Relatore
Data: 
Lunedì, 8 Novembre, 2021
Nome: 
Luca Sani

Grazie Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che oggi è all'attenzione di quest'Aula si collega all'annoso problema del ritardo con il quale la pubblica amministrazione adempie alle proprie obbligazioni nei confronti dei fornitori, più volte stigmatizzato anche in sede europea. Questi ritardi - è chiaro - possono compromettere la situazione finanziaria delle imprese e dei professionisti che, anticipando dei costi, hanno svolto prestazioni nei confronti della pubblica amministrazione e ciò si ripercuoterebbe, più in generale, sul sistema economico nel suo complesso. D'altro canto, va ricordato che, a fronte di questo ritardo, le imprese e i professionisti sono, comunque, tenuti al versamento di imposte e contributi, anzi sono penalizzati in caso di inadempienza proprio rispetto alla possibilità di recupero dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

Le amministrazioni pubbliche, infatti, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5 mila euro sono tenute a verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In tal caso, le amministrazioni pubbliche non effettuano il pagamento di quanto dovuto e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio. Si determina, in tal modo, un circolo vizioso: imprese e professionisti non essendo stati retribuiti per le attività svolte in favore della pubblica amministrazione non riescono ad adempiere ai propri obblighi fiscali e contribuitivi, né riescono a recuperare quanto loro spettante, necessario per mettersi in regola.

Le questioni evidenziate sono state affrontate dalla Commissione finanze che ha esaminato in sede referente la proposta di legge d'iniziativa della deputata Wanda Ferro, la n. 2361, alla quale sono state abbinate le proposte di legge d'iniziativa della deputata Azzurra Cancelleri, la 3069, e del deputato Alessandro Pagano, la 3081. La Commissione ha adottato la proposta di legge Ferro come testo base, modificandola sensibilmente nel corso dell'esame, anche dando seguito a quanto emerso durante le audizioni. In particolar modo, la Commissione ha ascoltato la direttrice del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, la dottoressa Lapecorella, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'avvocato Ruffini, e i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, della Confederazione italiana della piccola e media industria privata e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Dagli approfondimenti istruttori svolti è emerso con chiarezza come al problema evidenziato si sia sinora risposto in maniera disorganica e non strutturale. Sono state adottate due distinte tipologie di intervento succedutesi nel tempo che tuttavia non hanno consentito di offrire alle imprese e ai professionisti una tutela stabile e a regime a fronte dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Il primo intervento risalente al 2010 si applicava a decorrere dal 1° gennaio 2011 e riguardava i debiti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi notificati entro e non oltre il 30 settembre 2013. In particolar modo, l'articolo 28-quater introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 detta quella che può essere definita come la disciplina organica in materia. Si stabilisce che possono essere compensati tutti i crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle amministrazione pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti inseriti nella piattaforma del Ministero dell'Economia e delle finanze dei crediti commerciali certificati. Con riferimento alla tipologia di debiti compensabili, il credito può essere compensato con le somme dovute per carichi affidati all'agente della riscossione e riportate in cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi.

La compensazione può essere effettuata anche nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia superiore all'importo del credito vantato; tale disposizione, tuttora vigente, si applica tuttavia, come detto, solo ai debiti notificati entro e non oltre il 30 settembre 2013.

La seconda tipologia di intervento è intervenuta nel 2014, quale disciplina speciale, ed ha ampliato anche ai crediti per prestazioni professionali la possibilità di compensazione con i debiti derivanti da cartelle di pagamenti, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi, purché, differentemente dalla disciplina ordinaria, la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione. La validità di tale norma, inizialmente prevista solo per il 2014, è stata, di anno in anno, prorogata agli anni successivi, prevedendo, contestualmente, il differimento della data limite della notifica delle cartelle e degli avvisi per i quali si rende possibile tale modalità di compensazione. Da ultimo, ricordo che l'articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ha consentito l'applicazione della compensazione anche all'anno 2021 con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020.

Si è, quindi, in presenza di una normativa ordinaria i cui effetti sono, tuttavia, fermi alle notifiche effettuate entro il 30 settembre 2013 e di una normativa speciale, da prorogare di anno in anno e con alcuni limiti certamente meno favorevoli alle imprese creditrici. L'intenzione della Commissione finanze è stata perciò quella di operare una semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo esistente, sopprimendo la disciplina speciale, e con essa la necessità di intervenire annualmente con provvedimenti di proroga, e aggiornando la disciplina ordinaria al fine di riconoscere maggiori certezze e tutele ai creditori della pubblica amministrazione.

Si riconduce così ad un'unica norma l'istituto della compensazione, superando i vigenti limiti temporali, quelli relativi alla tipologia di crediti compensabili e quelli concernenti la differenza tra credito e debito residuo.

L'attuale formulazione della proposta di legge n. 2361 si compone perciò di un solo articolo. Il comma 1 modifica la disciplina della compensazione ordinaria la quale, stante l'abrogazione della disciplina speciale disposta dal successivo comma 2, rimane l'unica disciplina applicabile alla fattispecie. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, al fine di estendere la possibilità di compensare debiti fiscali iscritti a ruolo anche con i crediti certificati vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni derivanti da prestazioni professionali.

La successiva lettera b) del comma 1 intende superare i vigenti limiti ai crediti compensabili stabiliti a regime; di conseguenza, inserisce un periodo al comma 1 dell'articolo 28 quater, nel quale si specifica che le disposizioni in materia di crediti compensabili si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e in ogni caso entro il 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Il comma 2, come anticipato, abroga l'articolo 12, comma 7-bis del decreto-legge n. 145 del 2013.

Nel presentare il provvedimento all'esame dell'Assemblea, auspico che il lavoro svolto dalla Commissione finanze possa fornire un utile contributo alla tutela e alla crescita economica di imprese e professionisti e, nello stesso tempo, consentire un migliore e più equilibrato rapporto tra il mondo dell'impresa e delle professioni, da un lato, e la Pubblica Amministrazione, dall'altro.