Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 11 Ottobre, 2021
Nome: 
Stefano Ceccanti

A.C. 3156​ e abbinate

Grazie, Presidente. Il disegno di legge costituzionale di cui discutiamo oggi è stato approvato dal Senato della Repubblica in prima deliberazione nella seduta del 9 giugno 2021 con 224 voti favorevoli, nessuno contrario e 23 astensioni. Il suo obiettivo è quello di conferire dignità costituzionale esplicita alla tutela dell'ambiente e degli animali, come ha già sostenuto precedentemente la relatrice. In questo modo si vuole conferire un solido ancoraggio ulteriore rispetto alla menzione della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali previsto dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, a partire dalla revisione del Titolo V del 2001. Nel caso italiano, infatti, la tutela normativa dell'ambiente non trova espressi riferimenti, se non in diversi e molteplici interventi normativi di rango primario e secondario, a differenza di molti Paesi che hanno introdotto già da tempo specifiche disposizioni costituzionali.

Lo hanno fatto sin dall'inizio tutti quelli della terza ondata democratica iniziata negli anni Settanta, ma lo hanno anche fatto, con revisione costituzionale, anche democrazie consolidate, come Francia e Germania. Si parla di costituzionalismo ambientale finalizzato a comprendere il complesso rapporto tra individuo, comunità e territorio nel difficile bilanciamento dei nuovi diritti.

È ben noto come la popolazione mondiale sia aumentata notevolmente, fino quasi a raggiungere 8 miliardi ma, nel frattempo, le risorse sono diminuite; al tempo stesso, il cambiamento climatico e l'inquinamento sono tematiche che non possono essere tralasciate, se si considera l'impatto determinante che hanno sulla coesione sociale. La tutela degli ambienti, degli ecosistemi e della biodiversità, oltre a essere strettamente connessa con il tema della salute, costituisce un diritto intragenerazionale e intergenerazionale. Nel primo caso, è il diritto fondamentale che spetta al singolo, ma che, al tempo stesso, implica una responsabilità individuale nei confronti della collettività; nel secondo caso, invece, rappresenta un dovere delle generazioni presenti e un diritto delle generazioni future. In questo modo si compie un passo in avanti rispetto a quanto già innovato con la giurisprudenza costituzionale, ma anche ordinaria, che ha introdotto, attraverso un'interpretazione estensiva del testo costituzionale, ulteriori diritti rispetto a quelli da esso espressamente previsti, tra cui il diritto all'ambiente salubre, tratto dalla tutela del paesaggio. Difatti, sin dalla sentenza n. 641 del 1987, relativa alla protezione dell'ambiente come valore costituzionale primario, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'ambiente come un bene giuridico, in quanto riconosciuto e tutelato da norme e protetto “come elemento determinativo della qualità della vita”. “La sua protezione - prosegue la Corte in questa sentenza - non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprimere l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32), per cui esso assurge a valore primario e assoluto”.

Nonostante la lungimiranza dei padri costituenti, fino a oggi il diritto all'ambiente non ha trovato espressa menzione nella Costituzione, questo perché all'epoca - come ha già sostenuto la relatrice - non vi era particolare attenzione al tema, sia in considerazione della tipologia di economia prevalentemente agricola su cui si basava l'Italia, sia per la scarsa attenzione ai fenomeni dell'inquinamento, del cambiamento climatico e degli effetti che si ingenerano sul pianeta e sugli esseri umani. Oggi, il contesto nazionale e internazionale è cambiato, comportando l'inserimento dell'ambiente tra i diritti inviolabili della persona umana, in ragione della sua natura multidimensionale. In questo modo, tale diritto può trovare declinazione in diverse forme, dalla tutela del paesaggio e del suolo al diritto a vivere in un ambiente salubre.

