Questione pregiudiziale
Data: 
Martedì, 26 Febbraio, 2019
Nome: 
Franco Vazio

Presidente, grazie. L'istituto della legittima difesa è una delle cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, quella che dovrebbe garantire lo Stato appunto, viene riconosciuta entro determinati limiti. È una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza. Il quadro normativo attuale in materia di legittima difesa è il risultato di una riforma dell'articolo 52 del codice penale approvata nel 2006 proprio da un Governo di centrodestra. Tale riforma, aggiungendo un secondo e un terzo comma all'articolo 52, ha introdotto la cosiddetta “legittima difesa domiciliare” o “legittima difesa allargata”, che presume la legittima difesa in caso di reazione a chi si introduce nella propria abitazione e minaccia il proprietario o il furto dei suoi beni, insomma quando c'è il pericolo per l'incolumità, quando non ci sia desistenza e quando vi sia pericolo di aggressione.

Invece, il testo oggi in discussione modifica e incide sull'articolo 52 rafforzando la presunzione di proporzionalità inserita nel secondo comma nel 2006 e introduce ex novo un quarto comma, un'ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare. In realtà, la giurisprudenza più recente è intervenuta a fare chiarezza e ha sostanzialmente eliminato alcune se non tutte le questioni che vengono oggi messe in discussione. Si rileva, infatti, che nella proposta di riforma della legittima difesa vi sono diversi profili di illegittimità costituzionale. Si introduce una presunzione di proporzione per cui nell'ipotesi di legittima difesa domiciliare si sancisce per legge che sussiste sempre il rapporto di proporzione, con la conseguenza che dovrebbe essere sempre legittima, e quindi non colpevole, la reazione sproporzionata, così facendo venir meno i principi di attualità e concretezza del pericolo e quello della proporzionalità, appunto. Una presunzione del genere appare, dunque, incompatibile con i principi della Costituzione, sia perché contrasta con qualsiasi ratio di legittima difesa, in quanto il diritto di autotutela deve essere bilanciato anche con gli interessi di chi si è messo nelle condizioni di subire una reazione difensiva, sia perché sulla base di una consolidata giurisprudenza costituzionale le presunzioni di per sé plausibili sono illegittime e violano il principio di eguaglianza diventando arbitrarie e irrazionali se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. Un terzo profilo di possibile illegittimità costituzionale deriva dal contrasto con l'articolo 2 della CEDU, che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito solo e soltanto ove tale comportamento risulti assolutamente necessario per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non per una mera aggressione al patrimonio.

Quanto all'introduzione dell'esclusione della responsabilità per colpa nell'ipotesi in cui l'eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell'aggredito ovvero in stato di grave turbamento dello stesso, questa maggioranza punta a sottrarre spazio alle valutazioni discrezionali del giudice e a introdurre una sorta di presunzione legale di assenza di colpa, con il rischio di escludere la responsabilità penale nei casi in cui il soggetto ha effettivamente agito per colpa. Una parte della nuova formulazione dell'eccesso colposo presenta profili di illegittimità costituzionale perché non si applica a tutte le scriminanti ma solo alla legittima difesa. Tutte le cause di giustificazione di un reato hanno la stessa dignità e in ogni caso non ci possono essere automatismi, essendo sempre necessario l'accertamento da parte di un giudice.

Tali obiezioni e giudizi sono stati espressi da tutti i giuristi, magistrati, avvocati che sono stati auditi in Commissione, e sono stati assolutamente e bellamente trascurati nella discussione da parte di questa maggioranza.

Si ritiene condivisibile un solo punto della riforma, e cioè quello relativo al risarcimento dei danni dei cittadini che si trovano ad affrontare le spese legali nel caso di indagine o giudizio a loro carico. Tale punto trae origine da un'idea del PD, e dal nostro emendamento nel provvedimento discusso ed approvato dalla Camera nella XVII legislatura.

