Relatrice
Data: 
Martedì, 22 Febbraio, 2022
Nome: 
Elena Carnevali

A.C. 3434 - A

 

Onorevoli colleghi! L'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, esaminato in sede referente presso la XII Commissione, che reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Nel corso dell'esame in Commissione è confluito in tale provvedimento il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, attraverso un emendamento di rifusione presentato dal Governo. Provvedimenti di recente emanazione, un iter del provvedimento in Commissione che si è intersecato con il procedimento di conversione di altri provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo, in considerazione della continua evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In qualità di relatrice, posso dire che nel corso dell'esame in sede referente sono state discusse ampiamente tutte le proposte emendative presentate, senza compressione di tempi e, laddove ve ne sono state le condizioni, sono stati accolti emendamenti, alcuni dei quali condivisi con l'opposizione.

Entrando nel merito del contenuto, faccio presente che l'articolo 1 estende l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. A tal fine, esso aggiunge tre nuovi articoli al decreto-legge n. 44 del 2021.

Il primo di essi, l'articolo 4-quater, stabilisce che, dall'entrata in vigore della disposizione e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-Co V-2 è esteso a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano cinquant'anni entro il prossimo 15 giugno.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che la necessità di prevedere un obbligo specifico di vaccinazione per i soggetti di età superiore a cinquant'anni si basa su evidenze scientifiche nazionali e internazionali relative al virus in oggetto, le quali indicano una frequenza maggiore di infezioni gravi e di esiti peggiori per i soggetti di quella fascia di età, con conseguente maggiore impegno e assorbimento di mezzi e di attività per il Servizio sanitario nazionale. Restano ferme le norme specifiche che stabiliscono l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori a prescindere dall'età del soggetto.

Dall'ambito di applicazione dell'obbligo sono esclusi i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica che deve essere attestata dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute.

Per i soggetti che abbiano contratto il COVID-19, l'obbligo di vaccinazione è differito fino alla prima data utile nell'ambito dei termini temporali individuati con circolari del Ministero della Salute.

Il successivo articolo 4-quinquies introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di possesso e di esibizione di un certificato verde COVID-19 "rafforzato" - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quello generato da un test molecolare o un test antigenico rapido - per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, da parte dei soggetti di età superiore a cinquant'anni.

Sono stabilite specifiche disposizioni in relazione all'obbligo di verifica del possesso delle certificazioni da parte del datore di lavoro. I lavoratori privi della certificazione sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento ed è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria tra 600 e 1.500 euro.

Si prevede altresì che il datore di lavoro adibisca i lavoratori ultracinquantenni aventi una controindicazione, temporanea o permanente, alla vaccinazione contro il COVID-19 a mansioni - anche diverse dalle precedenti e senza decurtazione della retribuzione - che evitino il rischio di diffusione del contagio.

Con il nuovo articolo 4-sexies si introduce la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per i soggetti di età superiore a cinquant'anni che alla data del 1° febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute o non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

La sanzione si applica anche ai lavoratori appartenenti a categorie specifiche e in quanto tali assoggettati all'obbligo a prescindere dal limite minimo anagrafico. Ai sensi del comma 3 di tale articolo, l'irrogazione della sanzione è di competenza del Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, utilizzando i dati di cui dispone il Sistema Tessera Sanitaria.

Il successivo comma 4 prevede che il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, comunichi ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indichi ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale ovvero ad altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

L'articolo 2 del decreto-legge integra il contenuto dell'articolo 4-ter del sopra richiamato decreto-legge n. 44 del 202 I, al fine di estendere l'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione

artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori e, a seguito di un emendamento approvato in Commissione, al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

L'articolo 2-bis, inserito in Commissione attraverso l'approvazione dell'emendamento di rifusione del decreto-legge n. 5, introduce una novità importante, in quanto sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 successiva al completamento del ciclo primario ovvero in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo.

Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario, resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

L'articolo 2-ter - inserito anch'esso in sede referente – estende l'applicazione del regime di autosorveglianza (FFP2 per 10 giorni e se con sintomi tampone) ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID- 19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo.

