A.C. 705
Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, abbiamo depositato una questione pregiudiziale perché sosteniamo che siano oggettivamente e facilmente rinvenibili vizi di costituzionalità nel decreto che è stato approvato nel Consiglio dei ministri ed è stato poi portato all'attenzione, per la conversione, al Senato della Repubblica e oggi qui, all'esame in Aula.
Il 31 ottobre scorso, nella riunione del Consiglio dei ministri, per l'appunto il Governo ha esercitato il potere di decretazione d'urgenza previsto dall'articolo 77 della Costituzione e ha adottato il decreto-legge n. 162 che, nella versione originaria era così rubricato: Misure urgenti in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, – ossia la riforma Cartabia del processo penale - di obblighi vaccinali anti COVID e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
A seguito degli emendamenti, devo dire radicali, che il Governo ha presentato in relazione al provvedimento che il Governo stesso aveva approvato in Consiglio dei ministri, la rubrica il titolo del decreto è ulteriormente cambiata e l'ambito del provvedimento si è ulteriormente ampliato, perché oggi è: Misure urgenti in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 - cioè la riforma Cartabia del processo penale - e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché obblighi di vaccinazione anti COVID, di attuazione del Piano nazionale contro la pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto di raduni illegali.
Ora, se è vero che il Governo ha il potere di sostituirsi al Parlamento nell'esercizio del potere legislativo, attraverso la decretazione d'urgenza, è l'articolo 77 della Costituzione che stabilisce entro quale perimetro può legittimamente esercitare tale potere; in particolare, occorre che sussistano, com'è noto, i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza.
In merito al perimetro entro il quale il Governo può eccezionalmente sostituirsi al Parlamento e, dunque, anche a quest'Aula, è più volte intervenuta la Corte costituzionale nell'arco di decenni.
In relazione al primo punto, l'esigenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, ha più volte stabilito che è censurabile il ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza, se c'è un'evidente mancanza di fatto dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza o se c'è un'irragionevolezza o manifesta erroneità o arbitrarietà della loro valutazione da parte del Governo e tali presupposti possono essere valutati anche per gli emendamenti approvati al testo. Se certamente è ragionevole l'intervento - si può discutere del merito - sul tema dell'ostatività, perché c'è un richiamo della Corte costituzionale rivolto al legislatore ad intervenire, non si può altrettanto dire sul nuovo reato, cosiddetto rave party, relativo ai raduni musicali, per i quali oggettivamente non vi era alcuna necessità ed urgenza. Ci possono essere argomentazioni politiche o identitarie che inducono il Governo a intervenire, ma non c'è la necessità e l'urgenza che lo autorizzano ad utilizzare il potere della decretazione d'urgenza sostituendosi al Parlamento. Noi abbiamo contestato nel merito il provvedimento che, malgrado la radicale riscrittura da parte del Governo stesso, continua a essere inaccettabile, anche se è certamente migliorato. Avevamo evidenziato tantissime criticità, il Governo le aveva pubblicamente negate, ma poi è corso ai ripari, con una retromarcia significativa sotto molti aspetti, almeno 7-8 punti di significativa retromarcia. Però, resta un nuovo reato, più carcere e più intercettazioni, al punto tale che, più che un decreto anti-rave, sembra un decreto anti-Nordio, il quale, nelle Commissioni parlamentari, aveva dichiarato che la posizione del Governo era quella di ridurre l'ambito dell'espansione penale, di ridurre l'uso del carcere, favorendo le misure alternative all'esecuzione della pena e, soprattutto, di ridurre le intercettazioni.
