Relatore per la maggioranza
Data: 
Lunedì, 21 Settembre, 2015
Nome: 
Alan Ferrari

 Doc XXII, n. 38-A

Grazie, signor Presidente. Il documento parlamentare di cui oggi l'Assemblea avvia l'esame, il Doc. XXII, n. 38-A, di iniziativa dei deputati Fedriga ed altri, prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla gestione dei fondi destinati ai centri per l'immigrazione, nonché sull'amministrazione dei fondi dell'Unione europea e nazionali impiegati a qualunque titolo in materia di immigrazione. La I Commissione (Affari costituzionali) ha esaminato in sede referente il provvedimento, a partire dal 6 maggio 2015. Nella seduta del 16 settembre 2015 la Commissione ha approvato l'emendamento Costantino 1.1, soppressivo dell'articolo 1 che reca la norma istitutiva della Commissione d'inchiesta oggetto del documento medesimo, intendendosi così conferito il mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea, effetto di cui il presidente della Commissione ha edotto i commissari prima della votazione. 
Le motivazioni addotte dalla maggioranza degli intervenuti per motivare la contrarietà all'istituzione della Commissione di inchiesta in oggetto è la sovrapposizione di funzioni con la già esistente Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattamento di migranti, istituita dalla Camera con la delibera 17 novembre 2014. Desidero, in particolare, sottolineare che tra i compiti di questa Commissione ci sono quelli di verificare le procedure adottate per l'affidamento e la gestione dei CDA, dei CARA e dei CIE ai rispettivi enti, nonché se sia stata data effettiva e puntuale applicazione alle disposizioni e alle garanzie a tutela degli stranieri espulsi e trattenuti previste dalla direttiva «rimpatri». Inoltre, alla medesima Commissione parlamentare spetta valutare la sostenibilità dell'attuale sistema sotto il profilo economico e la possibilità di adottare, a parità di risorse impiegate, nuove e diverse soluzioni normative per la gestione della questione dell'immigrazione. 
Ricordo che i centri per l'immigrazione in Italia sono riconducibili a tre tipologie di strutture: i centri di accoglienza, CDA, che sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato nel territorio nazionale, i centri di accoglienza richiedenti asilo, i CARA, che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008 sono strutture che ospitano per un periodo limitato lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera per consentire l'identificazione e la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e i centri di identificazione ed espulsione, i CIE, ex centri di permanenza temporanea ed assistenza, che sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione disciplinati dall'articolo 14 del Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 
Esiste inoltre un'ulteriore tipologia di centri, i centri di primo soccorso ed assistenza, i CSPA, strutture localizzate in vicinanza dei luoghi di sbarco destinati all'accoglienza degli immigrati e per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri, indicativamente quantificabile in ventiquattro o quarantotto ore. 
Venendo al contenuto specifico del documento parlamentare in esame, l'articolo 1, come già detto, istituisce la Commissione; l'articolo 2 stabilisce i compiti della Commissione di indagine: si tratta principalmente di compiti attinenti alla gestione delle strutture di accoglienza degli immigrati, per quanto concerne, sia la prassi, sia il quadro normativo di riferimento. In particolare, alla Commissione spetta indagare e accertare se e in quale misura, nei CDA, nei CPSA, nei CARA e nei CIE e nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati si siano verificati casi di gestione indebita o inefficiente di risorse e di fondi pubblici statali e dell'Unione europea e, in caso positivo, ricostruire le circostanze in cui si siano verificati tali eventi ed individuare le eventuali responsabilità. 
Deve valutare, poi, l'incisività e l'efficacia dell'attuale sistema di controllo, sia nella fase dell'affidamento e della gestione dei centri e delle strutture sia in quello successivo della gestione dei fondi. Inoltre, alla Commissione d'inchiesta vengono attribuiti, sempre ai sensi dell'articolo 2, altri compiti inerenti a questioni legate, più in generale, ai costi e all'efficacia delle politiche in materia di immigrazione. 
In tal senso, occorre ricordare che la Commissione deve: verificare l'entità e l'impiego delle risorse pubbliche, distinte, in particolare, per le azioni di prevenzione e di contrasto all'immigrazione clandestina, di rimpatrio nei Paesi di origine e di accoglienza; valutare la congruità della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo-amministrativo ritenute opportune per garantire l'effettività delle espulsioni in un numero superiore di casi e in tempi più celeri, in applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, nonché un'efficace azione di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina; verificare, infine, la sostenibilità e la congruità finanziaria delle politiche relative all'immigrazione e al diritto di asilo, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare i costi, di carattere sociale e sanitario, relativi al fenomeno immigratorio. 
L'articolo 3 del documento prevede che la Commissione d'inchiesta sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 82 della Costituzione, e la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Nella prima seduta si prevederebbe che la Commissione elegga l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari. La durata dei lavori della Commissione è stabilita in sei mesi dalla data della costituzione della stessa, la quale presenta alla Camera, nei successivi 60 giorni, la relazione finale sulle indagini svolte. 
Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione, in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, all'articolo 4 del documento si precisano i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti. In particolare, si prevede che la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti, da parte degli organi degli uffici della pubblica amministrazione, ovvero relativi a indagini e inchieste parlamentari. 
Si dispone, altresì, che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto. In tema proprio di segreto, il comma 4 dell'articolo 4 prevede che, per i fatti oggetto dell'inchiesta, non è opponibile il segreto di Stato, né quello di ufficio, professionale o bancario. A tale riguardo, segnalo che, trattandosi di una proposta d'inchiesta parlamentare e, dunque, di un atto monocamerale, la stessa non può recare discipline differenti o derogatorie rispetto a quanto disciplinato e stabilito dalla legge. In particolare, ricordo che la disciplina per il segreto di Stato è statuita dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 
Per quanto concerne le audizioni e le testimonianze rese davanti alla Commissione, il documento, al comma 5 dell'articolo 4, richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Il comma 6 del medesimo articolo 4 prevede il potere della Commissione di stabilire gli atti e i documenti che non dovranno essere divulgati. 
L'articolo 5 dispone l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e tutti i soggetti che, per ragioni di ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza sugli atti e sui documenti soggetti a regime di segretezza. 
L'articolo 6, al comma 1, demanda ad un regolamento interno l'organizzazione dell'attività e il funzionamento della Commissione, atto per cui l'approvazione è richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Al comma 2 viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno. I commi 3 e 4 prevedono che la Commissione possa inoltre avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, che per l'espletamento delle sue funzioni fruisca di personale, locali e strumenti messi a disposizione dalla Presidenza della Camera. Il comma 5, infine, dispone che l'autorizzazione di spesa prevista sia pari a 150 mila euro a carico del bilancio interno della Camera. 
Per tutte queste ragioni, ribadisco il mandato affidato al relatore di riferire all'Assemblea in senso contrario.