'allevatore e le pratiche commerciali sleali, si stabilisce che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati nel territorio nazionale, non possono avere durata inferiore ai 12 mesi e che Ismea è chiamata ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo.
Al comma 3, talune modifiche testuali all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha definito i requisiti dei contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari e le fattispecie configurabili come condotta commerciale sleale, prevedono: l'aumento del saggio di interessi, da due a quattro punti percentuali, applicabile agli interessi dovuti in ragione della scadenza dei termini di pagamento, fissati, per le merci deteriorabili, in trenta giorni (modifica approvata in Commissione); l'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni di tali obblighi e la determinazione dell'entità della sanzione amministrativa relativa al mancato rispetto dei termini di pagamento, in riferimento non più al fatturato dell'azienda, ma al solo fatturato dell'azienda cessionaria (anche questa è una modifica introdotta dalla Commissione). Si prevedono inoltre: la competenza dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi ai fini della segnalazione all'Antitrust delle violazioni di tali obblighi; la destinazione degli introiti derivanti dalle violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore del latte al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario.
L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali, associazioni private che raggruppano le organizzazioni nazionali e rappresentative di un'attività economica nelle varie fasi legate alla produzione, al commercio ed alla trasformazione di un determinato prodotto agricolo. L'articolo 3 è stato modificato in più parti durante l'esame in Commissione, raccogliendo anche sollecitazioni pervenute da realtà produttive e territoriali rappresentate nel corso delle audizioni. Si è posta principalmente l'attenzione sulle relazioni commerciali nel settore del latte, ma l'obiettivo più generale, che trova precisi riferimenti nell'ambito del provvedimento, è quello di dare impulso alle aggregazioni delle imprese per favorire il superamento di quella frammentazione, che caratterizza il nostro tessuto economico e che finisce per renderlo fragile soprattutto sul versante agricolo. Mi preme ricordare in questa occasione che altri Paesi, in ambito comunitario, molto concorrenziali con l'Italia su alcuni dei comparti agricoli principali, hanno già legiferato in questa direzione, cogliendo le opportunità offerte proprio dalla più recente normativa comunitaria.
Il comma 1 prevede che può essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero-caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 25 per cento (nel testo originario del decreto-legge era prevista una percentuale del 20 per cento). È stato, poi, precisato che tale quota può riguardare non solo l'intero settore, ma anche ciascun prodotto o gruppo di prodotti e che, nel caso in cui le organizzazioni interprofessionali operino in una singola circoscrizione economica, la rappresentatività deve essere pari al 51 per cento del relativo settore, prodotto o gruppo di prodotti e deve essere, comunque, pari al 15 per cento dell'attività economica relativa al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Anche a seguito del parere della Commissione per le questioni regionali, è stata prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Può essere riconosciuta una sola organizzazione per settore o per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore; in coerenza con quanto aggiunto nel comma 1, è stato specificato che il riconoscimento può avvenire anche per circoscrizione economica, sempre a livello nazionale. I requisiti sono quelli stabiliti, appunto, dalla normativa europea. Qualora vengano presentate più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Restano validi, però, i riconoscimenti già effettuati. È possibile da parte delle organizzazioni interprofessionali associare, con funzione consultiva, le organizzazioni che rappresentano i consumatori e i lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare (quest'ultima specifica è stata introdotta durante l'esame in Commissione, mentre è stato soppresso il riferimento alle organizzazioni rappresentative degli imprenditori), anche ai fini di acquisire un parere sugli atti vincolanti che le stesse organizzazioni possono adottare.
Nel corso dell'esame è stato aggiunto un comma, il comma 2-bis, secondo il quale le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo relativi alla vendita dei prodotti agricoli o per la fornitura dei prodotti trasformati, sono chiamate a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 e delle relative disposizioni attuative.
Ricordo in proposito che l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, ha dettato per la prima volta disposizioni riguardanti la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari prevedendo: l'obbligo della forma scritta; l'indicazione nell'atto della durata, della qualità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento; il divieto di comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale.
Il comma 3 autorizza le organizzazioni interprofessionali a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, valevoli anche per coloro che non sono iscritti, ma ai quali si applicano le regole valevoli erga omnes di cui al comma successivo. Tali contributi non hanno natura di prelievo fiscale e sono regolati dalle norme del diritto privato.
Il comma 4 prevede che, secondo quanto disposto dal nuovo regolamento europeo n. 1308/2013, è possibile richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali siano estese anche ai non iscritti. Tali regole devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime si applicano.
