Relatore per la VIII Commissione
Data: 
Martedì, 8 Settembre, 2020
Nome: 
Umberto Buratti

A.C. 2648

Come diceva prima la collega Baldino, ci siamo divisi i compiti: con il mio intervento andrò a illustrare alcune disposizioni relative al Titolo I, in materia di semplificazione in materia di contratti pubblici ed edilizia, e il Titolo IV, con il quale sono introdotte norme relative a semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. L'obiettivo del provvedimento è quello di rilanciare l'economia, intervenendo su diversi procedimenti amministrativi e accelerare sull'innovazione digitale, intervenendo sugli appalti pubblici, con un regime speciale straordinario, con l'allungamento del periodo temporale in cui queste norme avranno vigenza: dal 31 luglio siamo arrivati al 31 dicembre 2021. Esaminiamo alcune di queste norme.

L'articolo 1 reca disposizioni derogatorie al codice in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia. Il comma 1 dispone, infatti, che la selezione del contraente deve avvenire entro due mesi dalla data di adozione dell'avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando. Il mancato rispetto dei termini previsti può essere valutato ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento, del RUP, per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, i ritardi costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il comma 2, per le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, prevede l'affidamento diretto e la procedura negoziata: l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150 mila euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75 mila euro; la procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, con l'individuazione degli operatori economici in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento.

L'articolo 2 reca disposizioni derogatorie del codice in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici pari o superiori alle soglie comunitarie. Anche in tal caso, come per l'articolo 1, la procedura si deve concludere entro sei mesi dall'avvio, pena l'imputazione di conseguenze per il responsabile unico del procedimento o per l'operatore economico.

Il comma 4 indica una serie di settori per i quali si opera in deroga ad ogni disposizione di legge, salvo il rispetto, chiaramente, della legge penale, della normativa antimafia, della disciplina inderogabile dell'Unione europea e dei principi inderogabili del codice. Vengono indicati i settori di intervento, alcuni di questi li voglio citare: l'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, attività di ricerca scientifica, trasporti, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

L'articolo 3 mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie applicabili fino al 31 dicembre 2021. In particolare, voglio porre l'attenzione sul comma 7 che, intervenendo sul codice antimafia, prevede che il Ministero dell'Interno possa stipulare accordi e protocolli con associazioni di categoria, grandi imprese e organizzazioni sindacali per estendere anche ai rapporti tra privati la disciplina sulla documentazione antimafia, attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.

L'articolo 4, al comma 1, novella l'articolo 32, comma 8, del codice in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo, tra l'altro, che la stipulazione del contratto deve aver luogo entro i sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

L'articolo 5, modificato dal Senato, detta disposizioni a carattere transitorio, applicabili sempre fino al 31 dicembre 2021, agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, per disciplinare i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica nella fattispecie previste ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento, al fine di consentire la rapida ripresa della sua esecuzione.

L'articolo 6 prevede, fino al 31 dicembre 2021, la obbligatoria la costituzione, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiori alle soglie di rilevanza europea. Da sottolineare, inoltre, l'articolo 7. Al fine di evitare che la mancanza, temporanea, di risorse pubbliche ostacoli la regolare e tempestiva realizzazione dell'opera, prevede un fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie previste dal codice dei contratti pubblici, che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere, ma solo per terminare quelle già in costruzione.

Per l'anno 2020 il fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro. L'articolo 9, modificato dal Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal “decreto Sblocca cantieri”. L'articolo 10, modificato al Senato, va a intervenire sul testo unico dell'edilizia, e reca diverse disposizioni: alcune modifiche sono finalizzate a semplificare le procedure edilizie, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo. Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi, tra l'altro, in tema di abusi edilizi: si interviene con l'articolo 10-bis, prevedendo che in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto. Per le aree colpite da eventi sismici intervengono gli articoli 11 e 11-bis in materia sempre di accelerazione e semplificazione delle procedure per la ricostruzione pubblica.

