A.C. 3012-A
L'Assemblea inizia oggi l'esame del primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza previsto dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), quale strumento periodico di rimozione dei numerosi ostacoli, normativi e non, ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi.
Sono molti i motivi per cui questo disegno di legge è importante e merita tutta l'attenzione che ha avuto – e che avrà – da parte del Parlamento.
Uno di questi motivi è ovviamente di merito: riguarda i temi vasti e complessi che affronta. E riguarda il fatto che si tratta della prima legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati. Un adempimento atteso da sei anni, dal 2009.
Un altro motivo è legato all'esigenza di far recuperare competitività all'Italia. Per favorire la crescita, il Governo in questi mesi ha seguito una strategia in cui le riforme, fiscali, finanziarie e del mercato del lavoro, si accompagnano alle politiche di sostegno della domanda interna. Una strategia che sta dando risultati incoraggianti, come dimostrano le revisioni al rialzo delle stime del PIL per l'anno in corso e per i prossimi anni.
La politica di stimolo della competitività del sistema italiano si arricchisce ora con le misure a tutela della concorrenza, che mirano a rimuovere le barriere che ostacolano l'ingresso di nuovi soggetti sul mercato, agevolare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale, aumentare la trasparenza dei mercati e a migliorare la consapevolezza e la mobilità della clientela, ridurre oneri non giustificati dalla tutela di alcun interesse pubblico primario.
Il disegno di legge al nostro esame, rimuovendo gli ostacoli alla concorrenza, rimuove quei «colli di bottiglia» – come li ha definiti il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Pitruzzella – che bloccano lo sviluppo della nostra economia.
Colpa di livelli di concorrenza troppo bassi, di regolamentazioni troppo onerose e di oneri non giustificati, di una burocrazia che continua troppo spesso ad essere pesante e soffocante.
È l'Unione Europea ad aver sottolineato l'importanza di promuovere l'apertura dei mercati: nelle Raccomandazioni sul Programma nazionale di riforma 2015, approvate dal Consiglio europeo ECOFIN lo scorso 14 luglio, in cui si ribadisce – tra gli obiettivi posti all'Italia per il 2015 e 2016 (Raccomandazione n. 6) – la necessità di intraprendere un'azione decisiva per rimuovere le ulteriori e residue barriere in tutti gli ambiti disciplinati dal diritto della concorrenza. Come ha riconosciuto la stessa Commissione UE nel documento sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015 con specifico riferimento all'Italia, lo strumento della legge annuale sulla concorrenza costituisce un significativo punto di partenza per mettere in moto un meccanismo positivo nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi.
Anche il Presidente della BCE Mario Draghi, nel corso della sua audizione alla Camera del marzo scorso, ha ricordato come «soprattutto in Italia è cruciale migliorare il contesto in cui operano le imprese. L'efficienza della pubblica amministrazione, un buon funzionamento del mercato del lavoro, la promozione della concorrenza sono essenziali.».
Il Documento di economia e finanza dello scorso aprile attribuisce grande rilievo alla concorrenza, tanto da collegare il provvedimento al nostro esame alla manovra di finanza pubblica: le politiche di apertura dei mercati, insieme a quelle più generalmente ricomprese nel capitolo «competitività», sono stimate avere un effetto sulla crescita del PIL pari a 0,4 punti fino al 2020 e a 1,2 nel lungo periodo.
Le finalità del disegno di legge in esame sono, pertanto, individuate (dall'articolo 1) nella rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
Come stabilito anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2012) le politiche di «ri-regolazione» possono essere in grado di aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permettere ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. In tal modo si favorisce la riduzione dei costi di produzione per le imprese e dei prezzi finali per i consumatori, perseguendo, al contempo, principi di equità e di giustizia sociale. Perché ridurre le rendite derivanti da posizioni di monopolio significa aprire nuove opportunità a chi prima era escluso e garantire la libertà di scelta dei consumatori, con la possibilità di tutelare i più deboli.
