Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 12 Dicembre, 2016
Nome: 
Piergiorgio Carrescia

A.C. 4158

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, approda oggi in Aula un provvedimento molto atteso dalle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno coinvolto otto province di quattro regioni dell'Italia Centrale a partire dal 24 agosto scorso. 
  Il provvedimento in esame formalmente reca la conversione del solo decreto-legge 189/2016 ma nella sostanza ingloba anche il contenuto di quello, il 205/2016, emanato dopo le forti scosse che hanno colpito i territori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo il 26 e il 30 ottobre. 
  Entrambi i decreti sono il risultato di un grande lavoro di ascolto delle comunità locali attraverso la voce dei sindaci, delle organizzazioni d'impresa e sindacali, degli Ordini e delle professioni, del mondo dell'istruzione e delle realtà associative più sensibili al patrimonio ambientale e ai beni culturali. 
  Comuni e Regioni sono stati e sono coinvolti e valorizzati nelle scelte e nella gestione della ricostruzione per garantire trasparenza, partecipazione, efficacia nelle risposte fin dalla fase emergenziale. 
  Il contenuto dell'atto in discussione accoglie inoltre la gran parte di quelle indicazioni date dalla Camera dei Deputati con le Mozioni approvate nel settembre scorso. 
  C’è in questa legge un filo conduttore che conduce all'obiettivo primario che è quello di ricostruire presto e bene; ricostruire edifici e infrastrutture ma soprattutto non disperdere ma rafforzare il tessuto sociale, economico e istituzionale delle comunità colpite. 
  Un grande obiettivo, un grande traguardo: ricostruire beni materiali e ricchezze immateriali. 
  Il filo conduttore è dunque la ricostruzione integrale e integrata che guarda ai soggetti, alle «persone» e alle imprese come pure ai beni, ai danni evidenti e a quei traumi alla convivenza sociale che il sisma ha provocato al singolo cittadino come tale e come parte di una comunità. 
  Il territorio colpito fonda la sua ricchezza sull'ambiente, sul paesaggio, su Centri storici belli e affascinanti come pochi, sugli allevamenti, sul patrimonio produttivo agricolo e sul sistema di trasformazione dei prodotti, sulla micro e piccola impresa agricola, artigianale e commerciale, sull'ecoturismo e l'ospitalità diffusa, sull'enogastronomia, insomma su quanto la gente delle «aree interne», dell'Appennino, ha costruito con tenacia e sapienza in secoli e secoli. 
  Non possiamo lasciar sole quelle popolazioni; abbiamo il dovere di dare risposte all'aspettativa di ricevere un aiuto che permetta di ricostruire un'economia e un edificato devastati da un sisma che ha interessato un'area di oltre 600 Kmq. 300.000 persone e distrutto o danneggiato più di 200.000 edifici, abitazioni, officine, scuole, strutture sanitarie o ricettive, luoghi di culto, impianti sportivi, infrastrutture viarie. 
  Lo Stato deve continuare ad essere presente ! È per questo che ho apprezzato molto che il Presidente del Consiglio incaricato, l'on. Paolo Gentiloni, abbia posto fra gli obiettivi prioritari del Governo che andrà a costituire, la ricostruzione nei territori e dell'economie colpite dagli eventi sismici. 
  Quello che la Camera, dopo il Senato, va ad approvare è però solo un primo passo concreto per gestire e superare l'emergenza nella prospettiva di una ricostruzione che può partire da basi solide grazie allo straordinario lavoro messo in atto con tempestività dal Governo Renzi, dall'assistenza alle popolazioni evacuate al regolare avvio dell'anno scolastico. 
  Vi sono alcune «parole d'ordine» che declinano l'obiettivo strategico della ricostruzione: agire con velocità e bene contemporaneamente su tutti i versanti per mantenere in loco le persone e le imprese, garantire la coesione sociale, rallentare ed invertire il processo di spopolamento, 

agire nella massima trasparenza, coinvolgere le comunità locali, i corpi intermedi e le Istituzioni. 
  I territori colpiti sono fragili sul piano demografico, con una popolazione con un'elevata età media, sono ricchi di storia e di beni culturali, di eccellenze agroalimentari: sono l'emblema di tante altre «aree interne» del nostro Paese. 
  Urgono risposte subito per evitare che le imprese chiudano perché se chiudono poi non riaprono; urgono risposte per tenere aperte le scuole, per garantire servizi essenziali alle comunità, per rispettare l'integrità dei luoghi. 
  In questo decreto legge, all'interno di questa iniziativa legislativa, queste risposte ci sono: è forte l'ambizione di recuperare la memoria per ricostruire meglio, per ricostruire per quanto possibile com'era e dov'era, per recuperare i beni architettonici e monumentali, per tenere viva e vitale quell'identità culturale, quell'humus unico che, nel corso dei secoli, ha tenuto e tiene unite le comunità dell'Appennino. 
