A.C. 805-A e abbinata
Relatore. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, fatemi dire innanzitutto che per me è un grande onore poter riferire, per la prima volta nella mia vita, come relatore in quest'Aula proprio su questa proposta di legge. Riferisco sulla proposta di legge n. 805, a prima firma della collega Gaetana Russo, e sulla abbinata proposta di legge n. 347, a mia prima firma, recanti modifiche alla disciplina vigente in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, al fine di superare un problema pratico, ripetutamente fatto presente dalla collettività e rimasto irrisolto per numerosi anni.
Ricordo che per la demolizione di un veicolo iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA), la normativa vigente richiede la radiazione ovvero la cancellazione del mezzo medesimo dal suddetto registro. La rottamazione può, poi, essere effettuata attraverso due modalità alternative: la consegna presso un centro di autodemolizioni autorizzato oppure la consegna alla concessionaria all'atto dell'acquisto del nuovo veicolo, a fronte del beneficio di incentivi o sconti per la rottamazione.
La problematica che il provvedimento intende superare si concretizza nel momento in cui il veicolo fuori uso risulta sottoposto a fermo amministrativo cosiddetto fiscale, ovvero quella misura sanzionatoria e cautelare amministrativa con la quale le amministrazioni immobilizzano un bene mobile del debitore, iscritto in pubblici registri, mediante l'imposizione di un obbligo di non circolazione, al fine di riscuotere i crediti non soddisfatti e concernenti tributi, tasse o multe relative a infrazioni del codice della strada.
Ebbene, come si evince dalle note adottate nel 2009 dalla Direzione centrale dei servizi delegati dell'Automobile Club d'Italia (ACI), la sussistenza su un veicolo fuori uso di un fermo amministrativo ne impedisce la cancellazione dai pubblici registri e, conseguentemente, la demolizione. Risulta, infatti, irragionevole che un bene costituente una garanzia per il soddisfacimento di un credito erariale possa rientrare nella disponibilità del privato e, addirittura, essere utilizzato per accedere a misure premiali. Tuttavia, la normativa vigente non tiene conto delle problematiche sottese al divieto di rimuovere veicoli che oramai risultano inservibili. Tali veicoli, infatti, non soltanto non presentano più alcun valore economico affettivo, risultando, dunque, insufficienti ai fini della soddisfazione del credito erariale, ma costituiscono un aggravio per la collettività, sia dal punto di vista ambientale e di decoro urbano, sia dal punto di vista dei costi di custodia in caso di giacenza presso i depositi.
La proposta di legge in esame intende, dunque, superare questo problema, che si pone, purtroppo - e ce ne accorgiamo tutti, camminando nelle nostre città, soprattutto nelle periferie delle nostre città -, ripetutamente nella pratica. Essa introduce, quindi, disposizioni che consentano la cancellazione dai registri pubblici di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, al fine di renderne possibile la demolizione e, al contempo, vietino al privato debitore dell'erario la possibilità di accedere a benefici economici legati alla rottamazione. È, invece, naturalmente, esclusa la possibilità di applicare tale previsione al caso di radiazione per esportazione anche di veicolo fuori uso.
Nell'ambito dell'approfondimento istruttorio svolto presso la Commissione trasporti, grazie al lavoro dei gruppi parlamentari e al confronto con gli operatori del settore, che ringrazio per aver partecipato alle audizioni e ai lavori preparatori, sono peraltro emerse ulteriori esigenze, alle quali la proposta di legge fa specificatamente fronte mediante le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente.
In primo luogo, viene posto in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane o all'ente proprietario della strada, il compito di attestare l'inutilizzabilità del veicolo fuori uso iscritto al PRA, rinvenuto dagli organi pubblici e non reclamato dal proprietario, o acquisito per occupazione, nonché di darne comunicazione al proprietario risultante al PRA entro 7 giorni. Trascorsi 60 giorni, in caso di mancata opposizione da parte del proprietario, si introduce la possibilità per l'ente procedente di provvedere alla rimozione del vincolo medesimo, nonché la sua demolizione e cancellazione dal PRA.
In secondo luogo, è stata introdotta la possibilità di attuare interventi di rimozione immediata in presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, per esigenze di carattere militare, ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale.
Faccio presente, inoltre, che l'articolo 1 introduce un inasprimento delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione delle norme relative alla raccolta e alla gestione dei veicoli fuori uso destinati alla demolizione.
L'articolo 3 qualifica, invece, in termini di servizi a domanda individuale il rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione. Tuttavia, nei casi eccezionali di cui agli articoli precedenti, all'attestazione di inutilizzabilità procede il competente ufficio della Polizia locale, ovvero l'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.
L'articolo 4 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Nel richiamare il lavoro condiviso, svolto dalla Commissione trasporti, che ha portato a raggiungere l'unanimità sulla proposta di legge, auspico che l'Assemblea possa pervenire il quanto più rapidamente possibile all'approvazione della stessa.