Dichiarazione di voto
Data: 
Giovedì, 21 Febbraio, 2019
Nome: 
Andrea Giorgis

A.C. 1173-A

Tutto ciò che può essere deciso dal Parlamento, attraverso il procedimento di formazione della legge, si prevede che possa essere deciso direttamente dai cittadini attraverso il procedimento referendario. Come appare evidente, non siamo di fronte ad alcuna forma di stimolo o di correttivo puntuale alla democrazia rappresentativa: siamo di fronte ad un istituto di produzione del diritto del tutto nuovo che rischia di entrare in conflitto con l'istituzione della democrazia rappresentativa e, alla fine, di sostituirsi ad essa. Nel corso del dibattito l'onorevole Ceccanti, l'onorevole Padoan e poi l'onorevole Fornaro, l'onorevole Fassina, l'onorevole Bazoli e molti altri hanno messo bene in evidenza, ad esempio, quanto problematici e lesivi della funzione del ruolo del Parlamento possano rivelarsi referendum propositivi che comportano ingenti spese e, quindi, significativi effetti sul bilancio dello Stato. Considerazioni diverse ma ugualmente fondate sono stati avanzate in ordine alla possibilità che si introducano per via referendaria nuove fattispecie penali o nuove e più severe sanzioni. Insomma il tema delle materie sulle quali è possibile legiferare per via referendaria è un tema che avrebbe meritato e merita maggiore attenzione e che contribuisce a definire il significato e la portata complessiva della riforma all'articolo 71 che stiamo esaminando. Così come il tema dei limiti quantitativi: se si vuole davvero scongiurare il rischio di una progressiva extra-parlamentarizzazione dei processi di produzione del diritto. come abbiamo anche qui più volte e più volte detto in Commissione e in Aula, occorre introdurre limiti rigorosi alla trattazione e al deposito di quesiti referendari. Con atteggiamento costruttivo e dialogante abbiamo proposto diversi emendamenti. emendamenti per cercare di superare o, per lo meno, mitigare il sopra descritto carattere di autonomia di alternatività del referendum, obbligando il Parlamento a pronunciarsi su ogni proposta popolare ma riservandogli l'ultima e decisiva parola; emendamenti per circoscrivere l'ambito di operatività del referendum, escludendo l'ammissibilità su alcune materie particolarmente complesse e delicate; emendamenti per mitigare il rischio di una progressiva svalutazione del Parlamento attraverso l'introduzione di limiti numerici alla sottoscrizione delle proposte da parte dei cittadini e limiti numerici alla trattazione e al deposito di quesiti referendari. Questi emendamenti, così come quelli volti ad esplicitare la perdurante competenza del Parlamento a legiferare pur dopo lo svolgimento del referendum sulle materie da quest'ultimo disciplinate, purtroppo sono stati respinti e su di essi non si è riusciti ad avviare un confronto approfondito e costruttivo. Alla luce di ciò e delle considerazioni su esposte, il nostro voto su questo testo sarà contrario, ribadendo tuttavia la nostra perdurante disponibilità a proseguire il confronto, a fare come il Galileo di Brecht che credeva fermamente nella forza degli argomenti e nella possibilità di persuadere anche i più riottosi e non riusciva neanche a immaginare di dover un giorno essere costretto ad abiurare, perché avvertiamo la responsabilità, nell'interesse del Paese e delle ragioni della democrazia emancipante prescritta dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione, di adoperarci per costruire un rapporto di fiducia tra i cittadini e l'istituzione del pluralismo.