Esame e votazione di questioni pregiudiziali
Data: 
Martedì, 14 Luglio, 2015
Nome: 
Piergiorgio Carrescia

A.C. 3210

 

Signor Presidente, colleghe e colleghi, le pregiudiziali di costituzionalità e di merito che sono state avanzate pongono questioni alle quali è doveroso rispondere pur nel poco tempo a disposizione per dimostrarne l'infondatezza. Le dichiarazioni rese dal Governo oggi in Commissione sembrerebbero rendere vana questa discussione, che invece è un'occasione di confronto che può costituire comunque un contributo al dibattito, ovunque esso poi andrà a definirsi. Le questioni pregiudiziali in discussione interessano in particolare due punti del decreto-legge: le disposizioni che assicurano la prosecuzione, per un periodo determinato, dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro dei beni; la garanzia, peraltro, che le misure, anche di carattere provvisorio, volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dei medesimi stabilimenti, siano adempiute secondo condizioni e prescrizioni contenute in un apposito piano, a salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente. 
Le due questioni eccepiscono, innanzitutto, la violazione del principio della separazione dei poteri nella forma dell'ingerenza del potere legislativo nelle determinazioni di quello giurisdizionale. Entrambe le questioni affermano che l'intervento normativo viola la Costituzione perché l'Esecutivo scavalcherebbe quanto disposto nei mesi scorsi dall'autorità giudiziaria, introducendo norme che consentono la prosecuzione della produzione anche in presenza di un provvedimento di sequestro.  In particolare, i colleghi che hanno avanzato le questioni pregiudiziali dubitano della costituzionalità dell'articolo 3, che si porrebbe in contrasto con le leggi penali di cui i magistrati contestano la violazione, perché tale articolo consente la prosecuzione dell'attività dello stabilimento. Sarebbe, cioè, leso il profilo della separazione dei poteri e aperto un conflitto tra poteri dello Stato. 
Si tratta di una tesi non convincente e non condivisibile. La modifica di una legge penale comporta che fatti che sono penalmente rilevanti in un determinato momento storico non lo siano in seguito per una diversa scelta operata dal legislatore. In questa prospettiva, il legislatore non sta scavalcando l'operato della magistratura, ma sta esercitando il potere legislativo che gli è conferito dalla Costituzione, disciplinando in modo diverso dal passato talune singole condotte. 
Nel merito, l'intervento del Governo mira a realizzare un migliore e più corretto bilanciamento tra due valori egualmente protetti dalla Costituzione: il diritto alla salute, tutelato dall'articolo 32, e la libertà di iniziativa economica, garantita dall'articolo 41; un bilanciamento che il legislatore ordinario è chiamato ad individuare e il giudice ad applicare. 
Per comprendere al meglio questo passaggio, possiamo richiamare alcune riflessioni del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, che, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera alcuni giorni fa, evidenziava come il decreto-legge varato dal Governo fosse orientato a porre rimedio ad un incompleto e difettoso quadro normativo. 
Non siamo, dunque, di fronte all'ennesimo capitolo del conflitto tra giudici e imprese o tra politica e magistratura, né in presenza di una lesione del profilo della separazione dei poteri. È la Politica, quella con la «p» maiuscola, che non fa la politica, quella con la «p» minuscola, che lascia praterie aperte a linee interpretative della magistratura, chiamandola a svolgere un ruolo di supplenza. E la politica, quando fa bene la sua parte, lo fa bilanciando tutti i diritti tutelati dalla Costituzione.
La Corte costituzionale, pronunciandosi nel 2013 proprio sui precedenti decreti Ilva, ha ribadito che nessun principio o diritto riconosciuto dalla Costituzione, anche se definito «fondamentale», deve essere considerato assoluto e di per sé prevalente, perché – cito testualmente – «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in un rapporto di integrazione reciproca» e sono perciò suscettibili di essere bilanciati fra loro. 
Questo bilanciamento è l'obiettivo che concretizza il decreto-legge n. 92 del 2015 e di qui la sua coerenza con il quadro costituzionale. La chiave di lettura della legittimità costituzionale del decreto è nel principio di proporzionalità, che comporta la minore compressione possibile del diritto coinvolto, come recentemente ha affermato anche la Corte di cassazione in una sentenza dell'8 giugno scorso, la quale ha ribadito, proprio in un caso di sequestro di un impianto, che: «Non viola il principio di proporzionalità il sequestro di un impianto effettuato con modalità minimamente invasive, quali l'autorizzazione all'uso dell'impianto, che può tuttavia essere consentito solo adottando le opportune cautele volte ad impedire la prosecuzione dei fenomeni (nel caso di specie «inquinanti»)». 
La legittimità dell'articolo 3 è poi messa in discussione distinguendo l'ipotesi di provvedimenti futuri da quella dei provvedimenti già adottati dalla magistratura. Nel primo caso, la prosecuzione dell'operatività degli impianti è consentita per trenta giorni, termine entro il quale deve essere presentato il piano di adeguamento, ma soluzioni simili sono già previste nel nostro ordinamento proprio in materia di sicurezza del lavoro. 
Il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha introdotto vari strumenti deflattivi, tra cui la prescrizione obbligatoria per le sanzioni penali e la diffida per quelle amministrative. In sostanza, nelle more del tempo tecnicamente necessario, l'attività prosegue, pur non essendo allineata la situazione dello stato di fatto a quella di diritto, e lo stesso accade con il decreto-legge n. 92 del 2015. 
Nel secondo caso il vulnus consisterebbe nel fatto che il piano non chiarirebbe «fino in fondo» se il compito di monitoraggio assegnato ai vigili del fuoco, all'ASL e all'INAIL, consista in un mero controllo in ordine all'attuazione delle misure del piano a raggiungere l'idoneità della messa in sicurezza dell'impianto. Il secondo periodo del comma 4, fuga questi dubbi. Insomma, il dubbio del mancato chiarimento «fino in fondo» non sussiste. 
Quanto alla costituzionalità dell'articolo 183, deposito temporaneo, viene rilevato che la questione non ha fondamento perché la definizione di deposito temporaneo impone nelle sue varie accezioni che poi i rifiuti siano avviati al recupero o allo smaltimento. 
Per quanto premesso, non si ritiene siano accoglibili le pregiudiziali di incostituzionalità avanzate dal MoVimento 5 Stelle e da Sinistra Ecologia Libertà e annunzio il voto contrario del gruppo del Partito Democratico su entrambe le pregiudiziali.