L'obiettivo, per quanto reso più difficile dalla crisi di questi anni, deve cioè restare quello di mantenere l'equilibrio tra crescita, libertà politica ed economica, e coesione sociale: la famosa «quadratura del cerchio» di cui parlava Ralf Dahrendorf.
Passando al merito del provvedimento, ricordo che la procedura di cui all'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della Relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (a sua volta presentata entro il 31 marzo), è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere norme di immediata applicazione ovvero deleghe al Governo nonché l'autorizzazione all'adozione di eventuali regolamenti o decreti ministeriali per l'attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell'Autorità. Il Governo ha preso in considerazione la segnalazione (S.1137 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014) del luglio 2014 che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.
Il disegno di legge in esame interviene in molti dei settori indicati dall'Autorità: assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; fondi pensione; comunicazioni; servizi postali; energia e distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; banche; professioni; distribuzione farmaceutica.
Per quanto riguarda l’iter di esame compiuto dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive occorre sottolineare, innanzitutto, che è stata svolta un'attività istruttoria assai approfondita. Per fornire solo alcuni dati statistici, le Commissioni VI e X hanno svolto 16 sedute in sede referente per una durata complessiva pari a 24 ore e 35 minuti. Hanno poi svolto 16 sedute di audizioni informali (per un totale di 49 soggetti auditi) per una durata di 28 ore e 10 minuti. In particolare, le audizioni si sono protratte per oltre un mese. Sono intervenuti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'IVASS, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i rappresentanti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANTA) e dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), numerosi rappresentanti del settore delle assicurazioni e del credito, Unioncamere, rappresentanti delle organizzazioni datoriali, del settore dei fondi pensione, del notariato, del settore dell'avvocatura, del settore delle professioni, del settore postale, delle organizzazioni delle vittime della strada e degli operatori della sicurezza stradale, del settore delle autoriparazioni, del settore delle farmacie e parafarmacie, delle organizzazioni sindacali, nonché delle associazioni di tutela dei consumatori. In conclusione, sono intervenute la Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, e la Commissaria europea per la Concorrenza, Margrethe Vestager. Al termine di tale intensa istruttoria legislativa, al fine di recepire alcune delle principali sollecitazioni pervenute dai soggetti auditi e di raccogliere alcune indicazioni contenute nelle numerose proposte emendative (oltre 1.300) presentate da tutti i gruppi parlamentari, nello scorso mese di luglio i relatori hanno presentato una serie di emendamenti relativi agli articoli 7 (risarcimento del danno non patrimoniale nel settore delle assicurazioni), 19 (energia), 22 (distribuzione dei carburanti), 26 (professione forense), 27 (notariato), 29 (disciplina delle società a responsabilità limitata) e 32 (distribuzione farmaceutica) nonché un articolo aggiuntivo all'articolo 24, recante misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea. L'approvazione di queste proposte emendative, ulteriormente migliorate dal contributo di circa 350 subemendamenti presentati dai rappresentanti tutti i gruppi parlamentari, ha dato luogo a rilevanti modifiche del testo presentato dal Governo, se non addirittura ad una sua completa riscrittura, come nel caso degli articoli 19-21 relativi all'energia.
Il provvedimento risulta così profondamente modificato, passando dagli originali 32 articoli del testo presentato dal Governo alle Camere agli attuali 50 del testo licenziato dalle Commissioni.
Questo non impedirà che, nella discussione, qualcuno dei colleghi richiami qualche aspetto insufficiente o persino assente. Nessuna sorpresa, dunque, per le osservazioni o le critiche che verranno portate nel corso di questo dibattito.
Voglio solo sottolineare un fatto: questa non è «la» legge che risolve una volta per tutte i nodi della concorrenza e dell'apertura dei mercati in Italia. Questa è «una» legge annuale, la prima, sulla concorrenza. È la prima tappa di un percorso. È il primo risultato di un lavoro che dovrà proseguire con continuità e con una chiara direzione di marcia.
Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento di competenza della Commissione attività produttive, con riguardo al settore delle comunicazioni, l'articolo 16 prevede che nei contratti per servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche: le spese e gli altri oneri di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all'Agcom; le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione; nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale (ovvero il «costo di uscita», secondo la nuova formulazione delle Commissioni) sia equa e proporzionata al valore del contratto; i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi.