  Ecco allora che le direttrici del provvedimento possono essere identificate in cinque fattori: 
   1. Velocità e qualità degli interventi (risposte alla prima emergenza) 
   2. Interventi integrati 
   3. Lavoro, impresa, scuole, ambiente 
   4. Trasparenza e legalità 
   5. Equità

  I sindaci e le popolazioni ci chiedono di esser veloci sia nella ricostruzione sia nel trasmettere al Paese messaggi di fiducia e di non essere lasciati soli. 
  Ogni sisma è diverso per gli effetti complessivi dai precedenti ma molti sono comuni; le esperienze vissute ci hanno insegnato molto. 
  Ecco allora che si spiegano il perché della struttura, dell'articolazione del/i provvedimento/i, le conferme e le novità. 
  Per la prima volta si interviene con risarcimenti anche alle «seconde case» e non solo per motivi tecnici (es. edifici collabenti), architettonici o urbanistici ma perché quelle abitazioni sono una risorsa per i territori; sono il legame che riporta tantissime persone originarie di quei luoghi a tornarvi nei fine settimana e in tante altre occasioni; è il modo di mantenere l'integrità di relazioni umane e sociali che sono una risorsa di quelle comunità. 
  È previsto il rafforzamento degli Uffici Comunali con possibilità assunzionali finalizzate a supportare le nuove esigenze nate dal sisma e, va dato atto al Commissario Straordinario Vasco Errani, della sollecita adozione di molti atti previsti dai decreti legge quale, in questo contesto, la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e Comuni danneggiati. 
  Non solo dunque provvedimenti per ricostruire o migliorare l'edificato distrutto o danneggiato ma anche strumenti necessari al funzionamento della macchina degli interventi, alle imprese, alle scuole, alle strutture sanitarie, alle infrastrutture; provvedimenti che tutelano i lavoratori con la previsione della busta paga pesante, cioè una paga al lordo delle trattenute. 
  Una particolare attenzione è stata data al settore agricolo per il quale sono venuti interventi migliorativi dal Senato. 
  Un buon decreto perché fa tesoro delle esperienze pregresse, che ha colto la necessità di dare priorità ad alcuni settori come la scuola; sono previste misure per gli edifici, per la programmazione scolastica, per il tempo pieno: aver riaperto le scuole in tempo con l'avvio dell'Anno Scolastico è stato un segnale di speranza, ha evitato la dispersione, ha evitato l'abbandono. Le scuole rappresentano, in un momento in cui il rischio di disgregazione sociale è forte, un punto forte di riferimento per gli studenti e per le loro famiglie. 
  In questo contesto un discorso a sé meritano le Università. 
  In questi luoghi il ruolo delle Università è centrale: sono luoghi di trasmissione dei saperi ma anche un, se non talora «il», principale vòlano per l'economia di quei territori. 

Gli eventi sismici hanno sferrato un duro colpo a due delle più antiche Università del nostro Paese: quella di Camerino e quella di Macerata, una comunità di circa 20.000 studenti. 
  L'Ateneo maceratese ha subito danni rilevanti ma ancor di più quello di Camerino dove circa 1.500 studenti si sono trovati senza abitazione e solo un terzo di essi residenti fra Marche e Umbria può, temporaneamente, vivere la situazione del pendolarismo. 
  Ecco: l'Università di Camerino è emblematica del rapporto Università-territorio montano: essa è un solidissimo punto di riferimento di un ampio entroterra alto collinare e montano di Marche ed Umbria e può continuare ad essere un motore di sviluppo per le imprese, per gli Enti Locali e gli Enti Parco se si avrà il coraggio e la capacità di sostenerne ripresa e progettualità. 
  È emblematico il coraggio con il quale sono ripartiti con una unità di intenti esemplare che ha visto e vede protagonisti da un lato i Sindaci di Camerino e quelli della Marca camerte e dall'altro il Magnifico Rettore dell'Ateneo, il Prof, Flavio Corradini, che sono ormai indispensabili punti di riferimento e di speranza per tutto il territorio, la dimostrazione continua di una presenza viva di uno Stato che c’è, che è sensibile, vicino e attivo. 
  Anche se in questo provvedimento non riusciamo per i noti motivi tecnici e dei tempi della legislazione d'urgenza a inserire ulteriori risposte ad alcune esigenze, dobbiamo cogliere l'occasione per porre le premesse o almeno assumere impegni politici significativi che, nel caso dell’ Università più colpita, quella di Camerino, è quello di far nascere un polo scientifico-tecnologico e a supporto delle imprese e degli Enti Locali utilizzando ad esempio strutture militari che potrebbero essere dismesse e destinate a questo obiettivo. 
