Relatore per la III Commissione
Data: 
Martedì, 3 Marzo, 2015
Nome: 
Maria Chiara Carrozza

A.C. 2124-A

Grazie Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare rappresenta una priorità nel quadro del rafforzamento del regime globale della sicurezza nucleare in funzione del contrasto al terrorismo. Esso è, pertanto, innanzitutto da considerare nella stessa ottica emergenziale che caratterizza le norme del decreto-legge, tuttora all'esame presso questo ramo del Parlamento, in tema di lotta al terrorismo internazionale, proroga delle missioni internazionali e dispiego delle iniziative di cooperazione allo sviluppo nelle aree di crisi. 
Anche in vista dell'imminente Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare, in programma a New York nel prossimo mese di aprile, si tenga d'altra parte conto del fatto che il nostro Paese è l'ultimo Stato dell'Unione europea a non aver ancora ratificato l'emendamento del 2005, circostanza che impedisce il deposito congiunto degli strumenti di ratifica da parte dei Paesi membri dell'EURATOM. La ratifica da parte italiana di questo disegno di legge rientra, inoltre, in un impegno assunto al più alto livello politico in occasione dei vertici dei Capi di Stato e di Governo sulla sicurezza nucleare, svolti a Washington nel 2010, a Seul nel 2012 e all'Aja nel 2014. 
Tenuto conto del contesto internazionale, e senza entrare nel merito specifico delle singole disposizioni, su cui le Commissioni giustizia e affari esteri si sono soffermate in sede referente, mi limito a ricordare che la Convenzione del 1980, siglata a Vienna, capitale in cui ha sede l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha rappresentato il primo strumento normativo predisposto in sede internazionale per l'adozione di adeguate misure di protezione per la materia nucleare dal rischio di prelievo non autorizzato. La Convenzione si limitava alla disciplina di obblighi per gli Stati contraenti in merito a profili riguardanti l'uso, il deposito e il trasporto di materiale nucleare nazionale. 
All'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, è emersa a livello internazionale la consapevolezza di rafforzare il regime internazionale della protezione fisica, attraverso la definizione di importanti emendamenti alla Convenzione stessa, prevedendo, altresì, fattispecie criminose riferite alla rimozione non autorizzata e al sabotaggio delle installazioni del materiale nucleare. Gli emendamenti alla Convenzione sottoscritti dal nostro Paese l'8 luglio 2005 vanno, dunque, in questa direzione, ampliando l'ambito applicativo della Convenzione dal trasporto di materie nucleari, all'impiego generale delle stesse materie ed alle installazioni, ponendo particolare attenzione al concetto di sabotaggio, sia in fase di trasporto delle materie, sia riguardo alle installazioni. 
Ulteriori aspetti innovativi, rispetto al testo della Convenzione, sono rappresentati da principi fortemente sostenuti dall'Italia, dal danno ambientale, alla sicurezza delle informazioni classificate. 
Sono altresì fissati princìpi e obblighi generali di predisporre un adeguato regime di protezione fisica, da applicare alle installazioni ed alle materie nucleari impiegate o trasportate, allo scopo di prevenire e contrastare atti illeciti, recuperare eventuale materiale trafugato, nella prospettiva di mitigare o minimizzare le conseguenze di un atto di sabotaggio. 
Per quanto riguarda le amministrazioni competenti per l'applicazione della Convenzione, di cui all'articolo 4, preme ricordare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per adempimenti internazionali in capo agli Stati parte della Convenzione, il Ministero dell'interno per la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto, il Ministero dello sviluppo economico, per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale. 
Quanto alla competenza per la formulazione dei pareri tecnici, per l'accertamento delle violazioni e per l'esercizio dei controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori, si tratta di una competenza finora assolta dall'ISPRA. Tuttavia il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, di attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, ha affidato il ruolo di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione all'istituendo Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin). L'Isin dovrà, pertanto, subentrare all'ISPRA nell'esercizio delle competenze rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione e degli emendamenti del 2005. 
Per lo svolgimento dei propri compiti l'Isin potrà comunque avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, anche dell'ISPRA e delle agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente a fini di supporto tecnico o scientifico, secondo quanto prevede lo stesso decreto legislativo richiamato. 
Alla luce di quanto esposto raccomando, pertanto, una celere approvazione del disegno di legge di ratifica.