L'articolo 2-quater, introdotto anch'esso attraverso l'approvazione dell'emendamento di rifusione del decreto-legge n. 5, è diretto a consentire l'applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia. L'intervento legislativo è attuato inserendo i commi 9-bis e 9-ter nel corpo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Più nel dettaglio, a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il green pass rafforzato (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione) previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS­ CoV-2.

L'effettuazione del test non è obbligatoria nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Nel caso di vaccinazioni effettuate con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è consentito previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (nuovo comma 9-bis).

In base al nuovo comma 9-ter, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni introdotte dal comma 9-bis sopra illustrato.

L'articolo 3 del provvedimento in esame reca alcune modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 reca, con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022, la previsione delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido.

Si prevede, tuttavia, che siano individuati ed esclusi dalla condizione del possesso del certificato in esame i servizi e le attività necessari per il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri dell'Economia e delle finanze, della Giustizia, dello Sviluppo economico e per la Pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ed effettivamente emanato il 21 gennaio scorso.

La lettera b) del comma 1 estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde COVID-19 ovvero, se di età pari o superiore a cinquant'anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato"; resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta.

La lettera e) del comma 1 estende alle imprese private con più di quattordici dipendenti la norma che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sostituire il lavoratore privo del certificato verde COVID-19 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Con un emendamento approvato in Commissione, si prevede che è in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Il comma 2 dell'articolo 3 estende l'ambito delle fattispecie alle quali si applica una disciplina transitoria di esenzione soggettiva dalle norme che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID- 19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

Il successivo comma 2-bis - inserito in sede referente - specifica che la procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente.

L'articolo 3-bis, inserito in sede referente attraverso l'approvazione dell'emendamento di rifusione del decreto-legge n. 5, stabilisce che fino al 31 marzo 2022 l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole lagunari e lacustri è consentito anche con il possesso del green pass cosiddetto base. Ciò solo in presenza di documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Nell'arco dello stesso periodo, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito, altresì, l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo con il green pass base, fermo restando l'obbligo di indossare le mascherine FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico.

L'articolo 3-ter, approvato in sede referente con l'accordo di tutti i gruppi parlamentari, con emendamento della relatrice, si introduce un'altra importante novità consentendo, a decorrere dal 10 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

L'articolo 3-quater, inserito nel corso dell'esame referente, introduce l'importante principio della continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio assistenziali, sociosanitarie e hospice, da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 1-bis del decreto legge n. 44 del 2021.

L'articolo 3-quinquies, introdotto durante l'esame in sede referente, anch'esso con il consenso unanime dei gruppi, integra le previsioni dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo che agli accompagnatori dei pazienti con disabilità grave, nonché di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso del green pass base.

L'articolo 3-sexies, inserito in sede referente attraverso l'approvazione dell'emendamento di rifusione del decreto-legge n. 5, modifica la disciplina che era stata introdotta con l'articolo 4 del presente decreto, che è stato contestualmente abrogato dallo stesso decreto-legge n. 5, in materia di gestione dei casi di positività nelle scuole.

Il comma 1 prevede che nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano determinate misure. In particolare, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID- 19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-Co V-2 alla prima comparsa dei sintomi. Con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di 5 giorni. Per quanto riguarda le scuole primarie: fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni. La stessa norma si applica a coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Nelle scuole secondarie di primo grado, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale: con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; con 2 o più casi di positività, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. La stessa norma si applica a coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Il comma 2, aggiunto durante l'esame in sede referente, prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.

Il comma 3 del presente articolo, prevede poi l'applicazione del regime sanitario di autosorveglianza nell'ambito del sistema scolastico, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

In base all'articolo 5, nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi, si dispone, fino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale. A tal fine è autorizzata una spesa di 92.505.000 euro.

Un'altra disposizione rilevante, introdotta in sede referente, è quella di cui all'articolo 5-bis, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, del Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023.

L'articolo 5-ter, inserito anch'esso in sede referente con un ampio consenso, riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza, ai genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave o con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le suddette condizioni costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

L'articolo 5-quater, inserito nel corso dell'esame referente attraverso l'approvazione dell'emendamento di rifusione del decreto-legge n. 5, dispone, per esigenze di coordinamento, l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legge n. 4 del 2022 in materia di gestione dei casi di positività nelle scuole.

L'articolo 5-quinquies, inserito nel corso dell'esame, prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, mentre l'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.