Il comma 5 dispone che, per concedere l'applicabilità erga omnes delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente. Sono presunti se la regola oggetto di richiesta di estensione non riscontra l'opposizione di altre organizzazioni e, in tal caso, esse devono dimostrare di rappresentare più di un terzo degli operatori economici.
Il comma 6 dispone che, in caso di violazione delle disposizioni valevoli erga omnes, l'operatore economico è passibile di una sanzione amministrativa da mille a 50 mila euro, definita in ragione dell'entità della violazione. Nel testo originario del decreto-legge si faceva riferimento al valore dei contratti stipulati. È stato poi aggiunto che, nel caso in cui la violazione riguardi le regole relative all'applicazione dei contratti tipo, la sanzione è calcolata riferendosi al valore dei contratti stipulati in violazione e fino al 10 per cento del loro valore.
Il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, carni, uova. In tal caso, l'organizzazione interprofessionale deve avere una rappresentatività pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore (nel testo originario era previsto il 35 per cento).
È stato, poi, aggiunto, in conformità con quanto previsto nel settore del latte, che tale percentuale può aver riguardo anche al singolo prodotto e che, in caso di organizzazioni interprofessionali che operino in una singola circoscrizione economica, la rappresentatività minima richiesta è del 51 per cento dell'attività economica del relativo settore, prodotto o gruppo di prodotti operanti nella medesima circoscrizione e comunque non inferiore al 30 per cento delle attività economiche di riferimento a livello nazionale. Il comma 8 dispone che, nel caso in cui, successivamente al riconoscimento, un'altra organizzazione interprofessionale dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.
Passiamo ora al settore olivicolo-oleario. L'articolo 4 istituisce un Fondo per sostenere la realizzazione di un piano di rilancio appunto del settore olivicolo-oleario. Ed è la prima volta che viene promosso un intervento di tale portata. In ciò vi è la consapevolezza di quanto l'olivicoltura rappresenti un'eccellenza agroalimentare per il nostro Paese. Il prodotto italiano è sempre più richiesto; la produzione attuale riesce a soddisfare solo la metà della domanda interna mentre forte è la richiesta internazionale. Da ciò è facile comprendere l'urgenza di intervenire nel settore, anche per fronteggiare quei fenomeni fraudolenti che sempre più spesso hanno per oggetto il falso olio extravergine italiano. La campagna del 2014 sarà ricordata per un calo produttivo drammatico. Numerose sono le cause, prevalentemente dovute a cambiamenti climatici, ma anche al fatto che sul settore non si investe da anni, sia in termini di innovazione, che sulle varietà colturali. Perciò, l'articolo 4 del decreto-legge è stato modificato nel corso dell'esame presso la XIII Commissione in quanto in origine il testo prevedeva una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Dopo la modifica, il contributo è stato incrementata appunto per il 2016 e 2017 a 14 milioni di euro per ciascuna delle annualità.
In totale sono stati perciò individuati 32 milioni a favore del settore. La copertura viene rinvenuta in parte riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario e in parte utilizzando alcuni residui in conto capitale. Sono state poi più dettagliatamente e ampiamente definite, sempre nel corso dell'esame in Commissione, le finalità del piano consistenti nell'incremento della produzione attraverso il rinnovamento dell'impianto e l'introduzione di nuovi sistemi colturali, nel sostegno all'attività di ricerca, nella valorizzazione del made in Italy, nel recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa, nell'incentivo all'aggregazione degli operatori della filiera.
L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente, affronta le tematiche delle calamità e autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura qualora siano state colpite da eventi alluvionali e, secondo una specifica introdotta in Commissione, da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'undicesimo grado della scala Beaufort, verificatisi nell'arco temporale tra il 2014 e la data di emanazione del decreto in esame; nonché da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015 con priorità, secondo quanto specificato dalla Commissione, a quelli legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del cinipide del castagno e della flavescenza dorata.
Concludo rapidamente, Presidente, per ricordare che è stato aggiunto anche il comma 3-bis che ha disposto l'aumento o il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura e in questo caso si è voluto dare un segnale di attenzione ad un settore che versa in una crisi drammatica...ll'articolo 6 si è proceduto alla soppressione della gestione commissariale delle attività dell'ex Agensud. Chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative della mia dichiarazione di voto, anche con riferimento ai pareri delle altre Commissioni (La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti) (Applausi del Partito Democratico).