  Sul versante lavoro è da segnalare che il decreto-legge 205/2016, opportunamente ha esteso l'elenco dei Comuni ai quali applicare le misure di sostegno al reddito dei lavoratori e di sospensione dei tributi; si danno sicurezze alle imprese, si consente tempestività ed efficienza agli interventi a partire dall'individuazione delle aree da destinare ai moduli per le attività d'impresa. 
  Positive sono le misure previste dall'articolo 24 ma sarà necessario chiarire meglio che, oltre e prima della nascita di nuove Imprese, va tutelata e valorizzata la continuità delle attività esistenti come pure va approfondita la possibilità dell'istituzione di una «zona franca». 
  Importanti sono poi le disposizioni sui beni culturali dei quali quei territori sono un prezioso scrigno; chiara è l'individuazione dei soggetti attuatori (articolo 15) e puntali le modalità di intervento. 
  Un altro elemento caratterizzante è l'obiettivo «sicurezza» perché si pongono le basi, fin dall'emergenza, per interventi che valorizzano modelli e regole nuove, che non sono invasivi dei luoghi e che assicurano livelli di tutela per il valore primario che è la vita delle popolazioni. 
  Un obiettivo che si connette con il progetto più ampio ed ambizioso di «Casa Italia» che dovrà coordinare la messa in sicurezza del Paese e che è comprensivo di interventi molteplici, da quelli per le scuole alle bonifiche, dall'assetto idrogeologico all'efficentamento energetico, dalla sicurezza sismica alla riqualificazione delle periferie e dei Centri urbani, soprattutto dei piccoli Comuni sui quali ricordo è al Senato la PdL già approvata dalla Camera. 
  Infine l'equità: è l'altro elemento caratterizzante perché si vanno a rifondere i danni subiti con misure e procedure non discrezionali ma oggettive utilizzando strumenti, come il credito d'imposta, positivamente sperimentate. 
  Equità coniugata con legalità visto il ruolo pregnante di ANAC e Corte dei Conti, l'introduzione delle white list.

  Scendendo in sintesi nel dettaglio del provvedimento in discussione: 
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi  da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia. Ricordo che l'elenco di cui all'allegato 1, riguardante i Comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, con l'allegato 2, che reca l'elenco dei 69 comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016, Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e individuati gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite). 
  L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. Quanto alle competenze del Commissario, viene previsto che provveda anche a mezzo di ordinanze. 
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di «uffici speciali per la ricostruzione», presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l'articolazione territoriale ed il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018. 
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali. 
  L'articolo 4-bis, inserito al Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del decreto-legge 205/2016, disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili. 
  Il decreto reca numerose misure per la ricostruzione privata e pubblica. 
  L'articolo 5, infatti, elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, devono essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Vengono inoltre individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese. Una specifica disposizione rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie. 
  L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. La misura dei contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100 per cento, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50 per cento. La percentuale rimane invece pari al 100 per cento qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici. 
  L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. 
  L'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro. 
  L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati. 
  L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. 
  L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, attraverso la predisposizione di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l'adozione di strumenti urbanistici attuativi, che innovano gli strumenti urbanistici vigenti e, se includono beni paesaggistici, sono considerati piani paesaggistici. 
  L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 domanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Si prevede invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. 
  L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. 
  L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presidi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi. 
  L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 6 del decreto-legge 205/2016, disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale (compresi gli interventi per la messa in sicurezza o di demolizione) e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Sono altresì previste disposizioni per il potenziamento del Soprintendente speciale per le aree colpite dagli eventi sismici. 
  L'articolo 15-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato e corrispondente all'articolo 7 del DL, 205/2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici. 
  L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del  24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi. 
  L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento. 
  L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 
  L'articolo 18-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico dei personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze. 
  Un altro gruppo di disposizioni riguarda il sistema produttivo e le misure per lo sviluppo economico dei territori colpiti. 
  L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse – per tre anni dalla data dì entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.
  L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. 
  L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo. 
  L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e l'ibrido del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. 
  L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici. 
  L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. 
  L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. 
  Il decreto reca una serie di misure per la tutela dell'ambiente. 
  L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.  L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti. 
  L'articolo 28 reca un'articolata serie di disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dai crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. Si dispone in merito alla classificazione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi. Ulteriori previsioni riguardano la gestione dei materiali. 
  L'articolo 28-bis, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
  L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica. 
  Parimenti corposo il gruppo di disposizioni recante le misure in materia di legalità e trasparenza.
  L'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. È altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori. 
  L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile. 
  L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. 
  L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. 
  L'articolo 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario. 
  L'articolo disciplina, inoltre, le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all'impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell'impresa stessa. 
