Presidente, colleghi, il consolidato dibattito che abbiamo tenuto in questo tempo di emergenza ha disvelato nettamente tutti gli aspetti politici, istituzionali e costituzionali che sia il Governo che il Parlamento hanno messo in campo come provvedimenti, in questa fase difficile e durissima di emergenza. In questo senso, il decreto-legge n. 52, che ci apprestiamo a convertire, si pone in un rapporto di successione e di assoluta consequenzialità rispetto a tanti DPCM precedenti, ma soprattutto a decreti-legge che hanno posto misure restrittive alle persone, purtroppo, e alle attività economiche, sociali ed educative al fine di contenere gli effetti di una pandemia, restrizioni che ognuno di noi valuta esattamente per il valore e per gli aspetti di tutela della salute che sono ampiamente dimostrati dai dati e anche dalla scienza.
Questo è avvenuto sia durante la prima ondata, sia innanzi alla sua recrudescenza, che è emersa nell'autunno passato e ancora, successivamente, anche nei mesi che ci precedono. Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è, infatti, definito, in primo luogo, da un insieme di decreti che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza. Vorrei ricordare, in particolare ai colleghi proponenti questa pregiudiziale, i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 dello stesso anno e anche i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno attuato, per una fase in maniera prevalente, le disposizioni di decreti-leggi modulandole in relazione anche all'andamento epidemiologico.
Successivamente il Parlamento ha fatto un dibattito profondo su questo tema. L'abbandono dei DPCM, come strumento primario di legiferazione, è stato uno degli effetti dell'adozione dei decreti-leggi che hanno permesso non solo di poter continuare a contrastare gli effetti del virus, ma anche quello di consentire al Parlamento di poter continuare ad avere un ruolo centrale, nonostante la decretazione dello stato di emergenza. Stato di emergenza che con questo decreto, anche con una scansione puntuale di aperture, viene prorogato al 31 luglio, che impone al Governo l'adozione di misure immediate capaci di contrastare l'evolversi della pandemia, ma anche di consentire, colleghi, qualora l'andamento dei contagi lo permettano, l'allentamento delle misure stesse. Questo decreto, che si inserisce nella strategia di rilancio del Paese come risposta alla crisi dovuta all'emergenza sanitaria in corso, può essere definito ampiamente e sicuramente il decreto delle riaperture, poiché reca, al suo interno, come dicevo, un quadro di misure omogenee, a differenza di quanto indicato pregiudizialmente nella pregiudiziale, da applicare dal 1° maggio al 31 luglio del 2021, volte ad una graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Capisco che è molto più semplice sedersi dalla parte degli aperturisti e, quindi, criticare quelli che vengono indicati in maniera manichea i chiusuristi, ma credo che sia un linguaggio desueto, improprio e, per molti aspetti, anche offensivo per i drammatici dati che la pandemia ancora ci propone. Proprio in virtù di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, leggendo il decreto si prevede un dettagliato calendario di riapertura delle attività economiche, delle attività sociali, delle attività culturali, sportive, un allentamento della limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale. Tutte misure che si inseriscono in un'unica direzione: l'uscita vera, seria e rigorosa del Paese dalla pandemia ed una sua ripresa (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Le misure di questo provvedimento sono sicuramente misure straordinarie, ma nel contempo legittime… …e rispettose, vediamo l'articolo 16, e non solo del dettato costituzionale e si inseriscono nel momento di straordinaria gravità che stiamo ancora vivendo. Pertanto i riferimenti, devo dire noiosamente e superficialmente invocati dalla pregiudiziale, non trovano a nostro parere legittimità giudiziale. Voteremo contro questa ennesima, ripeto ennesima, inutile pregiudiziale.