Data: 
Lunedì, 12 Maggio, 2014
Nome: 
Paolo Beni

A.C. 2325

Signor Presidente, credo che il decreto-legge n. 52 del 2014, sulle disposizioni per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, sia un provvedimento positivo e doveroso su un tema indubbiamente di grande rilevanza etica e civile come quello dell'internamento, delle limitazioni delle libertà personali delle persone affette da disturbi mentali o ritenute socialmente pericolose. Vorrei dire all'onorevole Cecconi che è un tema che di cui ci occupiamo da tempo, noi del Partito Democratico, e su cui francamente non vorremmo prendere lezioni, su cui non è mai mancato il nostro impegno al fianco della parte più avanzata della psichiatria di questo Paese. Io capisco anche che siamo in campagna elettorale, capisco che tutti i toni sono leciti in un periodo come questo, però dovremmo far prevalere in questa discussione le ragioni del buonsenso.
  Allora, siamo tutti d'accordo su alcune cose: siamo tutti d'accordo che gli OPG sono un'offesa alla coscienza di un Paese civile, per le modalità organizzative e di gestione, per le condizioni inaccettabili in cui versano le persone che vi sono trattenute, per la cultura che li ha ispirati, che è il frutto di una concezione obsoleta della malattia mentale, della psichiatria; siamo tutti d'accordo sul fatto che molti psichiatri ormai ritengono dannoso l'internamento in queste istituzioni, rimaste sostanzialmente estranee e impermeabili alla cultura psichiatrica riformata. I detenuti affetti da disturbi mentali dovrebbero avere, come tutti, la possibilità di ricevere cure psichiatriche e psicologiche dai servizi del territorio, ma il meccanismo di funzionamento degli OPG non è mai stato influenzato minimamente della legge n. 180 del 1978. Molti giuristi ritengono incostituzionale la persistenza degli OPG e delle procedure con cui vi si accede. La stessa Corte costituzionale ha ribadito in più di un un'occasione che la pericolosità sociale non può essere definita una volta per tutte, ma deve essere valutata come condizione transitoria in relazione al contesto in cui si manifesta, di conseguenza anche le misure di sicurezza vanno di volta in volta riviste e aggiornate. Da tempo si discute dell'abolizione degli OPG e molte sono state le sollecitazioni in questo senso, a partire da quelle autorevoli del Capo dello Stato.
  Allora, questa è la situazione, dopodiché dobbiamo prendere atto che purtroppo siamo passati da un rinvio all'altro e quindi oggi da un lato dobbiamo registrare con rammarico – e chi lo denuncia ha pienamente ragione – i ritardi che per l'ennesima volta impediscono di onorare i tempi per la definitiva chiusura dei sei OPG presenti sul territorio nazionale, come era stato previsto dal decreto-legge n. 211 del 2011, dall'altro, però, dobbiamo anche valutare positivamente il fatto che in questo decreto-legge non ci si limita a fissare l'ennesima proroga, ma si dettano vincoli stringenti per i programmi di realizzazione e di riconversione da parte delle regioni e delle strutture sanitarie che dovranno accogliere questi pazienti. Si fa un passo avanti, cioè, e penso che il Senato abbia ulteriormente migliorato il provvedimento. Faccio semplicemente degli esempi, che sono stati già citati dai colleghi: è importante che l'articolo 2-bis introduca un organo di coordinamento fra i Ministeri della sanità e della giustizia, che insieme al comitato paritetico avrà il compito di monitorare l'attuazione delle nuove norme da parte delle regioni e trasmettere ogni tre mesi la relazione in merito alle Camere.
  Programmi regionali dovranno consentire l'effettiva chiusura degli OPG entro il 31 marzo 2015, ma entro 45 giorni le regioni devono trasmettere al Governo i programmi terapeutico-riabilitativi di dimissione degli internati, ed eventualmente le ragioni che dovessero impedirle. È opportuno anche il fatto che alle regioni si sia concessa la possibilità di rimodulare i propri legami per la realizzazione delle REMS, riducendo se del caso anche i posti per recuperare risorse da destinare al potenziamento dei servizi di salute mentale. Questa è un'accortezza opportuna, visto che proprio le REMS diventano una soluzione sempre più residuale, se vogliamo privilegiare le misure alternative, i percorsi terapeutici e riabilitativi, e se vogliamo ricorrere all'internamento solo come misura eccezionale e transitoria.
  Al comma 1, lettera b), si fa un'affermazione importante: si prevede che il giudice, o il magistrato di sorveglianza, adottino di norma, salvo casi eccezionali, misure alternative al ricovero: approccio che condividiamo, che richiederà il potenziamento dei servizi di salute mentale, che richiederà una più stretta collaborazione tra le aziende sanitarie e la magistratura. È un passo avanti importante aver stabilito, per esempio, che la durata massima delle misure di sicurezza non può superare quella della pena massima prevista per il reato commesso, ponendo così un limite alle proroghe sine die e al fenomeno incivile dei cosiddetti ergastoli bianchi.
  È particolarmente positivo, infine, l'approccio culturale del provvedimento rispetto alla nozione di pericolosità sociale, laddove si chiarisce che lo status economico-sociale, l'assenza di un progetto terapeutico individuale non sono condizioni sufficienti a motivare la pericolosità sociale, e quindi l'internamento di un individuo. Oggi ci sono malati – e questo dobbiamo denunciare con forza ! – che vengono valutati socialmente pericolosi, e che rischiano di finire in OPG, soltanto perché sono persone sole, senza cure, oppure perché sono poveri, emarginati, senza casa. È intollerabile che l'internamento sia la soluzione con cui la nostra società risponde alle persone che essa stessa ha emarginato, e confinato in condizioni di svantaggio sociale.
  In conclusione, io penso che se vogliamo lasciare da una parte l'amor di polemica o la strumentalità della polemica dovremmo riconoscere che siamo di fronte ad un provvedimento positivo; per diversi motivi: innanzitutto perché ci avvicina a quello che per noi resta l'obiettivo, abolire definitivamente e quanto prima la vergogna degli OPG, con la modifica del codice penale. Secondo, perché con le nuove norme da subito operative consentirà al faticoso processo di superamento degli OPG di rientrare nei binari della legge n. 180 del 1978, che sappiamo quanta importanza ha avuto nel nostro Paese per restituire dignità, diritti e speranza a tante persone. Terzo perché – e questo credo non sia questione ultima in ordine di importanza, non certo marginale – questo testo pone le premesse per un serio dibattito sul tema della pericolosità sociale: la sicurezza dei cittadini non può essere affermata a scapito della dignità dei soggetti più deboli, e questo è per noi un principio fondamentale.
  Quindi voteremo questo provvedimento, che, nonostante tutti i ritardi che abbiamo alle spalle, nonostante le contraddizioni che nessuno può negare ci sono dentro, ci farà fare un passo avanti importante per rendere il nostro Paese più civile e più giusto.