A.C. 1621-A
Grazie, Presidente. Anche il gruppo del Partito Democratico ha presentato una questione di pregiudizialità costituzionale perché riteniamo che questa iniziativa legislativa contenga previsioni e disposizioni che violano in modo netto la Carta costituzionale. Abbiamo già espresso i nostri motivi di critica nella discussione generale, lo faremo negli emendamenti di merito che abbiamo presentato in Aula, oggi e domani, e anche nella dichiarazione di voto.
Questo intervento si ascrive alla politica di attacco della destra e del Governo nei confronti della magistratura, resa del tutto evidente e trasparente anche dalle incredibili parole del Sottosegretario Mantovano che, ancora una volta, ha attaccato l'autonomia e indipendenza della magistratura garantite, tutelate e protette dalla Carta costituzionale. È stata attaccata la magistratura ordinaria, oggi tocca alla magistratura contabile che osò svolgere il suo lavoro di guardiano dei conti pubblici, criticando alcuni scarsi risultati in materia di PNRR. A seguito di quelle denunce istituzionali circostanziate e di merito, è stata attivata un'iniziativa legislativa dall'allora capogruppo del partito di Fratelli d'Italia Foti, oggi Ministro della Repubblica.
Ancora una volta l'obiettivo è attaccare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, contabile in questo caso, anch'essa tutelata dalla Carta costituzionale. Sono molti - dicevo - i motivi di merito che ci inducono a esprimere una forte contrarietà: la riscrittura del concetto di colpa grave in modo peraltro contraddittorio con quanto già fatto dal legislatore nel codice degli appalti, la restrizione del quantum risarcitorio a seguito di illecito contabile, o ancora la pietra tombale che viene riconosciuta al parere preventivo rispetto agli atti, successivo ancora alla sottoposizione del procuratore territoriale al principio di gerarchia verso il Procuratore generale e molti altri temi che - ripeto - affronteremo dopo. Però nella questione pregiudiziale - poiché spesso la maggioranza e la destra sostengono che noi dimentichiamo di indicare con precisione i motivi di critica costituzionale - io mi permetto in questo intervento di indicare dieci norme che violano la Costituzione e a dircelo sono stati autorevoli relatori intervenuti nel corso delle audizioni: il Presidente della Corte dei conti, il Procuratore generale, l'Associazione nazionale dei magistrati contabili, esponenti del mondo dell'accademia italiana, i quali tutti hanno contribuito ai lavori della Commissione, evidenziando profili di incostituzionalità rispetto ai quali la maggioranza si è girata dall'altra parte.
Innanzitutto, questa norma contiene una legge delega a favore del Governo a riorganizzare l'attività della Corte. Se certamente è possibile per il Governo esercitare un'azione di riforma organizzativa, non può farlo però violando i principi di autonomia e indipendenza della Costituzione, previsti agli articoli 100, 103, 107 e 108 e, in particolare, la delega deve contenere principi e criteri non generici, come in questo caso, ma estremamente rigorosi. Essendo invece clamorosamente generici, siamo già in questo caso in presenza di una violazione dei principi costituzionali sulla legge delega.
In secondo luogo, all'interno sempre della legge delega è prevista la promiscuità delle sezioni della Corte dei conti che, com'è noto, lavora tramite funzioni da un lato consultivo, dall'altro di controllo, dall'altro ancora giurisdizionale. Queste funzioni sono diverse e distinte e non possono essere organizzate in modo promiscuo perché in questo caso, qualora si arrivasse a confondere la funzione giurisdizionale da un lato con la funzione di controllo e consultiva dall'altro, avremmo effettuato, anche in relazione a quanto più volte ha detto la Corte costituzionale, una violazione di principi costituzionali: l'articolo 111 della Costituzione sul principio di terzietà del giudice, l'articolo 25 della Costituzione sul giudice naturale precostituito per legge, nonché il principio di inamovibilità dei magistrati previsto dall'articolo 107 della Costituzione. E c'è poi un'altra norma che rappresenta una violazione grave dei principi costituzionali, laddove nella delega si prevede la funzione nomofilattica delle Sezioni riunite della Corte dei conti nei confronti dei procuratori.
Se certamente è un bene che venga esercitata questa funzione unificante dell'interpretazione giurisprudenziale da parte delle Sezioni riunite, essa non può svolgere una funzione obbligatoria nei confronti del procuratore, che è una parte del processo e non è sottoposto a questo obbligo. Questa norma dunque rappresenta anch'essa la violazione di un principio costituzionale.