Con il nuovo articolo 16-bis viene inoltre istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione.
L'articolo 17 prevede l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore (SIM aggiuntive, upgrade di SIM, sostituzioni di SIM) attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica (articolo 17).
Con riferimento ai pagamenti digitali, si introduce la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli (nuovo articolo 17-bis).
Si prevede infine (nuovo articolo 17-ter), che sia aggiornato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge in commento, il regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali al fine di estendere la disciplina in essere – che attualmente disciplina il solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali – anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea alle medesime finalità.
Con riferimento alla tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia le numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, si stabilisce che la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore (nuovo articolo 17-quater).
Con riguardo al settore cinematografico, con il nuovo articolo 16-ter, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato viene attribuito il potere di adottare i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nelle modalità previste dalla disciplina generale in materia, ove sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori (produzione, programmazione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici). Si prevede inoltre che l'AGCM rediga una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.
Con riguardo ai servizi postali, con l'articolo 18 è soppressa, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.
Con riferimento al settore dell'energia, gli articoli da 19 a 21, nel testo originario del disegno di legge costituivano un gruppo di disposizioni volte ad eliminare, a partire dal 2018, il regime di «maggior tutela», ossia la disciplina che prevede la definizione, da parte dell'Autorità per l'energia, delle tariffe del gas e dell'energia elettrica per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.
Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, questo gruppo di disposizioni è stato interamente riscritto, soprattutto con l'inserimento di norme a tutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare, dal 2018, la vendita ai clienti finali di energia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Le disposizioni in materia sono ora contenute negli articoli da 19 a 19-octies (gli articoli 20 e 21 sono stati soppressi).
Più in dettaglio l'eliminazione, a partire dal 2018, del regime di «maggior tutela» è condizionata al raggiungimento di specifici obiettivi nei due mercati del gas e dell'energia elettrica: qualora almeno una delle cinque condizioni poste dal DDL non risulterà rispettata, sulla base delle evidenze di una procedura amministrativa per la verifica delle condizioni della piena liberalizzazione dei mercati retail, scatterà una proroga di sei mesi in sei mesi del passaggio definitivo alla piena liberalizzazione, fino all'integrale raggiungimento degli obiettivi (articoli 19, 19-bis e 19-quater).
In particolare, l'articolo 19-ter predispone una procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas e garantirne la confrontabilità. Anzitutto, il comma 1, richiede all'AEEGSI di realizzare (entro il 30 giugno 2016) un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail. L'indipendenza dei contenuti del portale è garantita da un Comitato tecnico costituito appositamente presso l'AEEGSI, a cui partecipano un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: AEEGSI; MiSE; Antitrust; organizzazioni dei consumatori non domestici maggiormente rappresentative (un rappresentante designato d'intesa); operatori di mercato; Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
Dal 1o marzo 2016, si pone l'obbligo agli operatori che vendono energia elettrica o gas che abbiano più di 50 mila clienti, di inviare all'AEEGSI e pubblicare sul proprio sito: almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche; almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e quelle non domestiche alimentate in bassa tensione.
L'articolo 19-ter.1 stabilisce che all'AEEGSI adotti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, linee guida per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte.
L'articolo 19-quater prevede un monitoraggio relativamente al raggiungimento di una serie di obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela, con la possibilità di prorogare le scadenze del 1o gennaio 2018 per il mercato dell'energia elettrica e per quello del gas. A tal fine, il comma 1 richiede all'AEEGSI di trasmettere al MISE, entro il 30 aprile 2017, un Rapporto sul monitoraggio dei mercati retail dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento ad una serie di indicatori riguardanti: l'operatività del portale per la confrontabilità delle offerte; il rispetto delle tempistiche di switching (cambio di fornitore entro 3 settimane); il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio (conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore dopo non oltre sei settimane); l'operatività del Sistema Informativo Integrato, come gestore della banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; l'implementazione della separazione del marchio tra le imprese di distribuzione e di vendita verticalmente integrate (in particolare si fa riferimento al divieto per il gestore del sistema di trasmissione di creare confusione circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, per quanto riguarda l'identità dell'impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali).
