Data: 
Lunedì, 17 Novembre, 2014
Nome: 
Sofia Amoddio

A.C. 631-C

 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame dell'Assemblea, con un effetto che poi si tradurrà anche – e sottolineo il termine «anche» – in termini di riduzione del sovraffollamento negli istituti penitenziari, è diretto a delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale. Vorrei fare una premessa: perché è necessario intervenire sulle misure cautelari ? È necessario dettare, in maniera più specifica, i presupposti e le esigenze cautelari affinché si possa applicare una misura restrittiva della libertà perché, nonostante il nostro Paese registri un tasso di criminalità inferiore a quello delle grandi nazioni europee, il tasso dei detenuti in custodia cautelare è decisamente molto più alto della media europea. 
Noi abbiamo il 42 per cento dei detenuti in custodia cautelare. Siamo secondi alla Turchia con il 60 per cento e ben al di sopra della Francia che ha il 23 per cento e rispetto alla Spagna che ha il 20 per cento e al Regno Unito con il 16 per cento. 
Si potrebbe credere che il nostro ordinamento sia particolarmente incline alla sospensione delle libertà personali ma non è così perché il nostro articolo 27 della Costituzione, al comma secondo, sancisce che l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.  L'Unione europea più volte si è detta preoccupata nei confronti della prassi italiana perché il ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva può condurre a situazioni di detenzione arbitraria e la stessa Unione europea ha più volte raccomandato all'Italia di prendere misure più efficaci affinché la carcerazione preventiva, soprattutto quella carceraria, venga strettamente applicata come extrema ratio ovvero come soluzione di ultima istanza, solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. 
La Corte ormai con la famosa sentenza Torreggiani sancisce che l'applicazione della custodia cautelare e la durata devono essere ridotte al minimo compatibile con gli interessi della giustizia e la CEDU ci ha chiesto più volte di fare un uso più ampio possibile delle misure alternative alla detenzione. Quindi ripeto: la custodia cautelare in carcere è vista come extrema ratio. 
Le misure cautelari previste dal nostro codice di procedura penale ovviamente consistono nella limitazione della libertà personale o della sfera giuridica di una persona. Titolare della loro applicazione è sempre un giudice, su richiesta del pubblico ministero. L'articolo 27 della Costituzione può essere bypassato, quindi, solo in casi specifici tassativamente previsti dalla legge. Ed infatti – lo voglio dire in premessa perché è questo che viene modificato con l'attuale provvedimento – ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono anzitutto gravi indizi di colpevolezza e poi, qualora si verifichino i gravi indizi di colpevolezza, occorre verificare se ricorrano almeno tre esigenze cautelari: il concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio; il concreto pericolo di fuga del soggetto indagato e il concreto pericolo che, se lasciato in libertà, commetta altri reati. 
Con la novella in questione, inserita nella proposta di legge oggi in discussione, al concreto pericolo che il soggetto, se lasciato in libertà, commetta altri reati o al concreto pericolo di fuga viene aggiunto il termine «attuale» che non è una novella da poco perché, per arrestare un soggetto, occorre il pericolo attuale – ripeto: attuale nel momento in cui si arresta – e concreto pericolo di fuga e pericolo che commetta altri reati. I primi due articoli del provvedimento novellano l'articolo 274 allo scopo di contemperare la discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari, aggiungendo appunto come già detto il requisito dell'attualità. 
Ancora, viene novellato l'articolo 274 del codice di procedura penale secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i reati per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo a cinque anni: questo è già così nel nostro codice. Ma viene aggiunto anche per i reati concernenti il finanziamento illecito dei partiti. E ancora, con l'attuale modifica, viene specificato, all'articolo 275, il carattere residuale del ricorso al carcere: può essere applicata tale misura solo quando tutte le altre misure – e viene specificato il termine coercitive ed interdittive – risultino inadeguate. 
Ancora un'altra modifica che, a mio avviso, è importante dell'articolo 275 del codice penale è la seguente: nella formulazione vigente si presume che per taluni reati di particolare gravità l'unica azione idonea sia quella del carcere a meno che, dice la legge, non sussistano elementi, ovviamente acquisiti agli atti, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Con l'attuale modifica oggi in discussione al catalogo dei reati già esistenti ne vengono aggiunti altri, come ad esempio l'associazione sovversiva, l'associazione terroristica e l'associazione mafiosa. Già per altri reati tassativamente previsti dalla legge come l'omicidio, la prostituzione minorile ed altri anche qui è necessario applicare la custodia cautelare in carcere qualora non risulti che le esigenze nel caso concreto possano essere soddisfatte diversamente. 