È grave altresì che nella legge delega sia prevista una gerarchizzazione delle procure, in particolare con la sottoposizione del magistrato territoriale regionale nei confronti di quello generale. Viola l'autonomia del magistrato requirente, prevista dall'articolo 108 della Costituzione.
Così come sono incostituzionali le previsioni del visto a pena di nullità sull'indagine da parte del procuratore generale e dell'avocazione delle indagini in caso non si uniformi alle direttive del superiore gerarchico. Insomma attraverso questo intervento si viola il principio di autonomia e indipendenza dei procuratori.
Un quinto punto che determina un conflitto costituzionale riguarda le nuove regole sul controllo concomitante, perché con disposizione normativa voi sottraete la programmazione del controllo al competente ufficio e ciò rappresenta, attraverso appunto la sottrazione all'iniziativa dell'organo di controllo, un vulnus alla sua indipendenza che è anch'essa garantita dall'articolo 100 della Costituzione.
Ancora, sesto motivo di incostituzionalità: la violazione dei principi di trasparenza, laddove con il regime di pubblicità - contenuto nella previsione normativa - voi andate a violare ancora una volta l'articolo 100 della Costituzione.
Come settimo motivo di incostituzionalità vi evidenziamo la riscrittura del principio della colpa grave. Ora se la Corte costituzionale ha detto che sono possibili esclusioni temporanee o connessi a situazioni particolari della colpa grave - e quindi provvisorie o limitate - altresì ha detto che non sono possibili esclusioni a tempo indeterminato, istituzionalizzate. La vostra scelta, invece, in questo provvedimento - organizzata a livello ordinamentale - è una previsione che limita l'operatività della colpa grave. Anch'essa viola gli orientamenti costituzionali della Corte costituzionale peraltro espressi recentemente anche con la sentenza n. 132 del 2024.
Ulteriore motivo di incostituzionalità, l'ottavo che vi segnaliamo, è quello relativo al quantum del risarcimento. Prevedendo due limiti, uno corrispondente alla retribuzione del funzionario pubblico che ha commesso l'atto illecito, l'altro il 30 per cento del valore del danno, e cumulando questi due principi voi effettuate, nel provvedimento, una radicale riduzione del risarcimento. Anch'esso rappresenta un motivo di incostituzionalità, laddove la Corte costituzionale ha detto che non è legittima la generalizzazione di una misura generale - per l'appunto - di introduzione di un limite massimo del risarcimento.
Ancora, un altro motivo di incostituzionalità sta dentro la definizione che avete dato del silenzio assenso, perché il silenzio assenso non è compatibile con le caratteristiche del parere preventivo di legittimità svolto dalla magistratura contabile: “Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (…) il controllo preventivo consiste nell'applicazione terza e imparziale della legge” e pertanto non è possibile applicare l'istituto del silenzio assenso allo svolgimento delle funzioni magistratuali.
Da ultimo segnaliamo anche la violazione, per non farci mancare niente, di regolamenti europei, in particolare di quello sulla tutela della riservatezza delle banche dati - peraltro un tema attualissimo rispetto all'evidenza di un sistema pubblico colabrodo rispetto alle banche dati, basta leggere sui giornali anche i fatti incredibili di oggi. Bene il regolamento europeo prevede la protezione delle banche dati, ma voi nella legge delega attribuite al procuratore generale la possibilità di attingere i dati, in tempo reale, su qualunque indagine vi sia su tutto il territorio nazionale.
Allora, prima una collega della Lega ha detto che le nostre questioni di pregiudizialità costituzionale poco afferiscono all'evidenziazione di difetti costituzionali. Ve ne abbiamo individuati 10 che vi erano stati evidenziati nel corso delle audizioni, ripeto, da autorevoli figure tecniche che non possono essere tacciate di estremismo o di pregiudizialità ostile nei confronti del Governo.
Ve ne siete, come al solito, disinteressati e oggi portate in Aula un provvedimento che rappresenta la demolizione della Corte dei conti, perché siete allergici agli organi di controllo autonomi e indipendenti rispetto al Governo, ma che finirà - ancora una volta, come vi è già successo - per infrangersi nei confronti di coloro che sono custodi della legittimità costituzionale. Cercate, quando succederà, di non dire che i magistrati sono brutti, cattivi e rossi. Semplicemente applicano i principi della nostra Carta costituzionale.