Il MiSE, sulla base dei dati in esso contenuti, sentita l'Antitrust, emana un decreto in cui dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela.
L'articolo 19-sexies pone l'AEEGSI a garanzia della pubblicazione e diffusione delle informazioni sulla piena apertura del mercato e sulle condizioni di svolgimento dei servizi, del trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione, potendosi avvalere in questa attività della società Acquirente Unico Spa.
L'articolo 19-septies demanda ad un decreto del MiSE, la revisione della disciplina del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati e per quelli che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. Tale decreto disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per energia elettrica e gas, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'ISEE. Si ricorda che, attualmente, l'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
L'articolo 19-octies contiene misure per la trasparenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas. Per quanto concerne la sola vendita di energia elettrica, i commi da 1 a 3 prevedono l'istituzione presso il MiSE, dal 1o gennaio 2016, di un elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. L'inclusione e la permanenza nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. I requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco sono stabiliti con decreto MiSE, da emanarsi entro 90 giorni, su proposta dell'AEEGSI. L'elenco è pubblicato sul sito internet del MiSE e aggiornato mensilmente. Il comma 4 inserisce i soggetti autorizzati alla vendita a clienti finali di energia elettrica e gas naturale tra quelli che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi, istituito presso il Ministero dell'economia.
Con riferimento alla distribuzione dei carburanti, il testo originario del decreto (articolo 22) eliminava una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti. Durante l'esame parlamentare l'articolo è stato sostituito e il nuovo testo non elimina più il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ad altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell'economia.
Sempre nel corso dei lavori parlamentari, è stato inserito un articolo aggiuntivo (articolo 22-bis) in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, che prevede la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale. Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della’ rete stradale e autostradale, infatti, i titolari devono presentare una dichiarazione attestante che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità (definite dalla normativa regionale e dalla norma in esame ai commi 12 e 13, che riguardano, rispettivamente, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati). Nel caso in cui l'impianto ricada nelle fattispecie di incompatibilità, il titolare può impegnarsi all'adeguamento, da completare entro un anno. Se invece non si impegna all'adeguamento, deve cessare l'attività di vendita entro 9 mesi e procedere allo smantellamento. La norma dettaglia inoltre le procedure e le sanzioni da porre in essere nei casi in cui l'impianto sia incompatibile ma il titolare non cessi l'attività di vendita, nei casi di mancato invio della dichiarazione e nei casi in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile; l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti; le procedure di dismissione degli impianti che chiuderanno entro tre anni. In tali casi, sono previste procedure semplificate di dismissione, che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali. La rimozione delle strutture interrate dovrà essere effettuata dai titolari degli impianti in caso di riutilizzo dell'area.
Nel corso dell'esame parlamentare, è stata inserita una norma (articolo 22-ter) che riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi. Al fine di favorire l'accesso a tale mercato, viene sospeso l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale a seguito del riconoscimento del progetto e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema, e ne dia comunicazione al Consorzio. La normativa attualmente vigente prevede che i produttori che vogliano attuare la gestione autonoma debbano presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di gestione richiedendone il riconoscimento. Il recesso dai Consorzi è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Fino a tale momento permane l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale. È stato inoltre sostituito (articolo 22-quater) il parere del CONAI con quello dell'ISPRA, in quanto organo indipendente e privo di conflitto di interessi.
Con riguardo alle misure per la concorrenza nei servizi professionali (articolo 26), nelle società tra avvocati viene limitato il ruolo dei soci di solo capitale, richiedendo che per l'iscrizione all'albo i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e dei diritti di voto; il venir meno di tale requisito, non ripristinato entro sei mesi, determina la cancellazione della società dalla apposta sezione dell'albo degli avvocati. È, inoltre, stabilito che in tale sezione dell'albo deve essere resa disponibile la documentazione storica sulla composizione della società stessa; che l'amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni; che il socio che esercita la prestazione professionale ne risponde, dovendo assicurare, per tutta la durata dell'incarico la propria indipendenza e imparzialità, dichiarando eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; che la sospensione o radiazione dall'albo del professionista costituisce causa di esclusione dalla società (è, quindi, escluso che l'avvocato sospeso dall'albo possa restare all'interno della compagine sociale in qualità di socio di capitale).