Ma, al di là delle questioni di merito, poniamo una questione pregiudiziale, che riguarda la costituzionalità nell'esercizio del potere. Non c'è oggettivamente necessità e urgenza nell'intervenire, anche perché, evidentemente, la norma previgente, che aveva rappresentato la base per l'intervento a Modena della prefettura e delle forze pubbliche, aveva dimostrato di essere idonea a fronteggiare quelle situazioni di difficoltà. Anche per la parte relativa alle norme sul COVID, c'è evidentemente una scelta politica, anche qui identitaria, di mostrare benevolenza verso quei pochi cittadini che, durante la recrudescenza della pandemia, non hanno rispettato le regole stabilite dal nostro ordinamento. Pur tuttavia, anche su questo, contestiamo ovviamente nel merito quella scelta, perché riteniamo che la benevolenza vada mostrata verso quei milioni di italiani che si sono sottoposti con equilibrio e con disciplina al ciclo vaccinale, per aiutare se stessi, ma prima ancora, da veri patrioti - mi verrebbe da dire -, tutti gli italiani fragili, che erano in situazioni di difficoltà e non potevano correre il rischio di subire un contagio. Ma al di là del merito, anche qui non ricorrono oggettive esigenze di necessità e urgenza. Oltre a questo aspetto relativo ai requisiti di necessità e urgenza, la Corte costituzionale - più volte altri colleghi lo hanno detto anche nel dibattito precedentemente - è intervenuta per dire che il potere del Governo può essere esercitato solo quando il decreto tocca materie omogenee. Non è legittimo costituzionalmente l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza, se il decreto tocca più e diverse materie, che non sono tra loro inscindibilmente o funzionalmente collegate. Allora, vorrei rileggere con voi il titolo che il Governo ha assegnato a questo provvedimento, per sapere, da almeno un parlamentare, in quest'Aula, se davvero pensa che ci sia omogeneità nella disciplina adottata dal Governo. Il decreto attiene alla previsione di misure urgenti in materia di: 1) divieto di concessione di benefici penitenziari nei confronti dei detenuti, ovvero le norme sull'ostatività dei reati; 2) nonché in termini di applicazione delle disposizioni della riforma Cartabia; 3) disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, introdotte con un emendamento del Governo al Senato; 4) obblighi di vaccinazione anti-COVID; 5) attuazione del Piano nazionale contro la pandemia influenzale; 6) prevenzione e contrasto sui raduni illegali. Credo che nessuno di noi possa in quest'Aula intervenire per sostenere che c'è un'omogeneità tra queste materie, almeno che non si voglia intervenire per coprirsi di ridicolo, perché credo sia davvero impossibile sostenere che ci sia un legame di omogeneità tra materie così diverse, a meno che qualcuno non pensasse che un mafioso che ottiene i benefici penitenziari, organizzi con un no-vax un rave party, nel quale si inizia a giocare una partita di calcio, che sconfina in una conflittualità che è poi rimessa alla giustizia sportiva. È vero che il Parlamento è stato spesso fantasioso, anche se la mia partecipazione ai lavori di quest'Aula è molto recente, ma non dimentico, da attento osservatore esterno, che in qualche occasione il Parlamento ha mostrato una grande capacità di immaginazione, ma non al punto tale da poter dire che questo decreto copra materie omogenee.
È, quindi, del tutto evidente che c'è un'incostituzionalità, derivante dal fatto che questo decreto non solo non ha rispettato uno dei parametri che la Corte costituzionale nel tempo ha stabilito essere il perimetro entro il quale il Governo può muoversi, ma non ha rispettato alcuno dei parametri che la Corte costituzionale, negli anni, ha stabilito essere quelli che consentono al Governo di potersi muovere.
Peraltro, avevamo presentato anche alcuni emendamenti al testo in Commissione e il presidente della Commissione, l'onorevole Maschio, che siede tra i banchi di Fratelli d'Italia e che stimo per la serietà con cui sta conducendo i lavori della Commissione, ha dichiarato alcuni nostri emendamenti, rispetto ai quali ero il primo firmatario, non ammissibili. Mi permetto di leggere le motivazioni: c'è la necessità di rispettare rigorosamente i criteri e si impone tutto ciò a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e dei richiami del Presidente della Repubblica; ricordo in particolare - dice il presidente della Commissione - che la Corte costituzionale ha ribadito che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto e alla finalità del decreto determina la violazione della Costituzione, all'articolo 77. Ecco, per questi motivi, i nostri emendamenti non sono stati accolti: condivido le argomentazioni del presidente Maschio e le ripropongo qui. Peraltro, ho detto scherzosamente - ma non troppo - al presidente Maschio che, se avesse avuto questo ruolo al Senato, probabilmente avrebbe dichiarato inammissibili anche gli emendamenti del Governo, che hanno allargato a dismisura l'oggetto del decreto.
Sulle ragioni di merito, molto abbiamo detto e molto continueremo a dire, se ci sarà ancora da discutere e la Camera non vorrà approvare la questione pregiudiziale, ma è del tutto evidente la violazione dei principi che la Corte costituzionale ha individuato, come i principi che devono guidare l'azione del Governo nell'utilizzo di un potere delicato, per l'appunto eccezionale, che è quello di sostituirsi al Parlamento eletto dai cittadini, per adottare atti aventi forza di legge. Per queste ragioni chiediamo all'Aula un sussulto di orgoglio e dignità e di votare a favore della questione pregiudiziale e di non procedere all'esame del provvedimento, finalizzato alla conversione del decreto.