A.C. 423-A ed abbinate
Il testo su cui oggi l'Assemblea della Camera avvia l'esame è il risultato dei lavori svolti dalla Commissione Trasporti sul codice della strada, che hanno seguito due percorsi paralleli.
Da un lato la Commissione, nel settembre 2014, ha concluso l'esame in sede referente della delega per la riforma del codice della strada, che è stata successivamente, in data 9 ottobre 2014, approvata dall'Assemblea della Camera e trasmessa al Senato, dove al momento si trova all'esame della 8a Commissione.
Al tempo stesso, anche in considerazione dei tempi piuttosto lunghi di attuazione della delega, la Commissione Trasporti ha elaborato il testo in esame, ritenendo opportuno predispone interventi precisi e circoscritti di modifica di specifiche disposizioni del codice. A tal fine è stato avviato l'esame di una proposta di legge presentata da me e da altri numerosi colleghi (l'Atto Camera n. 1512) che individuava alcune limitate questioni, a nostro avviso di particolare urgenza e rilevanza.
A questo testo sono state abbinate numerose altre proposte di legge assegnate alla Commissione e presentate pressoché da tutti i Gruppi. Sulla base dei lavori svolti da un apposito Comitato ristretto, è stato predisposto un testo unificato, dal quale, a seguito del successivo esame in sede referente e dell'attenta considerazione dei pareri espressi dalle altre Commissioni, deriva il testo oggi all'esame dell'Assemblea.
Nella predisposizione di tale testo è stato comunque seguito l'indirizzo di mantenere un numero limitato di modifiche riferite al vigente codice della strada. A tal fine le disposizioni inserite sono state individuate sulla base della rilevanza delle questioni da affrontare, nonché delle indicazioni dei Gruppi e delle condizioni e osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Passerò quindi ad una illustrazione molto sintetica dei singoli articoli del testo in esame, per poi soffermarmi su alcune questioni di maggior rilievo.
L'articolo 1 introduce misure di flessibilità sulla disciplina delle cosiddette «fasce di rispetto».
L'articolo 2, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, aumenta il limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone.
L'articolo 3 prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.
L'articolo 4, già contenuto nel testo iniziale della proposta di legge n. 1512, è finalizzato ad assicurare la regolarità delle procedure di esportazione all'estero di veicoli, rafforzando gli strumenti di contrasto al cosiddetto fenomeno della «esterovestizione», cioè la fittizia esportazione all'estero di veicoli che continuano a circolare in Italia.
L'articolo 5 consente a tutti i proprietari di macchine agricole, anche se non sono titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare. Si tratta di una semplificazione che risponde a una richiesta più volte sollecitata dagli operatori sia del settore agricolo sia del settore di produzione delle macchine in questione.
L'articolo 6, in coerenza con le finalità perseguite dall'articolo 4, interviene per potenziare gli strumenti di controllo sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), anche al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi amministrativi e tributari.
Il comma 1 dell'articolo 7 aumenta il limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi, allineandolo con quello previsto negli altri Paesi dell'Unione europea. Come indicato nel parere della Commissione Attività produttive, l'intervento è opportuno anche per eliminare un elemento di penalizzazione per la produzione e il mercato in Italia dei rimorchi in questione.
Il comma 2 dell'articolo 7 prevede che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati ad almeno 300 metri di distanza dal segnale che indica l'obbligo di riduzione della velocità.
Gli articoli 8 e 9 introducono misure, ampiamente sostenute anche a livello territoriale, per favorire l'utilizzo e la circolazione delle biciclette, estendendo tra l'altro le possibilità di parcheggio per le biciclette e permettendo, se viene adottata dal sindaco un'apposita ordinanza in tal senso, la circolazione anche in senso opposto a quello di marcia nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h.
L'articolo 10 interviene su una delle questioni che più fortemente sono poste alla nostra attenzione come legislatori da gravissimi episodi di cronaca, che provocano ingiustamente la morte di persone e suscitano, oltre al dolore, l'indignazione dei loro cari. Si tratta dell'impossibilità di conseguire una nuova patente per i soggetti che, guidando in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, si rendono responsabili di omicidio. Su questo tema ritornerò in conclusione della relazione.
L'articolo 11 è finalizzato a contrastare il fenomeno dell'evasione dell'obbligo di assicurazione RC auto, prevedendo che la violazione possa essere accertata anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento, con quelli contenuti nell'elenco dei veicoli non coperti da RC auto tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'articolo 12 introduce, come richiesto dalla Commissione Bilancio, la clausola di invarianza finanziaria.
In proposito, devo ricordare come, a seguito di rilievi formulati dalla Commissione Bilancio, siano state espunte dal testo due questioni molto rilevanti, che la Commissione Trasporti aveva tentato di affrontare.
La prima riguarda l'esigenza di assicurare maggiori risorse all'effettuazione dei controlli da parte degli organi di polizia. È infatti inutile inasprire le disposizioni sanzionatorie se poi, anche per ragioni oggettive di insufficienza di mezzi, il numero complessivo dei controlli rimane troppo basso.
