Esame di questioni pregiudiziali
Data: 
Giovedì, 26 Febbraio, 2015
Nome: 
Carlo Galli

A.C. 2893

 Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo a nome del gruppo del Partito Democratico e ritengo che gli elementi presentati dalle questioni pregiudiziali di costituzionalità possano essere raggruppati secondo questi tre profili: primo, vi è opposizione rispetto ai requisiti di straordinarietà e urgenza; secondo, ci si oppone al tema della disomogeneità delle disposizioni; terzo, vi sono questioni di procedure parlamentari. 
Venendo brevemente a rispondere a queste obiezioni, il requisito della straordinarietà riferito alle missioni è da porre in relazione all'assenza, nel nostro ordinamento, di una norma di carattere generale che preveda una disciplina uniforme sulla loro autorizzazione e la loro proroga. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è necessariamente contenuta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che, di volta in volta, finanziano le missioni stesse e che, pur presentando ormai carattere stabile, subiscono, di volta in volta, lievi aggiustamenti in riferimento a specifiche esigenze. 
Quanto agli altri ambiti normativi, di carattere di carattere penalistico o inerenti ad interventi di tipo preventivo, la straordinarietà del provvedimento si riconduce alle stesse caratteristiche della minaccia terroristica, caratteristiche divenute evidenti in occasione dei tragici fatti di Parigi e di Copenaghen. 
Rispetto all'urgenza del provvedimento e ai rilievi riferiti alla sua ritardata presentazione, quanto alle missioni internazionali, sottolineo che tale ritardo rappresenta in sé un fatto non nuovo. In questa circostanza, in ogni modo, il ritardo è da porre in relazione alla presenza di un corposo apparato di disposizioni onerose, tra loro connesse, che chiamano in causa responsabilità di più Dicasteri e che hanno imposto uno sforzo specifico sul piano istruttorio e tecnico, anche ai fini della definizione delle opportune e necessarie coperture. Per di più, si è innestato nel normale iter di costruzione del decreto, un percorso nuovo e più gravoso di definizione di una strategia di più ampio raggio, finalizzata al contrasto al terrorismo globale e fondata sulla stretta e necessaria interazione tra sicurezza interna e sicurezza internazionale. 
È noto, inoltre, che il ritardo non produce effetti negativi sul personale in missione sotto il profilo della corresponsione dei trattamenti economici grazie alla retroazione delle norme, e che anche la questione dei profili di carattere penalistico, riferita al personale militare, è circoscritta nei suoi effetti più negativi dall'applicazione del principio del favor rei. 
Come già rappresentato in occasione delle questione di costituzionalità sollevata su questi profili in occasione di precedenti decreti missioni, si sottolinea che le problematiche potranno trovare adeguata risposta nella legge quadro sulle missioni internazionali che è in avanzato corso di esame presso le Commissioni esteri e difesa. 
Per quanto riguarda la disomogeneità, essa viene rilevata sia in merito alla compresenza di norme di carattere penalistico, sia in merito alla presenza di un articolato elenco di missioni internazionali. Sul piano di questa compresenza di norme afferenti a varie aree di responsabilità politica e in ambiti di materia diversi, richiamo il testo della risoluzione 2178 dell'ONU che apre il decreto-legge (fatto di per sé straordinario) in quanto fonte di diritto internazionale. Questo testo riguarda il contrasto al fenomeno dei foreign fighters e ai cosiddetti «lupi solitari». In questo testo dell'ONU si raccomanda all'intera comunità internazionale di collaborare per una strategia collettiva di lotta contro il terrorismo globale, una strategia composta da strumenti di natura nazionale e di cooperazione internazionale, utili ad aggredire una minaccia che per sua natura azzera i confini tradizionali tra sicurezza interna e sicurezza esterna. 

Le norme del provvedimento trovano dunque omogeneità e intima coerenza in un ragionamento che è di carattere politico e giuridico, oltre che nella circostanza che il confine tra attività interne e attività esterne dello Stato è oggi posto severamente sottostress nel momento in cui le minacce alla sicurezza nazionale provengono da entità che hanno sia una dimensione territoriale, cioè possono essere contrastate con lo strumento della missione, sia hanno caratteristiche di operatività individuale o in piccoli gruppi, e queste sono da fronteggiare con strumenti informativi, investigativi e giudiziari. 
D'altra parte la Corte Costituzionale con la sentenza n. 220 del 2013 più volte richiamata dalle pregiudiziali presentate, riferisce il requisito dell'omogeneità delle disposizioni di un decreto-legge o alla materia o allo scopo e direi che nella circostanza attuale il profilo teleologico è preminente e di difficile contestazione alla luce degli elementi finora riferiti. 
Infine, sul piano delle procedure parlamentari, si è fatto in particolare riferimento alle forzature che si sarebbero rese necessarie in sede di assegnazione del provvedimento che hanno determinato l'elevazione di un conflitto di competenza da parte della Commissione affari esteri. In generale, senza entrare nel merito di scelte che rientrano nell'esclusiva competenza della Camera, osservo che le questioni di procedura interna o anche che gli obblighi del Governo di informazione al Parlamento, eventualmente disattesi, non rappresentano tematiche rientranti in un esame di costituzionalità. La Corte costituzionale, con la sentenza ... In conclusione, per tutti questi motivi, invito l'Aula a respingere le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate da alcune forze di opposizione.