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi, i successivi  commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro. 
  L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale. 
  L'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto. 
  L'articolo 36-ter, inserito dal Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machinevideolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro. 
  Un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda le attività e la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza, nonché il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti. 
  L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 
  L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile. 
  L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale. 
  L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza. 
  L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame. 
  L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. L'articolo dispone, tra l'altro, che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN). 
  L'articolo 43, oltre a fare salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti, demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. 
  Specifiche disposizioni riguardano gli enti territoriali, di cui all'articolo 44, e prevedono: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a  carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni. 
  Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45. 
  Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dai sisma. 
  L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (aggiunto nel corso dell'esame al Senato, comma 10-bis). Nel corso dell'esame al Senato è stato previsto, inoltre, che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (comma 1-bis). Nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti danneggiati (comma 1-ter). Si prevede, inoltre, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma; nel corso dell'esame al Senato sono state aggiunte le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (comma 2). 
  Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, che sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nei periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Gli stessi devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione. 
  È prevista l'applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. 
  I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 
  Sono prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari. 
  L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e  alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici. 
  Ulteriori disposizioni riguardano il personale. 
  L'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. 
  L'articolo 50-bis, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. 
  L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia. 
  L'articolo 51-bis (che riproduce il contenuto dell'articolo 10 del decreto-legge 205/2016, confluito nel provvedimento in esame) consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione – al sindaco del comune di dimora. È altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale. 
  L'articolo 52, infine, reca l'indicazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria. 
  Oggi viene proposto all'Aula della Camera un buon provvedimento ma siamo tutti consapevoli che in progress ne serviranno altri per un aggiornamento continuo da dare nelle varie fasi della ricostruzione. 
  Alla «politica» spetta un lavoro costante di ascolto per dare risposte efficienti ed efficaci nella consapevolezza che il passaggio dall'emergenza alla ricostruzione sarà complesso e difficoltoso e in un contesto in cui si dovranno contenere il più possibile i tempi di permanenza lontani dai luoghi di origine, la riduzione dei flussi turistici perché l'economia dell'accoglienza è un valore forte di quei territori. 
  Sarebbe veramente un bel segnale se da subito, per esempio, le imprese e gli Enti per attività formative o convegnistiche utilizzassero quelle tante strutture alberghiere e ricettive delle province colpite dagli eventi sismici che con grandi sacrifici e pur fra tante difficoltà sono già in grado di offrire in assoluta sicurezza servizi di elevata qualità. 
  Con la conversione del decreto-legge in discussione mettiamo a disposizione del Commissario Straordinario, dei Presidenti di Regione quali sub-commissari e dei Sindaci che rappresentano la più concreta e tenace espressione di comunità che non vogliono rinunciare al loro futuro, strumenti efficaci e corrispondenti alle aspettative, risorse adeguate per le esigenze delle popolazioni e per l'avvio della ricostruzione. 
  La posta in gioco è alta: è il destino dell'identità di una parte importante del Paese, del suo cuore geografico, dei luoghi ove sono le radici di una cultura che ha permeato l'Europa, è il futuro dei borghi dell'Appennino che la tenacia e la saggezza di quelle popolazioni hanno saputo conservare integro. 
  Questo provvedimento è dunque un'importante risposta ed una prima pietra della ricostruzione, una ricostruzione che deve essere veloce ma soprattutto fatta bene, attenta ai valori delle comunità, alla  sua economia, al paesaggio, ai beni culturali di cui quei territori sono un irripetibile scrigno. 
  Le popolazioni colpite, i Sindaci in testa, hanno espresso in questi mesi due grandi, grandi valori: quello della dignità e quello della solidarietà. 
  Grande è la voglia di tornare alla normalità, un'aspettativa che non possiamo eludere, che non dobbiamo deludere ! 
  Lo dobbiamo alle tante vittime di questa tragedia, lo dobbiamo a chi ha perso tutto, affetti e beni, a chi oggi soffre la lontananza dai luoghi dove è nato e ha vissuto, ai tanti volontari che hanno dato prova di professionalità e umanità, a tutto il sistema della Protezione Civile, ai bambini che hanno diritto di vedere realizzato il loro sogno che tutto torni com'era. 
  «Il futuro non crolla» è il messaggio forte, virale, che hanno lanciato il Rettore e gli studenti dell'Università di Camerino: un messaggio di tenacia e di speranza che sta alla politica, se vuole essere adeguata alle aspettative e noi vogliamo essere all'altezza, non deludere ma anzi arricchire di contenuti concreti, il che vuol dire ricostruire presto e bene ! 
  Mi auguro dunque che dal dibattito scaturiscano utili indicazioni per procedere con una forte unità di intenti sulla strada della ricostruzione materiale e immateriale.