È doveroso ricordare come la Costituzione italiana poggia le proprie fondamenta su alcuni princìpi, tra cui quello del pluralismo politico, territoriale, linguistico e religioso; in questo modo si va oltre la concezione individualista tipica del liberalismo classico, ma il singolo è da considerarsi al centro di un rapporto di tipo relazionale con le diverse formazioni sociali con cui si interfaccia. È per tale ragione che il diritto all'ambiente, da intendersi come diritto inviolabile della persona umana, deve trovare adeguata considerazione, sia come dovere di solidarietà sociale ed economica a favore delle generazioni future, per preservare le condizioni necessarie per la sopravvivenza, sia come diritto fondamentale, giacché può incidere sul pieno sviluppo della personalità di ogni individuo.

Proprio in tale senso, con la modifica all'articolo 9, non solo il legislatore decide di novellare uno dei principi fondamentali della Costituzione, mai oggetto di modifica sin dal 1948, ma soprattutto introduce un concetto di portata epocale, attraverso la dicitura: “interesse delle future generazioni”. La riforma in itinere si palesa ancora più importante non solo in ragione degli evidenti effetti catastrofici dell'inquinamento e del cambiamento climatico, peraltro a gran voce evidenziati dagli attivisti e dagli scienziati, ma altresì in considerazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cui testo definitivo è stato trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021.

Proprio il tema dell'ambiente costituisce una delle macro-aree che prevede che siano destinate cospicue risorse alla tutela del territorio e della risorse idriche, all'economia circolare, alla rigenerazione urbana e housing sociale, al superbonus 110 per cento e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile. Come dichiarato dalla capogruppo al Senato del Partito Democratico, Simona Malpezzi, è una riforma importante per le future generazioni e assume un valore ancora più rilevante nel corso di una pandemia, che farà da spartiacque nel nostro stile di vita, e nel momento in cui l'Unione europea assume obiettivi ancora più ambiziosi nel contrasto ai cambiamenti climatici. Il senatore Parrini, in occasione della seduta del Senato dell'8 giugno 2021, ha evidenziato come vi siano dei momenti e degli argomenti rispetto ai quali è necessario che si realizzino un raccordo e un allineamento tra la Costituzione scritta e la Costituzione vivente. “Noi ammettiamo - proseguiva Parrini - che nella coscienza pubblica si siano fatti da tempo molti passi in avanti in termini di attenzione nei confronti delle questioni ambientali, ma sappiamo che è venuto il momento di fare quell'allineamento di cui dicevo”. “Considero fondamentale il riferimento al fatto che si operi nell'interesse delle future generazioni. Quel detto abusatissimo ma che non posso fare a meno di citare anche oggi, ossia che il nostro pianeta e il nostro ambiente li abbiamo non ereditati dai padri, ma ricevuti in prestito dai nostri figli, è vero e doveva avere una sanzione nel testo costituzionale”.

Due ultime necessarie precisazioni, anzi, tre, in conclusione. La prima, politico culturale: con la revisione di oggi ci si inserisce in una visione ambientalista positiva, coniugata con lo sviluppo economico e sociale, senza concessioni a teorie sempliciste e di decrescita felice, all'idea di tirare costantemente il freno di emergenza a un treno che deve, invece, muoversi nella logica del PNRR. Non sono, quindi, norme per l'inazione economico sociale, ma di garanzia e di equilibrio.

La seconda osservazione è costituzionale, nel momento in cui incidiamo per la prima volta sui primi dodici articoli: anche le norme relative ai princìpi fondamentali non sono sacre e immutabili, sono scritte allo scopo di non tornare indietro nella tutela dei diritti, ma niente impedisce che puntuali revisioni incrementali consentano, invece, di andare avanti, esattamente come quella odierna.

Un'ultima considerazione: noi non pensiamo di essere dei giganti, operando sul testo della prima parte della Costituzione, scritta, invece, sì, da giganti; noi siamo nani sulle spalle dei giganti, per riferirsi a una celebre metafora; siamo nani sulle spalle di giganti e abbiamo, come nostra responsabilità specifica, quella di cogliere le novità del tempo e di fare delle cose che all'epoca i giganti non potevano fare, perché ancora non in grado per le condizioni dell'epoca. Ma continuiamo a pensare di essere noi i nani e loro i giganti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).