Il titolo IV, che è composto dagli articoli da 38 a 65, reca semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. L'articolo 39-bis, introdotto al Senato, apporta integrazioni alla piattaforma telematica meglio conosciuta come incentivi.gov. Ecco, se andiamo a collegarci sul sito, questo incentivi.gov, lì è indicato un vademecum su come intervenire, come gli imprenditori possono anche conoscere tutte quelle disposizioni agevolative. Con questo intervento normativo si ridefiniscono contenuti e finalità della piattaforma, disponendo che questa deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione gestite dal Ministero dello Sviluppo economico. Si prevede inoltre che la piattaforma deve anche assicurare un'interoperabilità con il registro nazionale degli aiuti di Stato. L'articolo 42 reca norme in materia di attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Questa norma attenziona il tema delle varianti d'opera. Molte volte, quando siamo intervenuti con le varianti d'opera, le opere si sono fermate; ecco, con questa norma si interviene proprio per far sì che non ci sia un fermo dell'opera, ed è previsto che l'approvazione delle varianti sia anche ai fini della localizzazione delle stesse, in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti rende un'informativa al CIPE su queste varianti.

L'articolo 43-ter interviene in ambito agricolo. L'articolo 43-ter novella l'attuale disciplina della coltivazione della vite e del commercio del vino. L'articolo 43-quater, inserito al Senato, è relativo alle aziende agricole condotte da giovani che subentrano nella gestione di altre aziende agricole, con la previsione di procedure semplificate e benefici. L'articolo 46 novella la disciplina delle zone economiche speciali. L'articolo 47 reca disposizioni volte a favorire l'accelerazione nella realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e in generale degli investimenti comunque finanziati dalle risorse del bilancio europeo attraverso un'accelerazione dei procedimenti amministrativi relativi ad atti e attività connesse all'utilizzazione di queste risorse. L'articolo 49, nei commi da 1 a 5, opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti, viadotti e opere similari su strade e autostrade. Tale disciplina viene integrata con la previsione di linee guida per il mantenimento in sicurezza appunto di ponti, viadotti, gallerie e quant'altro sia per la rete stradale che autostradale. Si interviene poi sul codice della strada, con novità per quello che riguarda corsie ciclabili, zone scolastiche e possibilità per i comuni di istituire il doppio senso ciclabile.

L'articolo 50 apporta una lunga serie di modifiche alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale volte a perseguire principalmente l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti e la creazione di una specifica disciplina per la valutazione ambientale. L'articolo 50-bis, che è stato inserito al Senato, novella l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, il decreto legislativo n. 104 del 2010, al fine di assoggettare a rito abbreviato le controversie relative all'autorizzazione unica per le infrastrutture lineari energetiche nonché le controversie relative agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla VAS, alla verifica di assoggettabilità, alla valutazione di impatto ambientale, la VIA, e a tutti i provvedimenti di competenza statale o regionale indicati all'articolo 27 del codice dell'ambiente e a provvedimenti che definiscono l'intesa Stato-regioni. L'articolo 53, modificato al Senato, introduce con una novella l'articolo 252 del codice dell'ambiente in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale, così come il 52 l'articolo 242-ter del codice dell'ambiente, al fine di applicare e semplificare la realizzazione di determinati interventi nelle aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica. Si prevede, sempre per quello che riguarda questi interventi, il rilascio di una certificazione di avvenuta bonifica anche a seguito di interventi parziali sulle matrici ambientali e in base a determinate condizioni e all'erogazione di risorse per cosiddetti siti orfani. È stata inserita poi, quale sito di interesse nazionale, l'area della presenza di discariche e impianti di trattamento rifiuti che è compresa nella nell'area vasta di Giugliano, in provincia di Napoli. Si interviene inoltre con norme volte a semplificare e razionalizzare procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, con l'articolo 59; a semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture e delle reti energetiche nazionali, con l'articolo 60. L'articolo 61 prevede l'adozione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione elettrica.

Vado a concludere con quelli che sono gli articoli finali, in modo particolare l'articolo 64: nell'ottica sempre della semplificazione delle procedure per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore dei progetti del Green New Deal, si prevede al comma 1 che le garanzie dello Stato rilasciate da SACE Spa relative a specifici progetti economicamente sostenibili, la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla comunicazione della Commissione europea in materia di Green New Deal europeo, possono riguardare progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente.

Con questo intervento ho cercato di sintetizzare alcuni dei temi che questo provvedimento introduce innovando. Certo, in merito alla semplificazione amministrativa, chi vi parla ha fatto il sindaco per dieci anni e sa bene cosa vuol dire operare con le difficoltà che ci sono nel nostro ordinamento. Ieri in Commissione abbiamo sentito anche delle critiche su questo provvedimento: si poteva fare meglio? Si poteva fare di più? Intanto abbiamo fatto questo, e noi riteniamo che possa essere una giusta indicazione del momento che il Paese sta attraversando proprio per semplificare e andare nella giusta direzione, che è quella di uno sviluppo sempre più vicino alla tutela dell'ambiente.