Discussione sulle linee generali - Relatrice per la maggioranza per la II Commissione
Data: 
Martedì, 19 Gennaio, 2016
Nome: 
Alessia Morani

A.C. 3169-B

 

Grazie, Presidente, mentre i colleghi defluiscono, speriamo silenziosamente, vorrei illustrare all'Assemblea, cercando di essere più breve possibile, il provvedimento all'ordine del giorno. 
Il provvedimento, che abbiamo già approvato lo scorso 28 ottobre e che è stato modificato dal Senato, introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Prima di procedere all'illustrazione del contenuto del provvedimento, ritengo opportuno anzitutto esprimere un ringraziamento particolare nei confronti delle associazioni delle vittime della strada, in particolare Alberto Pallotti, Marina Fontana e tutti gli altri che ci hanno aiutato a mettere insieme un buon provvedimento e, soprattutto, ci hanno supportato in tutto quello che è stato l'iter legislativo, che ha comportato diverse letture, tra Camera e Senato. 
In più, vorrei sinteticamente dar conto delle modifiche che sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento, ossia la riformulazione dell'attenuante (sia per l'omicidio stradale che per lesioni stradali), che comporta la riduzione della pena fino alla metà, quando l'evento lesivo non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole.... la specificazione delle circostanze aggravanti delle lesioni personali stradali, che non possono dar luogo a bilanciamento con le attenuanti; la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per «il delitto di omicidio colposo stradale», solo nelle ipotesi più gravi, punite con la reclusione da 8 a 12 anni; l'abrogazione dell'articolo 189, comma 8, del codice della strada che esclude l'arresto in flagranza per il responsabile di un incidente dal quale derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il conducente si ferma, presta assistenza e si mette a disposizione delle autorità; nonché l'introduzione di specifiche disposizioni sulla sospensione o sul ritiro della patente quando il conducente sia titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero. 
Con riferimento al provvedimento in discussione, segnalo che il testo approvato dalla Camera si componeva di otto articoli che sono stati ricondotti ad un articolo unico composto da otto commi. L'articolo 1, comma 1, del testo inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale, articolo 589-bis, attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione, di diversa entità in ragione del grado della colpa, il conducente di veicoli a motore, la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. Anzitutto per ragioni sistematiche, viene spostata nel nuovo articolo 589-bis la fattispecie di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 
La pena rimane la reclusione da due a sette anni, già prevista dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale. Per coordinamento, all'articolo 3, questa fattispecie viene espunta dall'articolo 589, che, pertanto, nella parte residua, riguarderebbe ora il solo omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
In particolare, l'articolo 589-bis punisce con la reclusione da otto a dodici anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro, di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti. 
È invece punito con la reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8, ma non superiore a 1,5 grammi per litro, che abbiano superato specifici limiti di velocità, pari o superiore al doppio della velocità consentita e, comunque, di almeno 70 chilometri orari in un centro urbano, ovvero superiore di almeno 50 chilometri rispetto alla velocità massima consentita su strade extraurbane, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte a rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, che abbiano effettuato sorpassi azzardati. 
In tutti i casi previsti, la pena è diminuita, fino a alla metà, quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, sia conseguenza anche di altre circostanze. Su questo punto, in particolare, è intervenuto il Senato per specificare che la riduzione di pena si ha quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole. La pena è, invece, aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente o non ha assicurato il proprio veicolo a motore. 
L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche in questo caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo. Il limite massimo viene, però, fissato in diciotto anni. Quest'ultimo comma riproduce quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 589 del codice penale vigente, con la differenza che il limite massimo di pena attuale è di anni quindici. 
L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente responsabile di un omicidio stradale colposo si sia dato alla fuga. In tale ipotesi, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può, comunque, essere inferiore a cinque anni. Al riguardo, ricordo che il reato consistente nella fuga del conducente dopo un incidente con danni alle persone è previsto attualmente dall'articolo 189 del codice della strada (reclusione da sei mesi a tre anni e sospensione della patente di guida da uno a tre anni). Rispetto a questa fattispecie, quindi, quella di cui all'articolo 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale. 
