A.C. 3386
Grazie Presidente, intervengo sulle questioni pregiudiziali tenendo presenti due aspetti. Il primo aspetto attiene alle considerazioni di natura costituzionale, ordinamentali quindi: la Costituzione consente al Governo in caso di necessità e urgenza di adottare atti normativi aventi forza di legge. E con riferimento al decreto-legge che noi stiamo esaminando, la necessità e l'urgenza risiedono anzitutto nel disattivare gli effetti della clausola di salvaguardia disposta nella legge di stabilità: l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla procedura della voluntary per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero ha consentito di evitare l'aumento delle accise sui carburanti. Lo ripeto: ha consentito di evitare l'aumento delle accise sui carburanti, come era appunto previsto dalle clausole di salvaguardia.
La scelta compiuta dal Governo in ordine alla identificazione della copertura non può che essere costituzionale: anche perché l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri preveda anche i mezzi per farvi fronte. E, inoltre, vi era la necessità di prorogare scadenze in corso, di posporre le istanze per la voluntary disclosure dal 30 settembre al 30 novembre, quindi bisognava provvedere con urgenza.
Il secondo aspetto attiene alle questioni di contenuto che qui sono state richiamate, laddove si fa riferimento ai «benefici agli evasori», allo «scudo fiscale», ai «condoni»; e allora voglio precisare alcune cose.
La voluntary disclosure è un provvedimento che rientra negli schemi OCSE delle relazioni internazionali, e non ha nulla a che vedere e nulla a che fare con le pratiche condonistiche del passato. Non è uno scudo, perché non c’è anonimato: al contrario, è il cittadino che si autodenuncia e sceglie di collaborare facendo una istanza all'Agenzia delle entrate. Non è un condono, perché non si forfetizzano le imposte dovute: si ricostruiscono le basi imponibili, si calcolano le relative imposte, le sanzioni, gli interessi.
La Voluntary sta dentro una fase nuova dei rapporti tra fisco e contribuenti, nell'ambito della cosiddetta «tax compliance», destinata a segnare un cambio nei rapporti tra cittadino e Stato perché proprio nel rapporto tra contribuente e fisco passa larga parte dei rapporti tra cittadino e Stato. Con laVoluntary Disclosure si richiede una forte collaborazione del contribuente che sceglie di aderire, sceglie di ricostruire la sua storia patrimoniale, reddituale e fiscale. Anche rispetto alla questione sollevata dall'onorevole Pesco sulle istanze presentate dal 10 novembre, è vero che potrebbero essere assegnate ad uffici finanziari diversi da quelli ordinari. Alla base di questo vi sono ragioni di riservatezza, ma vi è anche la possibilità di spostamento della competenza da parte del direttore dell'agenzia per consentire di redistribuire in maniera razionale il carico delle pratiche che alcune direzioni territoriali, soprattutto nelle zone frontaliere, devono sostenere per ragioni ovvie.
Per tutte queste ragioni e per altre che non ho il tempo di richiamare noi voteremo contro le pregiudiziali presentate.