Relatore
Data: 
Lunedì, 14 Marzo, 2022
Nome: 
Emanuele Fiano

A.C. 243-A

Onorevoli colleghi, il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 243​ e C. 3357​ è finalizzato all'introduzione di una serie di misure, interventi e programmi per la prevenzione di fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, ivi inclusi i fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Il testo riprende parte dei contenuti del testo approvato nel corso della XVII legislatura dalla Camera dei deputati (S. 2883), che non ha concluso il proprio iter al Senato prima della fine della legislatura.

Le misure previste si inseriscono nel contesto europeo e internazionale in essere: in particolare, il tema della prevenzione e del contrasto alla radicalizzazione, sia online sia nelle comunità e sul territorio, è da anni tra le questioni prioritarie trattate nell'ambito della politica antiterrorismo dell'UE. Tale settore di intervento include i processi di radicalizzazione che sono dovuti a motivi diversi, tra cui ideologie, convinzioni religiose o politiche e pregiudizi nei confronti di particolari gruppi di persone, e che si sviluppano in una serie di ambiti che vanno dal contesto sociale ai contatti diretti con gruppi estremisti o via internet.

Le disposizioni contenute nel testo unificato elaborato dalla I Commissione e oggi all'esame dell'Assemblea sono volte a:

- prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita in sede UE, inclusi quelli di matrice jihadista;

- favorire la deradicalizzazione, ferme restando le garanzie fondamentali di libertà religiosa e nel rispetto dei principi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano;

- favorire il recupero in termini di integrazione - sociale, culturale, lavorativa - dei soggetti coinvolti (siano essi italiani o stranieri residenti in Italia).

Nel testo si specifica che le finalità perseguite non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il testo unificato prevede inoltre l'istituzione di un Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Ministero dell'interno e di Centri di coordinamento regionali (CCR) presso le prefetture-UTG.

In ambito parlamentare è istituito un Comitato per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta inclusi quelli di matrice jihadista, composto da 5 deputati e 5 senatori, ferme restando le attribuzioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare, ricordo che la Commissione I Affari costituzionali della Camera ha avviato l'11 giugno 2020 l'esame in sede referente della proposta di legge C. 243​ , a mia prima firma, recante misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista; l'esame è stato congiunto con quello della proposta di legge C. 2301​ Perego di Cremnago recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista.

Tra il 28 aprile e il 28 ottobre 2021 la Commissione ha proceduto ad una serie di audizioni informali in ambito istruttorio. A conclusione del ciclo di audizioni è stata abbinata la proposta di legge C. 3357​ Perego di Cremnago recante Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista.

Nella seduta del 18 novembre 2021 la Commissione ha adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal relatore.

L'esame in sede referente è quindi proseguito con l'esame e l'approvazione di una serie di emendamenti, risultando al termine composto da tredici articoli.

Nella seduta del 10 marzo 2022, preso atto dei pareri espressi in sede consultiva, sui quali potrà essere svolto uno specifico approfondimento nell'ambito del Comitato dei nove, è stato conferito mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente.

Passando all'illustrazione dell'articolato, ricordo che l'articolo 1 reca le definizioni di radicalizzazione violenta, nonché di radicalizzazione di matrice jihadista, che aiutano a delimitare l'oggetto del provvedimento.

In particolare si intende:

a) per «radicalizzazione violenta» il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo. Tale è la definizione contenuta, come ricordato, nella Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313 al Parlamento europeo e al Consiglio su "Reclutamento per attività terroristiche – Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione violenta";

b) per «radicalizzazione di matrice jihadista» il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network.

L'articolo 2 istituisce il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD), presso il Ministero dell'interno.

La composizione ed il funzionamento del Centro sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno in modo da assicurare la presenza - senza compensi, rimborsi o altri emolumenti - di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.

È assicurata inoltre la presenza nel CRAD:

- di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione in Italia di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i princìpi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa;

- del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano.

Come specificato nel corso dell'esame in sede referente, non possono essere in ogni caso nominati componenti del CRAD soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (di cui all'articolo 604-bis del codice penale) o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice;

b) essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Il Centro nazionale sulla radicalizzazione elabora annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione. Il Piano definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare.

Il Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare istituito dall'articolo 4 del testo.

Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché quelle utilizzabili a valere sui fondi europei RAN (Radicalisation Awareness Network).

Per l'istituzione di un apposito numero verde, inoltre, il comma 2 destina 500.000 euro annui a decorrere dal 2022.

Il Piano strategico nazionale è funzionale altresì a promuovere la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.

Il CRAD segnala inoltre all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui al primo periodo dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Centro si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture–Uffici territoriali del governo.

Con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale sono al contempo istituiti – all'articolo 3 del testo - i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) presso le Prefetture-UTG dei capoluoghi di regione.

Tali Centri sono tenuti a presentare al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano con cadenza annuale.

Il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto, in maniera in gran parte speculare a quanto previsto dall'art. 2 per la composizione del CRAD, da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni che siano attivi nella realizzazione di progetti e iniziative finalizzati, in coerenza con i princìpi della Costituzione, a promuovere l'integrazione culturale e sociale e la tolleranza religiosa in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sono stabilite le medesime previsioni disposte per i componenti del CRAD riguardo alla gratuità dell'incarico e alle cause di impedimento alla nomina.

