Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 10 Ottobre, 2016
Nome: 
Giovanni Burtone

A.C. 2664-A

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea è diretto ad introdurre una nuova figura di reato che ha per oggetto il fenomeno conosciuto comunemente come «il furto di rame», Questo fenomeno deve essere ricondotto a quello più generale dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione. 
In particolare, il problema del furto di rame alimentato anche dall'impennata dei prezzi di questo materiale presso le borse mondiali – colpisce negli ultimi anni con sempre maggior frequenza le società operanti nel settore dei trasporti cosi come le altre aziende operanti nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni che utilizzano il rame. La frequenza dei furti – in particolare sulle linee ferroviarie – ha assunto rilevanti proporzioni con gravi danni patrimoniali, pesanti ritardi alla circolazione dei treni, disagi per i viaggiatori. 
Dopo una notevole diminuzione di tali furti nel triennio 2007-2009 (si è passati dagli 1:1.562 del 2007 ai. 5.144 del 2009) un sensibile aumento dei furti di rame si è registrato nel triennio successivo. In particolare, nel 2012, quando i furti di rame sono stati 19.701 (con un incremento del 6,9 per cento rispetto al 2011), le persone denunciate sono state 3.4311 (di cui 2,092 in stato d'arresto), i delitti scoperti sono stati 1.641. 
Per tale ragione si è intervenuti in materia nel 2013 con lo strumento del decreto-legge ((n. 93 del 2013 convertito in legge dalla legge n.119 del 2013), che ha modificato le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti e stabilendo nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza. 
Nello specifico, è stato aggiunto come aggravante del furto (articolo 625, primo comma, nuovo numero 7-bis) quello commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»; esso è sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa. da euro 103 a euro 1..032. Analoga modifica ha riguardato l'articolo 648 c.p. con l'introduzione di una specifica ipotesi di. ricettazi.one aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del, nuovo articolo 625-bis, primo comma, n. 7-bis.
Tanto per l'ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici (articolo 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (articolo 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza. 
Per quanto la nuova circostanza aggravante abbia sortito degli effetti favorevoli rallentando 
il trend di crescita di questo tipo di reato, l'allarme rimane alto, in quanto i danni subiti sia dalle aziende che dai consumatori sono molto elevati. 
Proprio in relazione ai danni ai consumatori, segnalo che l'Osservatorio nazionale sui furti di rame, istituito presso la direzione centrale della polizia criminale, ha evidenziato di recente come il fenomeno in questione sortisca danni indiretti sull'economia, con particolare riferimento a quelli che colpiscono la collettività in termini di disservizi, incidendo sulla continuità di erogazioni dei servizi pubblici essenziali e, pertanto, sulla normale conduzione della vita quotidiana, sulla percezione di sicurezza e sui processi produttivi del Paese. Al riguardo, è stato evidenziato che la società Enel, nel 2015, ha segnalato disservizi nell'erogazione di energia per 697.581.423 minuti, mentre le Ferrovie dello Stato, per il medesimo anno, hanno comunicato il blocco o il rallentamento della circolazione ferroviaria di 6761 treni, per un totale di 138.525 minuti. Il fenomeno non si limita, come si è portati a credere, al trasporto ferroviario, ma coinvolge anche quello stradale. 
Ad esempio, i ripetuti furti di cavi di rame avevano compromesso il funzionamento dell'intero impianto dell'autostrada A91 Roma-Fiumicino. L'Anas ha comunicato nel giugno scorso di aver ripristinato l'illuminazione. Complessivamente sono stati posati e- collegati 300 chilometri di nuovi cavi in alluminio materiale con analoghe prestazioni rispetto al rame, ma meno appetibile sul mercato che sono stati interrati e posti all'interno di condotte cementificate al fine di evitare il ripetersi dei furti. Appare evidente che occorre intervenire nuovamente per porre un freno ad un fenomeno che finisce per creare gravi disagi all'intera popolazione. 
Il provvedimento in esame si pone in questa ottica, prevedendo una nuova figura di reato in luogo dell'aggravante, aggravando il reato di associazione a delinquere quando il reato fine il, furto del rame e prevedendo la competenza della procura distrettuale per quest'ultima ipotesi. 
Al testo originario della proposta la Commissione ha apportato solo due modifiche: l'una diretta, ad estendere la fattispecie di reato ritenendo sufficiente la condotta di sottrazione alle infrastrutture, senza la necessità che il materiale sottratto appartenga alle medesime infrastrutture, l'altra diretta ad evitare che la competenza del reato associativo ricada alle Direzioni Distrettuali Antimafia. 
In particolare, l'articolo unico della proposta in esame – aggiungendo al codice penale un nuovo articolo 624-ter – rende, anzitutto, il furto di rame autonoma fattispecie di reato. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca pressoché integralmente quella dell'aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l'entità della sanzione detentiva (reclusione da un anno a sei anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro. Come si è detto, è stata eliminata dal testo originario la differenza con l'aggravante. Secondo la proposta originaria la nuova formulazione si doveva distinguere da quella dell'aggravante oggi vigente, laddove faceva riferimento ad altro materiale «appartenente» a infrastrutture mentre l'aggravante fa riferimento invece ad altro materiale «sottratto» a infrastrutture. Dopo diversi approfondimenti in Commissione, si è preferito confermare nel nuovo reato alla formulazione adottata per l'aggravante, essendo questa apparsa più completa. 
Anche sulla, base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie «bande» strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la fattispecie associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell'articolo 416 c.p. cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l'associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (comma l, lett. b). 
Anche in tal caso, per esigenze di coordinamento con l'introduzione del nuovo articolo 624-terc.p., è adeguato il contenuto dell'articolo 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all'aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all'abrogato articolo 625, primo comma, n. 7-bis (comma 1, lett. d). La ricettazione risulterà pertanto aggravata, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato). 
Una modifica importante al testo è stata fatta al comma 2 dell'articolo unico nella parte in cui interviene sull’ articolo 51 del codice di procedura penale ed, in particolare, sul comma 3-bis. 
Dal combinato disposto tra questa modifica ed il vigente articolo 371-bis del codice di procedura penale derivava l'attribuzione della competenza dei reati associativi finalizzati al furto del rame alle Direzioni distrettuali antimafia, con un aggravio di lavoro per queste ultime anche in tutti quei casi in cui il furto del rame si riduca nel caso concreto ad un fatto isolato e di scarso allarme sociale. Si è Pertanto modificato il comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di rito, attribuendo in tal modo la competenza alle procure distrettuali, ritenendo clic si tratti comunque di un fenomeno che per sua natura debba essere oggetto di indagini che esulino dal contesto circondariale. 
Una seconda modifica al codice di procedura penale riguarda la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza, con l'introduzione nel codice penale del nuovo autonomo reato di cui all'articolo 624-ter. Al comma 2 dell'articolo 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett.e) il superato riferimento all'aggravante di cui a n. 7-bis (del primo comma dell'articolo 625 c.p.) ed è aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione tra i delitti per ì quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all'arresto in flagranza.