Mi preme chiarire che il riferimento a queste novelle e a queste ipotesi viene fuori anche dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Ancora una norma che ritengo importante viene novellata, aggiungendo un comma 3-bis all'articolo 275, con il quale si stabilisce l'obbligo del giudice, nel disporre la custodia cautelare in carcere, di spiegare i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze cautelari degli arresti domiciliari con l'uso dei braccialetti elettronici. 
È importante sottolineare, a mio avviso, l'articolo 8 del provvedimento: l'articolo 8 novella l'articolo 292 del codice di procedura penale. L'attuale formulazione, Presidente e onorevoli colleghi, riguarda l'obbligo della motivazione del giudice: il giudice deve dare contezza, quando applica una misura cautelare, sia delle specifiche esigenze cautelari di cui ho detto prima poste alla base della misura restrittiva, sia delle concrete e specifiche ragioni per le quali le indicate esigenze di cautela non possono essere soddisfatte diversamente. Allora, qualunque provvedimento restrittivo della libertà dev'essere ovviamente adeguatamente motivato. Con la proposta di legge all'esame dell'Assemblea si rafforza questo obbligo di motivazione da parte del giudice, e si stabilisce che la motivazione deve essere autonoma. È un termine essenziale: la motivazione dev'essere autonoma. Cosa vuol dire ? Che il giudice deve applicare una misura cautelare: prima di applicare una misura cautelare deve verificare se, nella richiesta, il PM ha fornito la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, e deve verificare se esistono concretamente e nel momento attuale il pericolo di inquinamento probatorio, di fuga e di reiterazione di altri delitti. 
In pratica, Presidente, onorevoli colleghi, il giudice deve attuare il suo ruolo di super partes, e non deve assolutamente appiattirsi alla richiesta del pubblico ministero, fornendo quindi una motivazione autonoma; perché nella pratica giudiziaria è spesso avvenuto che il giudice delle indagini preliminari abbia operato un «copia incolla»della richiesta del PM, rinunciando al suo vero compito sostanziale. Ricordiamo che il PM è sempre una parte processuale, mentre il giudice deve essere ed è super partes. Quindi, con la nuova formulazione si intendono evitare tutte quelle motivazioni delle esigenze cautelari appiattite su quelle del PM richiedente, come più volte ha sanzionato la Corte di cassazione in casi pratici.  Ancora, nell'attuale proposta di legge si interviene nelle impugnazioni alle misure cautelari, ampliando le garanzie del riesame delle misure cautelari, dell'appello e del ricorso in Cassazione. 
Altra modifica essenziale, che è una novità: viene modificato l'articolo 21-ter dell'ordinamento penitenziario relativo alla possibilità per la madre condannata, imputata e internata di essere autorizzata dal giudice almeno ventiquattr'ore prima della visita ad assistere il figlio minore di anni dieci durante le visite specialistiche. In pratica, viene ampliato il diritto per i genitori detenuti di assistere i figli affetti da grave handicap. 
La Commissione di merito ha soppresso poi un articolo introdotto dal Senato, che intendeva ampliare la casistica degli illeciti disciplinari dei magistrati. 
Concludo, Presidente, dicendo che sulla custodia cautelare il Parlamento, già in diverse occasioni, proprio per dare attuazione alla sentenza Torreggiani della Corte europea, è intervenuto qui in quest'Aula, questo Parlamento. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto al nostro Paese l'impegno nell'avere messo sotto controllo il sistema carcerario, sia nell'avere trovato soluzioni efficaci al problema del sovraffollamento carcerario; di aver adottato una legge di risarcimento per i detenuti, e come ha detto il Ministro Orlando, se non avessimo legiferato in questa legislatura, si rischiava una pesante condanna sia in termini economici che di immagine proprio durante il nostro semestre di Presidenza europea. 
Quindi, l'azione del Parlamento in tema di giustizia non è affatto terminata con questo provvedimento di legge: si attendono altri provvedimenti importanti. Sarebbe da rivedere il sistema penitenziario per rendere la pena ed il carcere sempre più in linea con l'articolo 27 della nostra Costituzione, ovvero con la rieducazione della pena, diritto fondamentale nel nostro ordinamento.