In secondo luogo nel testo unificato erano state inserite alcune disposizioni, successivamente soppresse in sede di recepimento del parere della Commissione Bilancio, finalizzate a creare una banca dati unica delle multe. In questa banca dati dovrebbero essere inseriti i dati relativi alle multe comminate da tutte le forze di polizia appartenenti all'amministrazione dello Stato e dagli organi di polizia degli enti locali. In questo modo sarebbe possibile raccogliere e rendere pubblici i dati, attualmente assai difficili da reperire, sull'entità dei proventi delle multe, sia aggregati a livello nazionale, sia disaggregati con riferimento ai diversi tipi di infrazione e su base territoriale.
Si tratta di due temi che, rivedendo la formulazione che era stata inizialmente predisposta, in modo da superare i rilievi della Commissione Bilancio, meriterebbe sicuramente di recuperare.
Come emerge dalla sintetica illustrazione dei contenuti del testo in esame, tra di essi assumono un rilievo centrale le previsioni dell'articolo 10, con le quali si introduce il cosiddetto ergastolo della patente. Tali previsioni sono state formulate per rispondere in modo efficace ad avvenimenti, che purtroppo si ripetono con frequenza e che provocano perdite di vite umane e tragedie familiari, suscitando indignazione e condanna nel sentimento di tutti. La Commissione peraltro, in ragione dei propri limiti di competenza, ha consapevolmente scelto di non affrontare il tema dell'omicidio stradale, che avrebbe comportato la definizione di una nuova fattispecie di reato nell'ambito del codice penale.
La Commissione Trasporti ha sostanzialmente concluso l'esame in sede referente il 18 dicembre 2014, con il recepimento dei pareri formulati dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Successivamente si è verificato se sussistessero le condizioni per trasferire il testo alla sede legislativa; ciò peraltro non è stato possibile a causa della mancata risposta del Governo alla richiesta di assenso. Pertanto la Commissione, nella seduta del 1o aprile scorso, ha votato il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.
Nel frattempo la Commissione Giustizia del Senato ha avviato e portato avanti l'esame di alcune proposte di legge concernenti l'introduzione del reato di omicidio stradale. Nell'ultima settimana di aprile e nel mese di maggio la Commissione Giustizia del Senato ha adottato il testo unificato e ha votato gli emendamenti su tali proposte, intervenendo tra l'altro, anche sul tema delle sanzioni accessorie. Riguardo a questo aspetto è stata superata la prima formulazione, che prevedeva l'ergastolo della patente, vale a dire la revoca definitiva con esclusione della possibilità di conseguirne una nuova, ed è stato inserito nel codice penale un articolo aggiuntivo, concernente le pene accessorie, in base al quale, in caso di omicidio stradale, la nuova patente non può essere conseguita entro il termine di quindici anni. Il termine è elevato a venti anni se l'omicidio stradale è stato provocato da un soggetto in condizione di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e a trenta anni se a tali condizioni si aggiunge la violazione dei limiti di velocità.
Si potrebbe osservare che, per quanto la Commissione Giustizia del Senato sia intervenuta su un tema già all'esame della Commissione Trasporti della Camera, non si è dato corso alle intese tra le Presidenze dei due rami del Parlamento, come previsto dai rispettivi Regolamenti.
Si potrebbe altresì rilevare che il tema della revoca della patente in quanto sanzione accessoria anche a fattispecie di reato è tema organicamente disciplinato nell'ambito del codice della strada.
D'altra parte è oggettivamente evidente la connessione tra questo tema e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, quale l'omicidio stradale, che viene operata nel testo all'esame del Senato, mentre, per le ragioni sopra indicate, non poteva essere effettuata nell'ambito del testo in esame.
Ciò impone una riflessione sui contenuti della proposta di legge in oggetto e anche sui tempi di esame. Occorre infatti evitare la sovrapposizione di proposte di intervento non coordinate su questioni molto rilevanti e di estrema delicatezza, come le sanzioni da applicare quando chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti causa la morte di altre persone. Il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 20 maggio scorso ha un iter assai rapido, in quanto già in questa settimana è all'esame dell'Assemblea del Senato. Risulta pertanto opportuno valutare se non sia il caso di attendere che esso sia trasmesso alla Camera prima di procedere a licenziare in via definitiva il testo in esame. Tale valutazione sarà effettuata già in sede di Comitato dei nove.
Tempi più ampi potrebbero anche agevolare il recupero nell'ambito del testo in esame di alcune questioni fondamentali alle quali ho accennato, prima fra tutte l'esigenza di potenziare i controlli. Anche con riferimento alla prospettiva che sia introdotto nell'ordinamento il reato di omicidio stradale, c’è il rischio che l'inasprimento delle pene rimanga privo di efficacia se non sono assegnate adeguate risorse agli interventi di controllo e di repressione delle infrazioni.