La composizione e le modalità di funzionamento del Centro di coordinamento regionale sono disciplinate dal prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre Prefetture-UTG della regione.

Al prefetto del capoluogo di regione compete altresì l'adozione di tutte le iniziative volte a coordinare le attività previste nell'ambito del piano di prevenzione con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica ("in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007", ossia la legge sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto).

Il CCR segnala all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.

È prevista l'istituzione - con legge dunque - di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista (articolo 4).

Il Comitato parlamentare istituito dal testo in esame è composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

Il Comitato svolge un'attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definiti dall'art. 1 del testo, inclusi quelli di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori (articolo 5).

Tale organismo svolge la sua attività anche attraverso:

- l'audizione di figure istituzionali, di componenti della magistratura e delle forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, di ministri di culto, guide religiose, operatori sociali es esperti;

- l'esame di rapporti da essi redatti;

- lo svolgimento di missioni.

È altresì compito del Comitato parlamentare esaminare il rapporto sul funzionamento della rete internet che, ai sensi della medesima disposizione, la Polizia postale e delle comunicazioni è tenuta ad inviare al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

Il rapporto, redatto in collaborazione con istituti specializzati, contiene elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.

L'istituzione del Comitato e i compiti assegnati, secondo il dettato della proposta di legge, non incidono sulle attribuzioni di cui alla legge n. 124 del 2007, che disciplina la struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed in particolare, per quanto qui di interesse, l'attività di controllo svolta dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (art. 30 ss.).

Si prevede – all'articolo 6 - che siano presentate al Parlamento, con cadenza annuale:

- una relazione, da parte dell'istituendo Comitato parlamentare, sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Il Comitato ha altresì facoltà di trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti;

- una relazione del Governo, con cadenza annuale e riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti. La disposizione prevede una trasmissione di tale relazione governativa sia alle Camere sia al Comitato parlamentare istituito all'art. 4.

L'articolo 7 prevede che le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale ivi elencato possano prevedere programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso utili a prevenire i fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, attraverso l'individuazione dei comportamenti sintomatici o prodromici dei medesimi fenomeni.

Si richiama in particolare il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale.

Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia si autorizza la spesa di 1 milione di euro dal 2022, a favore del Ministero dell'interno.

Sono previsti - dall'articolo 8 - una serie di interventi in ambito scolastico.

In primo luogo si prevede che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura propone al Ministro dell'istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai princìpi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti, tenuto conto del Piano strategico nazionale.

Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte.

L'Osservatorio nazionale svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle suddette linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità che si sono riscontrati nel corso dell'anno, così come i risultati raggiunti.

Si prevede inoltre che le reti di scuole possano stipulare - senza maggiori oneri di finanza pubblica convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida che devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al contempo, si stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023, il Piano nazionale di formazione dei docenti preveda anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.

L'articolo 9 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022, di 5 milioni di euro per il 2023 a favore del Ministero dell'università e della ricerca destinata a finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazione interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da accordi di cooperazione fra università italiane e università dei Paesi aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

L'articolo 10 attribuisce al Piano strategico nazionale la previsione di progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.

La finalità è favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Per il medesimo scopo è previsto che la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizzi una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana, araba e nelle altre lingue che si rileveranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.

Le modalità operative sono da definirsi nel contratto di servizio, nel limite delle risorse disponibili.

Al contempo, al Piano strategico nazionale compete la promozione di attività di comunicazione in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia. È fatto richiamo normativo al decreto-legge n. 122 del 1993, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L'articolo 11 demanda a un decreto del Ministro della giustizia l'adozione di un Piano nazionale per garantire ai soggetti (italiani o stranieri) detenuti un trattamento penitenziario che promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale.

Il Piano dovrà essere adottato sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei detenuti. È previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Dell'attuazione del Piano il Ministro della giustizia è tenuto a presentare una relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti.

Con il medesimo decreto debbono essere altresì individuati i criteri per consentire l'accesso ai soggetti in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica, attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione.

L'articolo 12, comma 1, introduce nell'ordinamento il nuovo delitto di "detenzione di materiale con finalità di terrorismo", prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di:

- congegni bellici micidiali

- armi da fuoco o altre armi;

- sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose;

- ogni altra tecnica o metodo.

La fattispecie penale di detenzione di materiale con finalità di terrorismo non si applica se la condotta integra gli estremi dei più gravi delitti di:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, che l'art. 270-bis del codice penale punisce con la reclusione da 7 a 15 anni (per i promotori, i costitutori, gli organizzatori, i dirigenti o i finanziatori dell'associazione) o con la reclusione da 5 a 10 anni (per i meri partecipanti all'associazione);

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, che l'art. 270-quinquies del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 10 anni.

Il comma 2 dell'articolo 12 prevede inoltre una clausola di non punibilità per coloro che si procurano o detengono il materiale contenente le istruzioni previsto al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque estranee al compimento di condotte penalmente illecite.

In merito, ricordo che la Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole con condizioni che saranno oggetto di specifico approfondimento nell'ambito del Comitato dei nove al fine di giungere alla migliore definizione della nuova fattispecie penale.

Il testo unificato pone infine, all'art. 13, una clausola di invarianza finanziaria, salvo che per le previsioni cui il testo destini espressi stanziamenti.