Discussione generale
Data: 
Lunedì, 8 Novembre, 2021
Nome: 
Stefano Ceccanti

A.C. 1356-A

Questo testo è uno dei pochi di origine parlamentare che arriva in Aula. I gruppi si sono impegnati molto pragmaticamente a individuare un minimo comun denominatore per anticipare qualche contenuto urgente di modifica del testo unico enti locali. Trattandosi di testo unico è ovvio che l'iniziativa più organica sia assunta in partenza dal Governo, per lo più con lo strumento della delega legislativa, ma il Parlamento può già dire qualcosa anche in questa fase.

Come ha già in parte richiamato uno dei due relatori, l'articolo 1 dispone l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice agli enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Attualmente, l'inconferibilità è prevista per gli incarichi dirigenziali e di amministratori in tali enti anche sulla base di opportune sollecitazioni dell'ANAC.

L'articolo 2 dispone una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l'obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell'articolo 196 del TUEL; una necessaria semplificazione attesa da tempo.

L'articolo 3 eleva da due a tre il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come attualmente consentito solo fino a 3.000 abitanti. È chiaro che l'elezione diretta, che è un pilastro del nostro ordinamento dal 1993, che consente un chiaro rapporto di responsabilità verso il corpo elettorale, comporta un certo grado di concentrazione del potere che il legislatore fin dall'inizio ha ritenuto opportuno bilanciare col limite ai mandati. All'inizio si trattava di due mandati quadriennali, poi divenuti quinquennali. Nei piccoli comuni, dove vi è una maggiore difficoltà obiettiva di reperire candidature in grado di assicurare competenza ed efficacia, si è ritenuto di ammettere così un terzo mandato. La soglia dimensionale – opinabile, come tutto - è comunque nota, essendo quella utilizzata dagli anni sessanta fino al 1993 per l'applicazione di un sistema maggioritario. Penso che intanto questa prima anticipazione della riforma del TUEL possa essere positiva.