Il comma 2 disciplina, con il riformulato articolo 590-bis del codice penale, il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime e introduce, di seguito, nel codice penale tre ulteriori articoli. Le diverse fattispecie del reato di cui all'articolo 590-bisappaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale. Anche in questo caso, come per l'omicidio stradale... in relazione all'articolo 589-bis, viene spostata, per motivi sistematici, nel nuovo articolo 590-bis la fattispecie di lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale. 
L'entità delle pene detentive per le lesioni personali stradali rimane invariata rispetto all'attuale. È, tuttavia, eliminata la possibile pena alternativa della multa da 500 a 2 mila euro in caso di lesioni stradali gravi. 
L'articolo 590-bis sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali – le gravi, con la pena della reclusione da tre a cinque anni; le gravissime, con la reclusione da quattro a sette anni –, provocate, per colpa, da un conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose, i conducenti di autoveicoli, anche con rimorchi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus, di altri veicoli destinati al trasporto di persone nonché i conducenti di autoarticolati e di autosnodati che guidino in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La reclusione è da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime, quando le lesioni derivano dalle stesse violazioni del codice della strada individuate al nuovo articolo 589-bis per l'omicidio stradale, cioè per conducenti che si trovano in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8, ma non superiore a 1,5 grammi per litro, conducenti che procedono a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e, comunque, di almeno 70 chilometri orari nel centro urbano e di 50 chilometri orari in una zona extraurbana, conducenti di veicoli a motore che non abbiano rispettato le intersezioni semaforiche o che abbiano circolato contromano, conducenti di veicoli a motore che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi. 
La pena è aumentata se il fatto è commesso da un conducente senza patente o con patente sospesa o revocata o privo dell'assicurazione per la responsabilità civile delle automobili. Con riguardo a queste ipotesi, è prevista, come per l'omicidio stradale, una diminuzione di pena fino alla metà se l'evento lesivo sia conseguenza, oltre che dell'azione o dell'omissione del colpevole, anche di altre circostanze. Anche su questo punto è intervenuto il Senato. 
L'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nei casi in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. In tali casi, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con il limite massimo dei sette anni. L'attuale limite – è bene ricordarlo – è di cinque anni. Come per l'omicidio stradale, l'articolo 590-ter introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente, aumentando la pena da un terzo a due terzi, con un minimo di pena di tre anni di reclusione nell'ipotesi di lesioni personali stradali. 
Il nuovo articolo 590-quater, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis, reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 del codice penale in materia di computo delle circostanze. La disposizione stabilisce il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste agli articoli 98 e 114 del codice penale, rispetto alle circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, dal secondo al sesto comma (omicidio stradale), 589-ter (fuga del conducente in caso di omicidio stradale), 590-bis (lesioni personali stradali gravi e gravissime), 590-ter (fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). 
Sul punto il Senato è intervenuto per specificare che nelle lesioni personali stradali gravi e gravissime le circostanze aggravanti sottratte al bilanciamento sono quelle previste dai commi dal secondo al sesto del nuovo articolo 590-bis del codice penale, eliminando, dunque, il richiamo alle lesioni gravi o gravissime derivanti da semplice violazione del codice della strada (primo comma) e l'aggravante prevista per le lesioni a più persone (ottavo comma). Per espressa previsione normativa, le diminuzioni di pena per effetto di circostanze attenuanti vanno operate sul quantum di pena determinato ai sensi delle aggravanti medesime. 
Il comma 3, non modificato dal Senato, coordina alcune disposizioni del codice penale a seguito dell'introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis. In particolare, viene modificato l'articolo 157 del codice penale, viene modificato l'articolo 582 del codice penale, vengono soppressi i riferimenti e le fattispecie stradali dell'omicidio colposo e sono abrogate le aggravanti ad effetto speciale previste dall'articolo 589 del codice penale e dall'articolo 590. 
Il comma 4, non modificato dal Senato, reca modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali di prelievo coattivo di campioni biologici. L'intervento sull'articolo 359-bis del codice di procedura penale riguarda, invece, i consulenti tecnici del PM, con l'inserimento del nuovo comma 3-bis. 
Il comma 5, invece, reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale che riguardano l'arresto obbligatorio in flagranza e l'arresto facoltativo. Infine, il Senato è intervenuto in maniera opportuna rispetto alla disciplina della revoca delle patenti per le patenti prese all'estero, poiché, finché non è intervenuta questa modifica del Senato, c'era una contraddizione rispetto alla normativa che riguardava le patenti italiane od estere.