Ma esistono dei profili di merito, per i quali io mi appello a questo Parlamento, per far sì che i colleghi che andranno ad esaminare questo provvedimento facciano mente locale sulle conseguenze di un'approvazione di una legge tanto devastante. Innanzitutto non risponde ad alcuna emergenza, questo tipo di legge: non esiste un'emergenza di alcun tipo a riguardo a fatti che sono presidiati da questa legge. Dai dati che sono diffusi dal Ministero dalla giustizia, si evince che i procedimenti definiti in un processo nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 per legittima difesa sono stati 10, e 5 per eccesso colposo, su un totale di 1.300.000 procedimenti penali: 10 e 5, 15 processi in tutto, in un contesto in cui le rapine ed i furti via via sono diminuiti dal 2013 ad oggi. Si tratta quindi di una questione che si vuol far passare come un'emergenza, e che invece emergenza non è, e non è altro se non la percezione che si vuole indurre e che è stata indotta nel Paese, cavalcando paure e stimolandone il cinismo.

E gli sforzi che abbiamo prodotto nella passata legislatura, e che si riferivano al concetto di legittimo turbamento nei casi di effrazione, di introduzione nel domicilio, e che erano oggetto anche di un emendamento che io stesso presentai al precedente progetto di legge, poi approvato dalla sola Camera dei deputati, è stato anche superato dalla giurisprudenza, che ha colmato interpretativamente quella lacuna. La sentenza del 20 giugno 2018 della IV sezione penale della Cassazione ha sostanzialmente… Leggo il passaggio perché i colleghi si rendano ben conto, laddove la Cassazione stabilisce che “la corte territoriale, con un giudizio ex ante, ha valutato, con motivazione ampia e ben strutturata, tutte le circostanze di fatto, dando rilievo al complesso dalle risultanze probatorie, ed ha apprezzato e ritenuto scusabile, con giudizio logico e coerente, perciò insindacabile, l'errore di valutazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto, di proporzione, di necessità di difesa che rappresentano gli elementi costitutivi della legittima difesa”. Non esistono problemi circa il legittimo turbamento, perché anche sotto questo profilo la Cassazione ha risolto questo tema.

Sull'uso delle armi, colleghi, una riflessione va fatta: non possiamo trascurare questi elementi. Vi voglio dare solamente questo dato, perché parliamo sovente di cose sulle quali non ci misuriamo sui numeri: la guerra del Vietnam per gli Stati Uniti ha portato un dato di morti oltre i 60.000, e fu una tragedia che è stata raccontata in film, in epopee straordinarie da parte appunto degli Stati Uniti d'America. Ebbene, questa tragedia, se la paragoniamo al fatto che nel 2017 negli Stati Uniti ci sono stati 40.000 morti per fatti di armi, ci fa comprendere che l'uso delle armi non risolve questo problema, ma lo complica, lo aggrava.

Il tema rilevante è il concetto della legge del castello che voi volete introdurre, cioè il fatto che se uno entra in casa mia io sono legittimato ad ucciderlo. Vi voglio però far riflettere su un fatto: è quello che accade negli Stati Uniti, è quello che accade nei Paesi in cui c'è questa legittima difesa del castello; e cioè che il ladro, il rapinatore che entra in casa ed è armato, e sa che c'è la legittimità nell'uso delle armi e della forza, spara per primo e non si pone il problema di scappare. Spara e uccide gli abitanti, perché questi morti sono sovente e soprattutto gli abitanti .

E concludo, Presidente, solamente richiamando qualche esempio. Sarà legittimo, per esempio, uccidere un bambino che va a recuperare la palla scappata nel cortile del vicino, scavalcando la recinzione, così come sarà legittimo sparare alla schiena ad un ladruncolo che sta scappando dalla proprietà in questione. Le norme sulla legittima difesa già ci sono e funzionano molto bene intervenire nei termini in cui vuole intervenire questo Governo determina profili di incostituzionalità ed è pericoloso e dannoso, poiché si rischia di veicolare il messaggio che siano legittime condotte illecite e gravi, fino all'omicidio, e si illudono i cittadini sul fatto che, a fronte del verificarsi di simili circostanze, non venga nemmeno aperto un procedimento penale. E per questo dev'essere accolta questa pregiudiziale.