Dichiarazione di voto sulla pregiudiziale
Data: 
Giovedì, 4 Luglio, 2024
Nome: 
Federico Gianassi

A.C. 1718

Grazie, Presidente. Ci sono molte ragioni che ci inducono ad assumere una posizione radicalmente contraria alla proposta legislativa del Ministro Nordio che oggi arriva qui, in Aula, alla Camera, e occuperemo lo spazio che ci è concesso nell'esame degli emendamenti per evidenziarli puntualmente. Ma ci sono alcune questioni che attengono alla compatibilità di questo provvedimento con i principi e i beni costituzionali, che non possono essere sottaciute e che presentiamo in questa questione pregiudiziale.

A dire il vero, da stamani, ce ne sono anche altri di motivi e, finito l'esame delle questioni pregiudiziali, li porrò con un intervento qui in Aula, perché leggiamo che il tema forte di questo provvedimento, cioè l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, bandiera del Ministro Nordio, ancor prima di essere approvato nel Parlamento è già stato modificato dallo stesso Ministro con un decreto-legge, in fretta e furia, approvato ieri su un tema radicalmente diverso, quello delle carceri. Occuperò il tempo che mi è concesso per denunciare questo atteggiamento irrispettoso verso il Parlamento e inaccettabile.

In relazione, invece, al testo che noi conosciamo, che il Ministro ha licenziato un anno fa, nel Consiglio dei Ministri, e che dopo un anno di lunghissima gestazione arriva qui in Aula, alla Camera, contiene alcuni interventi che sollevano conflitti di costituzionalità. Innanzitutto, come è già stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, l'Italia è tenuta al rispetto degli obblighi internazionali e la nostra Costituzione impone che l'Italia rispetti gli obblighi internazionali. La Convenzione internazionale di Merida per la lotta alla corruzione prevede, all'articolo 19, che ciascun Stato membro adotta, all'interno del proprio codice penale, le fattispecie che puniscono l'abuso d'ufficio, inteso come l'abuso di potere del pubblico funzionario che viola le leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio, per sé o per altri.

La fattispecie che oggi ancora esiste nel nostro codice penale è più ampia di quella che richiede la Convenzione internazionale, perché il nostro ordinamento, giustamente, non punisce soltanto l'abuso di potere finalizzato a ottenere un vantaggio ingiusto, ma anche l'abuso di potere finalizzato a discriminare un cittadino della Repubblica. Tuttavia, almeno questo nucleo - l'abuso di potere per l'ottenimento di un vantaggio - è un crimine che lo Stato deve prevedere all'interno del suo codice penale, perché così dispongono gli obblighi internazionali che l'Italia ha volontariamente ratificato e al cui rispetto è tenuta.

Questo intervento, invece, che cancella, espunge dal codice penale l'abuso di potere del pubblico funzionario, è evidentemente in conflitto insanabile con gli obblighi internazionali, e non basta la posizione di alcuni che sostengono che l'obbligo non sia così stringente e che, in qualche modo, rimetta a una scelta discrezionale del legislatore la previsione, all'interno del codice penale, di questo reato, perché il testo chiaramente esprime l'obbligo dello Stato alla previsione, all'interno del codice penale, del reato di abuso d'ufficio, perché dice: “ciascuno Stato membro esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale”, appunto, all'abuso di potere.

 Non c'è solo la violazione degli obblighi internazionali, c'è anche la violazione del principio di ragionevolezza, imposto dalla nostra Costituzione. La ragionevolezza intesa come uguaglianza all'interno del sistema penale nella sua interezza, la ragionevolezza-uguaglianza rispetto al trattamento sanzionatorio che il codice penale prevede, e anche la proporzione tra il disvalore sociale di un fatto e la previsione di quel fatto all'interno del codice penale. Noi, invece, assistiamo, con questo provvedimento di legge, a una asimmetria punitiva tra norme penali, che in realtà possono essere assimilate. Con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio non sarà più punito il pubblico funzionario che, abusando del proprio potere, commette un fatto in violazione di legge per procurare un vantaggio ingiusto o per discriminare una persona, ma, al contempo, resterà penalmente rilevante il comportamento del pubblico funzionario che omette - e sarà il reato di omissione in atti d'ufficio - di tenere un comportamento per le medesime finalità. Si tratta di un'evidente assurdità, che viola la ragionevolezza che, invece, la nostra Costituzione impone al sistema penale. Così come è ormai sparito, a seguito dei numerosi interventi di questo Governo, qualunque principio di coerenza sistematica del nostro codice penale.