In relazione alla professionale notarile, si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (in particolare, il rapporto notai/popolazione nazionale è determinato in 1/5.000). Con ulteriori misure si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; si prevede una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di particolare categorie di somme da questi ricevute e che costituiscono patrimonio separato insuccessibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI (tributi per cui il notaio è sostituto d'imposta, spese fiscali anticipate in relazione agli atti a repertorio ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale; ogni altra somma affidata e soggetta ad annotazione nel registro delle somme e dei valori); sono determinati i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate, mantenendo idonea documentazione; si introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del medesimo Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; si rende obbligatoria – anziché facoltativa – la ricusazione da parte del notaio del proprio ministero, ove le parti non depositino antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio, oppure di testamenti; si prevedono infine ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio.
Nel corso dell'esame parlamentare, è stata soppressa la norma che introduceva una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine, box, locali commerciali), volta a consentire agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro (articolo 28).
Con una disposizione di interpretazione autentica si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34) per le società tra professionisti. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'Il agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza (articolo 31).
Il nuovo articolo 31-bis modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali. La disposizione impone ai professionisti che la comunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale. Con riguardo al settore della distribuzione farmaceutica, si consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e si rimuove il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società (articolo 32). Nel corso dell'esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche, prevedendo obblighi di comunicazione delle variazioni dello statuto e della compagine sociale delle società di capitali titolari di farmacie private alla federazione degli ordini dei farmacisti italiani e ad altri organi con competenze istituzionali nel settore. Viene consentito inoltre il trasferimento in ambito regionale delle farmacie comunali che risultino soprannumerarie per decremento della popolazione e viene sancita l'incompatibilità della partecipazione a società di capitali titolari di farmacia privata con qualsiasi attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, ad eccezione dell'attività di intermediazione del farmaco.
Il nuovo articolo 32-bis, dopo aver previsto che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sono quelli stabiliti dalle autorità competenti e costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, consente a chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
Per quanto riguarda il settore dei trasporti, il nuovo articolo 32-ter prevede l'obbligo per i concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, delle modalità per accedere alla carta dei servizi consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. Si introduce inoltre l'obbligo per i citati soggetti di prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio e si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio a quanto sopra previsto. Si prevede inoltre che i velocipedi rientrino nelle tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente (nuovo articolo 32-quater).
Voglio, in conclusione, ricordare le parole di un uomo che in quest'Aula ha fatto spesso sentire la sua voce e brillare le sue idee.
«Il mercato», diceva Beniamino Andreatta, è «il miglior strumento che sia stato inventato dall'esperienza collettiva degli uomini per produrre e distribuire risorse». Al tempo stesso il mercato, sottolineava, «ha bisogno di polizia», cioè di un'azione di controllo da esercitare «in nome della legge, in nome della garanzia della concorrenza, in nome della parità di coloro che si presentano sul mercato stesso». Questo perché la concorrenza, concludeva, «non è un fatto spontaneo, ma è costituita attraverso regole di procedura imposte dall'autorità statale, che escludono come illegittimi determinati comportamenti, o eliminano determinate concentrazioni di potere economico».
Ecco: Beniamino Andreatta, ben prima dell'avvento della legislazione europea sui monopoli e la concorrenza, aveva compreso che un mercato davvero libero e ben temperato da un etico rispetto delle regole da parte di tutti gli operatori economici avrebbe potuto generare una crescita economica sana, competitiva e tendente alla sostenibilità.
Oggi, come ieri, rimane questo il grande obiettivo e con la legge che l'Aula si accinge ad esaminare, faremo un passo nella giusta direzione.