Discussione sulle linee generali
Data: 
Mercoledì, 29 Luglio, 2015
Nome: 
Michela Rostan

A.C. 1129-A

 Grazie, Presidente. La proposta di legge, nel testo elaborato dalla Commissione giustizia, modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato ad alcuni gravi delitti. Siamo di fronte ad un istituto che consente di tenere la gestione del processo penale senza il dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare, attribuendo valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, costituendo un'eccezione al principio del contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova. 
Presupposti di questo rito sono: la richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione dell'udienza preliminare, la richiesta dell'imputato e la definibilità del processo allo stato degli atti, salvo la necessità di ulteriore attività di acquisizione probatoria. In caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo; la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione per 30 anni. Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato, ed è questo il punto cruciale che il testo di legge in esame tenta di affrontare, irrigidendo, a mio avviso correttamente, il regime per l'accesso al rito abbreviato e disponendone la improponibilità in determinati casi e per certi tipi di reato. 
La struttura del testo di legge è estremamente semplice, motivo in più per apprezzarne il contenuto. Il provvedimento si compone di 3 articoli, con i quali è modificato l'articolo 438 del codice di procedura penale ed è inserito, per coordinamento, l'articolo 134-ter nelle disposizioni di attuazione del medesimo codice. L'articolo 1 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale: quando il procedimento penale riguarda specifici gravi delitti è escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti in sede di udienza preliminare con rito abbreviato. 
I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale sono: sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione; strage; omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne; omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente; omicidio premeditato; omicidio per motivi abbietti o futili o commesso con sevizie o crudeltà verso le persone; tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi; sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio; sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio. Si tratta di casi accomunati da un innegabile livello di profonda efferatezza del crimine commesso e da un forte allarme sociale per le modalità di svolgimento del reato. Il testo di legge disciplina inoltre ipotesi in cui il reato per il quale si proceda sia uno di quelli sopra indicati, disponendo che se si procede per tali delitti, l'imputato possa comunque presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola però a una diversa qualificazione dei fatti; che se la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a tale diversa qualificazione, ovvero la richiesta di abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, viene rigettata, l'imputato potrà rinnovare la richiesta di rito speciale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 
È chiaro dunque che un provvedimento legislativo di questa natura non possa non suscitare criticità e scetticismi da più parti. È del tutto evidente che la premialità cui si ispira l'istituto del rito abbreviato incontri una significativa limitazione nel momento in cui, per determinati tipi di reati, si va a precluderne l'accesso. È anche vero, però, che le tipologie di reato che sono state attentamente selezionate dal legislatore, colpiscono per una loro peculiarità che, data la particolare efferatezza stride con il forte alleggerimento che subisce il percorso sanzionatorio del reo che acceda, senza alcuna valutazione prognostica, ai benefici del rito abbreviato. 
Si potrebbe in altre parole ritenere che il testo di legge oggi all'esame dell'Aula punti più che a ridurre l'efficacia del rito abbreviato, a valorizzarne l'aspetto premiale in funzione del tipo di reato, riducendo, in tal modo, il possibile uso distorto che in taluni casi, anche nel recente passato si è fatto dello strumento previsto dall'articolo 438 del codice di procedura penale. 
Altro tema che si propone di dirimere è quello di correggere l'uso distorto dell'abbreviato che oltre alla premialità ha – come è evidente – anche delle finalità deflattive che certamente non possono trovare risposta nel caso di reati particolarmente complessi. 
Certo, bisognerà approfondire, anche nel tempo, gli effetti che il provvedimento avrà sul nostro sistema penale nel suo complesso. Nel frattempo, quest'Aula ha l'opportunità di dare una risposta concreta ed organica che, ne sono convinta, migliorerà l'applicazione e l'efficacia del rito abbreviato; al tempo stesso, desidero cogliere l'occasione per esortare l'intero Parlamento ed il Governo a lavorare ed a compiere ogni sforzo utile affinché, ferme restando le sopra evidenziate esigenze di irrigidimento del sistema sanzionatorio, le nostre carceri, i nostri istituti di pena possano diventare sempre più vivibili e degni di un Paese civile. Un appello quest'ultimo che mi sento di rivolgere trasversalmente a tutte le forze politiche: il tema cruciale è quello di garantire rigidità e credibilità al nostro sistema sanzionatorio e penale, assicurare la capacità dissuasiva che un sistema efficace è in grado di trasmettere esternamente, riducendo, di conseguenza, l'impatto ed il numero delle condotte rilevanti; garantire che, superati questi passaggi, lo Stato, oltre ad essere in grado di applicare in tempi rapidi e certi una pena completa e proporzionata, sia al tempo stesso in grado di assicurare la civiltà di quella pena e la sua finalità non soltanto afflittiva ma anche di recupero sociale. Con l'Atto Camera 1129-A il nostro Paese sarà messo in condizione di poter perseguire con più incisività e fermezza determinate tipologie di reato ed è per questo che auspico e sostengo un diffuso consenso attorno al testo della proposta di legge. Successivamente per dare maggiore credibilità al nostro impegno, non potremo esimerci dal completare questo percorso lavorando affinché, a prescindere dalla tipologia del rito applicato, sia assicurato ad ogni condannato il suo diritto a scontare una pena in condizioni umane e civili. Un appello quest'ultimo che ci viene rivolto non soltanto dall'interno dei Paese, rispetto al quale questo Parlamento ha già dimostrato di avere particolare sensibilità con l'approvazione prima di provvedimenti di deflazione ed umanizzazione e poi con l'istituzione del Garante nazionale dei detenuti. 
Provvedimenti di civiltà, spinti non soltanto da ondate emotive, ma anche da una razionale esigenza riorganizzativa dello Stato, più volte sottolineata dalle più alte cariche del nostro Paese. Ed ancora, sempre sull'importanza di riequilibrare le conseguenze sull'essere umano delle pene detentive e da monito alla condizione delle nostre carceri ed in generale del nostro sistema giudicante, l'Europa con sempre maggiore frequenza ha sanzionato il nostro Paese, mettendo a nudo tutti i limiti delle nostre strutture dei nostri meccanismi giudicanti che, tuttavia, ed è questo poi lo scopo ultimo della legge, si prestano ancora a tante contraddizioni, come appunto, quella di consentire un ricorso eccessivamente disinvolto ad uno strumento, quello del rito abbreviato, il cui utilizzo nei casi che elencavo in premessa, stride sia da un punto di vista penale sia da un punto di vista sociale, grazie.