Discussione generale
Data: 
Venerdì, 22 Dicembre, 2017
Nome: 
Umberto D'Ottavio

A.C. 4658

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge – già approvata dall'Assemblea del Senato il 21 settembre 2017 e composta di 5 articoli – dichiara il 2017, nel quale ricorrono duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, «anno ovidiano» e, come indicato dall'articolo 1, mira a promuovere e valorizzare l'opera del poeta in ambito nazionale e internazionale. Sottolinea che si tratta di una iniziativa che si affianca al circuito ordinario per lo svolgimento di celebrazioni, regolato dalla legge n. 420 del 1997.

L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare nel 2017 e nel 2018.

In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano quelli relativi ad attività didattico-formative e culturali volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e delle opere di Ovidio, con particolare riguardo allo sviluppo di iniziative già in corso, al recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano e all'individuazione, nella città di Sulmona, di una sede idonea a ospitare il Museo Ovidio, al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio, situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti, alla costituzione di un Parco letterario ovidiano, alla realizzazione di un gemellaggio istituzionale fra la città di Sulmona e la città di Roma – dove il poeta soggiornò a lungo – e alla prosecuzione del gemellaggio esistente fra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio, alla promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti, e alla previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) Terre d'amore in Abruzzo, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al riguardo, segnala che non è indicato un atto di nomina dell'intero Comitato il quale dovrà provvedere a costituire un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio – incluse, di diritto, le tre personalità di chiara fama facenti parte dello stesso Comitato promotore, tra le quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni.

Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore redige, negli ambiti individuati dall'articolo 2, un programma di attività da realizzare, individua i soggetti attuatori di ogni attività e ne monitora l'attuazione. Esso dura in carica fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti.

Gli stessi documenti, entro la medesima data, devono essere pubblicati sul sito web di cui il Comitato promotore deve dotarsi. Lo stesso articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Comitato dei cinquanta ovidiani, composto di studiosi dell'opera ovidiana di età inferiore a 25 anni, selezionati con un bando che il MIUR deve emanare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso Comitato promotore. Quest'ultimo può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e sull'opera di Ovidio. Al riguardo, segnala che occorrerebbe demandare ad un atto secondario la definizione della disciplina per il funzionamento del Comitato promotore, incluse le modalità applicative relative agli eventuali buoni studio. Ai componenti dei diversi Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza.

In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a euro 350.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di cui, in base all'articolo 2, almeno il 20 per cento deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio. Al riguardo, segnalo, tuttavia, che, in ragione degli adempimenti previsti per l'inizio dell'operatività del Comitato promotore, nel 2017 potrebbe non verificarsi l'impegno dell'intera somma prevista. A valere sullo stesso contributo, si provvede anche alla copertura degli eventuali costi di funzionamento dei Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione, dei costi relativi alla realizzazione del sito web del Comitato promotore, nonché di quelli connessi alla eventuale concessione di buoni studio ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani. L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact, pari a euro 30 milioni annui a decorrere dal 2016.