Discussione sulle linee generali - Relatore per la maggioranza per la VI Commissione
Data: 
Lunedì, 21 Settembre, 2015
Nome: 
Silvia Fregolent

A.C. 3012-A

Grazie, signor Presidente. Signori colleghi, come ha ricordato il relatore per la X Commissione, il provvedimento al nostro esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, nonostante l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza sia stata prevista dal lontano luglio 2009, con la legge 23 luglio 2009, n. 99. Il dibattito sulla capacità competitiva e di crescita dell'economia italiana ha messo in luce l'importanza dell'apertura dei mercati necessaria al raggiungimento di livelli di competitività adeguati alle sfide del nuovo contesto globale. Assicurare maggiori opportunità ai cittadini è stato l'obiettivo del nostro lavoro durante l'esame in sede referente, obiettivo che riteniamo di aver raggiunto con le numerose modifiche approvate, frutto di un confronto aperto, ma sempre costruttivo nelle Commissioni. Le proteste di alcuni soggetti interessati dalle disposizioni del disegno di legge dimostrano che nel nostro esame non hanno prevalso gli interessi corporativi, ma solo l'interesse generale. 
Nel dettaglio delle disposizioni che competono alla Commissione finanze, il Capo II del disegno di legge reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni. In materia di RC Auto si interviene, in primo luogo, sulla disciplina dell'obbligo a contrarre. Se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Nel corso dell'esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione all'obbligo a contrarre. Sono previsti specifici obblighi di informazione in capo alle compagnie assicurative prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto. Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto sul prezzo della polizza che non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. La percentuale di sconto è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Tali condizioni riguardano: l'ispezione del veicolo; l'installazione della scatola nera; l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore in caso di elevato tasso alcolemico del conducente. È prevista una ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva. 
Nel corso dell'esame parlamentare sono state soppresse le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, le quali devono fornire documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni. Questo perché, a nostro avviso, il ricorso ad una rete di riparazioni convenzionata con la compagnia assicuratrice, quale condizione per accedere agli sconti, pur avendo carattere facoltativo, come era previsto nel testo originario, avrebbe potuto configurare nei confronti degli assicurati un'indebita compressione della libertà di scelta dell'impresa di autoriparazione e, al contempo, influenzare negativamente il corretto funzionamento del mercato, in contrasto con i principi europei in materia, legittimando un'interferenza delle imprese assicurative nelle condizioni di mercato offerte dalle imprese di autoriparazioni convenzionate, vanificando l'obiettivo delle liberalizzazioni dei servizi. Con le modifiche apportate in sede referente i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell'impresa di assicurazione, mentre nel testo originario erano a carico dell'assicurato. Nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve, inoltre, essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. 
Si prevede l'emanazione di norme volte a garantire lo standard tecnologico per la gestione dei dati delle scatole nere e per la loro interoperabilità. Nell'ipotesi di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto ad eventuali sanzioni penali (articolo 8). 
Sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cosiddetti testimoni di comodo. Si prevede che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione, dall'invito alla stipula della negoziazione assistita, ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell'assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 6). 
Il nuovo articolo 6-bis affida all'Ivass il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell'apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l'omogeneità dei criteri di trattamento. L'Ivass deve altresì redigere apposita relazione all'esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze. Si affida altresì all'Ivass il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (cosiddetta scatola nera). La percentuale di sconto minima deve essere tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media dei soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale. Quindi a parità di condizioni date, prevedere pari tariffe ci sembra un atto di civiltà. Per questo le polemiche di questi giorni appaiono alquanto pretestuose. 
È ribadita la necessità che il Governo emani tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni, per giungere ad eguali risarcimenti su tutto il territorio nazionale. 
Le Commissioni hanno approvato un emendamento dei relatori, volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L'ammontare complessivo riconosciuto è cumulativo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In sede referente è stato previsto che, con riferimento alla tabella delle macrolesioni, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione d'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto. A questi valori si somma la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice, pari al trenta per cento. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ossia le tabelle del tribunale di Milano. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione. 
Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'Ivass, dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti) e dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. In caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della fattura. 
Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a errori del professionista verificatesi nel periodo di vigenza della stessa. 
Sono stati elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre il conducente, tra cui autobus e filoveicoli, che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario. 
L'articolo 14 attribuisce all'Ivass i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, con speciale riguardo a quelle relative a: la riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri (introdotta in sede referente); il rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale.
L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti i fondi pensione. L'esame della Commissione non segna un arretramento rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo, ma evidenzia la volontà di individuare le linee guida di una riforma ormai necessaria, come ho sottolineato nelle audizioni dei soggetti coinvolti, e che sappia coniugare gli interessi dei lavoratori, per i quali i fondi pensione negoziali contribuiscono al secondo pilastro del sistema previdenziale, con un maggiore livello di concorrenza e di apertura del mercato. Pertanto, è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari, secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quelle di riferimento. 
Nel corso dell'esame parlamentare, l'anticipo massimo è stato riportato da dieci a cinque anni, come da legislazione vigente, affidando ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari la possibilità di rialzare il menzionato anticipo fino ad un massimo di dieci anni. 
In merito al regime fiscale dei riscatti, si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione del fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali. Su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. 
Per quanto riguarda i servizi bancari, l'articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche tramite chiamate da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. Nel corso dell'esame parlamentare, è stata introdotta, in caso di violazione della suddetta norma, una sanzione amministrativa pari a 10 mila euro inflitta dall'autorità di vigilanza nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore del cliente. 
L'articolo 24 prevede l'affidamento di tale compito a un provvedimento di rango secondario, attraverso cui siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dei prestatori dei servizi di pagamento attraverso un apposito sito Internet. 
L'articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse o accessorie all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l'obbligo, in capo all'intermediario o alla banca che eroga il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. In caso di inosservanza di tale obbligo, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. 
In materia di servizi professionali, è modificata la disciplina della società a responsabilità limitata (srl semplificata), al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. In tal caso, gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l'iscrizione al registro delle imprese. Agli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio relativa agli atti di iscrizione di tali srl provvede il conservatore del registro delle imprese competente per territorio. 
Sono individuate alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard. L'assistenza alla stipula degli atti digitali può essere fornita da una serie di soggetti che devono a tal fine accreditarsi presso la camera di commercio. 
Questo, come raccontava il mio collega relatore Andrea Martella, è il testo del disegno di legge. Il lavoro fatto in Commissione è stato un lavoro serio ed approfondito, lo ha detto il mio collega ricordando il numero delle audizioni e il lavoro portato avanti con gli emendamenti. Per questo mi sento di ringraziare – a prescindere, poi, dagli emendamenti che verranno presentati anche in questa sede – i gruppi dei partiti politici di maggioranza e di opposizione, che si sono resi protagonisti di questo lavoro, oltre che il Governo, qui rappresentato dalla sottosegretaria Vicari, che ci ha dato un grosso sostegno, il presidente della Commissione finanze Bernardo e il presidente della Commissione attività produttive Epifani, tutti i colleghi, tutti gli uffici, sia delle Commissioni che dei gruppi parlamentari, che hanno permesso a noi relatori di arrivare fino in fondo, oggi, presentando questo provvedimento così complesso e, nei prossimi giorni, avviandoci alle votazioni.