Con gli interventi di questa nuova maggioranza e di questo Governo, negli ultimi due anni noi abbiamo assistito alla creazione di molti nuovi reati, e altri sono in gestazione con il decreto Sicurezza urbana. Sono interventi che hanno prodotto da un lato, come conseguenza, il fatto che una persona che organizza un raduno musicale senza le relative autorizzazioni, rischia di essere condannato a 6 anni di galera, mentre, dall'altro, un pubblico funzionario che esercita un potere importante e che viola gli obblighi di legge per discriminare un cittadino commette un fatto che non è più reato, non è penalmente rilevante, e lasciamo quindi il cittadino privo di tutela rispetto all'abuso di un funzionario pubblico. Insomma, state creando un diritto penale del nemico che punisce e sanziona i comportamenti che politicamente sono considerati lontani e distanti da quelli apprezzati dalla maggioranza, e al contempo, retrocedete sulla tutela dei principi della legalità, a garanzia dei cittadini della Repubblica. Anche questa violazione di ragionevolezza rappresenta una violazione dei principi costituzionali.

C'è poi la violazione del principio di uguaglianza e parità dei cittadini, previsto dall'articolo 3 della Costituzione, nello squilibrio che voi andate a realizzare nei rapporti di forza tra la pubblica amministrazione e il cittadino, e sorprende che a volere questo intervento siano anche forze che si dichiarano liberali. È liberale prevedere che lo Stato che abusa del proprio potere contro un cittadino lo possa fare senza incorrere in alcuna responsabilità? È liberale lasciare il cittadino solo, non protetto, di fronte agli abusi della pubblica amministrazione? Se c'è una norma che sta dentro la filosofia liberale dello Stato, è quella di prevedere un reato per il pubblico funzionario che, abusando e tradendo la sua missione, utilizza il suo potere per prevaricare il cittadino. Ma qui, d'altronde, le forze liberali della maggioranza sono forze liberali a corrente alternata, che un giorno, in Commissione, votano contro il carcere per i neonati e, il giorno dopo, decidono di votare a favore del carcere per i neonati.

C'è un ulteriore punto che vizia questo provvedimento di incostituzionalità, ed è la norma che introduce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, da parte del pubblico ministero, per tutti i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. Ora, esiste nel nostro ordinamento il principio della parità tra accusa e difesa. Ciò, ovviamente, non significa che vi sia, e vi debba essere, identità di poteri processuali tra il pubblico ministero e la difesa. Alterazioni di questa simmetria sono compatibili con la Costituzione, ma a due condizioni: che siano coerenti con la funzione costituzionale del pubblico ministero, e rispettose dei principi, ancora una volta, di ragionevolezza. Nello specifico settore delle impugnazioni non è necessaria l'omologazione dei poteri della difesa e del pubblico ministero. Già oggi non esiste questa parità. Tuttavia, gli eventuali limiti alla parità devono essere - lo ha detto la Corte costituzionale - ragionevoli, adeguati e proporzionali. La Corte costituzionale ha detto che, laddove c'è una asimmetria radicale, questa è incostituzionale, e quella che voi avete previsto è una asimmetria radicale, quella cioè per cui per tutti i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - un catalogo che si è enormemente ampliato con le riforme degli ultimi anni - il pubblico ministero non potrà mai più, in nessun caso, provvedere alla impugnazione della sentenza di proscioglimento. Cioè, non è consentita, nella Costituzione, una rimozione del potere del pubblico ministero generale e unilaterale, quella che voi, invece, avete realizzato con questo provvedimento. Quindi, anche per questo motivo, il provvedimento, così come l'avete presentato in quest'Aula, se sarà approvato, presenta vizi di costituzionalità evidenti e, per questo, abbiamo presentato una questione pregiudiziale per invitare la maggioranza e il Governo a fermarsi, in quanto sono ancora in tempo, e a non procedere all'esame di questo provvedimento