Dichiarazione di voto
Data: 
Martedì, 3 Marzo, 2015
Nome: 
Michela Rostan

A.C. 2124-A

Grazie, Presidente. Votiamo oggi il provvedimento attraverso il quale quest'Aula, nell'ambito delle sue prerogative in materia di politica estera e di diritto internazionale, provvederà ad autorizzare la ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari. Una Convenzione, quella di Vienna, che proprio oggi compie trentacinque anni dalla data di approvazione, avvenuta nel lontano 1980. Oltre a questa importante ratifica sarà dato un decisivo imprimatur ad altre norme, che consentiranno l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al contenuto degli emendamenti. La Convenzione, firmata a Vienna e a New York, è l'unico strumento internazionale vincolante sulla protezione fisica del materiale nucleare e fissa misure relative alla prevenzione, alla detenzione e alla sanzione delle violazioni in tale campo. Gli emendamenti furono approvati da una Conferenza diplomatica, convocata nel luglio 2005, allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni. Una necessità via, via, più sentita, dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001, ed, in generale, allorquando, da quella data, l'intero pianeta si è risvegliato bruscamente nella paura collettiva generata dai fondamentalismi e dagli estremismi di varia natura, oltre che dal timore costante di possibili conseguenze disastrose e di catastrofi nucleari. Gli emendamenti hanno lo scopo di estendere l'ambito della Convenzione, prevedendo la protezione fisica del materiale nucleare usato per scopi pacifici, durante l'utilizzo, l'immagazzinamento e il trasporto, nonché la prevenzione e la punizione dei reati riguardanti detto materiale ed i relativi impianti. 
Per includere nella protezione, oltre alle materie, anche le installazioni nucleari, è stato, innanzitutto, modificato il titolo della Convenzione ed è stato aggiunto all'articolo 1, che contiene le definizioni, anche quella di installazione nucleare. È stata poi introdotta la definizione di sabotaggio. Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di elaborare ed attuare misure volte a garantire, in modo efficace, l'attuazione della Convenzione per prevenire, in particolare, il furto o la sparizione delle materie nucleari, di cui sono responsabili, così come il sabotaggio degli impianti nucleari che si trovano sul loro territorio. Viene naturalmente prevista la cooperazione tra gli Stati in caso di furto o sabotaggio, di rischio di gestione illecita di materiale, da manifestarsi sotto forma di scambio di informazioni, con la garanzia della riservatezza delle stesse in rapporto a terzi. 
Tra i contenuti principali degli emendamenti, ricordiamo l'individuazione delle autorità competenti in materia, ovvero i Ministeri degli esteri, dell'interno, dello sviluppo economico e dell'ambiente, i compiti dell'ISPRA, in merito all'attuazione dei controlli da effettuare, e ancora, l'assegnazione al Ministero dell'interno del compito di definire gli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari, al fine di predisporre i piani di protezione fisica, la necessità per l'esercente di installazioni nucleari di ottenere un'autorizzazione nulla osta per la protezione fisica passiva delle materie delle installazioni nucleari. Ricordiamo, inoltre, l'articolo 8 del disegno di legge che introduce una nuova fattispecie penale e attribuisce la relativa competenza al tribunale in composizione collegiale. Si tratta del nuovo delitto di attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari e lo punisce con la reclusione da due a sei anni. La nuova fattispecie è inserita all'articolo 433-bis, ovvero subito dopo l'articolo 433 del codice penale che, tra i delitti di comune pericolo mediante violenza, punisce con la reclusione da uno a cinque anni gli attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni. L'articolo 9 riguarda l'inosservanza del contenuto delle autorizzazioni. Il comma 1 prevede che l'ISPRA, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, formuli specifiche prescrizioni per il ripristino delle condizioni previste nelle autorizzazioni medesime e comunichi con tempestività al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero ell'interno e al Ministero dell'ambiente, le infrazioni riscontrate e le prescrizioni impartite. 
Gli articoli 10 e 11 del disegno di legge sanzionano, tanto con previsione di illeciti penali quanto di illeciti amministrativi, l'uso non autorizzato di materiale nucleare con le conseguenze che ciò può provocare nell'uomo e nell'ambiente. 
Questo in estrema sintesi il provvedimento che oggi l'Aula è impegnata ad esaminare e, come auspico, a votare con ampio consenso. Siamo di fronte ad un pacchetto normativo il cui scopo è quello di adeguare il nostro ordinamento a quanto in materia previsto dal diritto internazionale e dalla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980. Siamo innanzi ad un provvedimento che costituisce, a mio avviso, quasi un atto dovuto da questo Parlamento ai nostri concittadini ed alla comunità internazionale; un provvedimento la cui importanza strategica emerge con tutta evidenza anche in virtù della complessità dell'attuale momento storico che sta attraversando l'Europa, delle criticità e della profonda instabilità in cui versano molti Paesi che affacciano sul Mediterraneo orientale e meridionale e della conseguente necessità di elevare il livello generale di attenzione da parte della comunità internazionale alle problematiche connesse direttamente o indirettamente alla gestione di materiale nucleare. 
Per queste ragioni, preannunzio il voto favorevole del Partito Democratico ai fini dell'approvazione del testo di legge n. 2124, così come licenziato dalle Commissioni competenti.