A.C. 2799-A
Grazie, Presidente. La proposta di legge n. 2799-A che oggi abbiamo all'esame in Assemblea è volta ad apportare alcune modifiche all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici con la finalità di assicurarne la piena operatività, ponendo tale organismo nelle condizioni di svolgere a pieno i compiti affidatigli dalla legge, anche alla luce degli ulteriori funzioni previste dal decreto-legge n. 149 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2014 che ha modificato la disciplina relativa ai rimborsi elettorali a favore dei partiti e dei movimenti politici. Ricordo che la Commissione in oggetto ha il compito di effettuare il controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti secondo le modalità ivi stabilite. La citata legge n. 96 del 2012 è infatti contestualmente intervenuta e sulla disciplina dei rimborsi elettorali riducendone l'importo, dimezzandolo, e ha introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile prevedendo all'articolo 9, comma 1, che i rendiconti dei partiti siano trasmessi alla Camera dopo essere stati certificati da una società esterna di revisione iscritta all'aposito registro nazionale. Successivamente il decreto-legge n. 149 del 2013 convertito dalla legge n. 13 del 2004 ha previsto l'abrogazione della disciplina relativa ai rimborsi elettorali ed ha istituito un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, subordinando la fruizione di tali benefici al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 149 del 2013. La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici ha sostituito il Collegio dei revisori che aveva il compito di controllare i bilanci ai sensi della previgente disciplina ed è composta da 5 membri designati dai vertici delle tre massime magistrature: un membro da parte del primo presidente della Corte di cassazione; uno da parte del presidente del Consiglio di Stato, tre da parte del presidente della Corte dei conti scelti tra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata. Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti di Camera e Senato pubblicato poi inGazzetta Ufficiale. I membri della Commissione il cui mandato è di quattro anni rinnovabile una sola volta non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata. In base alla legge istitutiva la sede della Commissione è stabilita presso la Camera e le risorse del personale di segreteria necessario all'operatività della Commissione stessa sono garantite congiuntamente in pari misura dalla Camera e dal Senato.
Per quanto riguarda i compiti della Commissione, ricordo che, in base a scadenze stabilite dalla legge, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere il rendiconto e i relativi allegati.
Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti interessati sono invitati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili riscontrate dalla Commissione. Entro il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge, che è trasmessa ai Presidenti di Senato e Camera, che ne curano la pubblicazione sui siti Internet delle rispettive Assemblee.
Ricordo, altresì, che i suddetti termini sono stati prorogati ciascuno di sessanta giorni ad opera dell'articolo 1, comma 12-quater, del decreto-legge n. 192 del 2014, il cosiddetto milleproroghe, al fine di assicurare la piena funzionalità alla Commissione. Entro il 15 luglio di ogni anno la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera gli elenchi dei partiti politici che risultino ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui sopra con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.
Come ho detto prima, il decreto-legge n. 149 del 2013 ha inoltre attribuito alla Commissione anche il compito di verificare la presenza nello statuto dei partiti degli elementi indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici. L'iscrizione è necessaria ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla legge, cioè le agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e il cosiddetto 2 per mille. Alla Commissione sono, infine, riconosciuti anche poteri sanzionatori in caso di mancato o parziale rispetto degli obblighi di legge.
La Commissione si è costituita per la prima volta il 3 dicembre del 2012 quando i Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa fra loro, ne hanno nominato il presidente e i membri, su designazione dei vertici delle rispettive magistrature. In seguito alle dimissioni di tutti i componenti si è provveduto alla nomina dei nuovi componenti della Commissione con determinazione del 29 gennaio 2015. La Commissione affari costituzionali ha avviato l'esame della proposta di legge in esame il 10 marzo del 2015. Nella seduta del 29 luglio 2015 la Commissione ha approvato il subemendamento 01.100.11 e l'emendamento 1.100 della relatrice, sostitutivo degli articoli 1 e 2, così come subemendato. Il 30 luglio sul testo risultante dagli emendamenti è stato espresso il previsto parere delle Commissioni competenti. La II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole, la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione XI (Lavoro) ha espresso parere favorevole con una osservazione. La condizione espressa dalla Commissione bilancio è stata recepita dalla I Commissione affari costituzionali nella seduta del 30 luglio con l'approvazione dell'emendamento 1.101 della relatrice. Nella medesima seduta del 30 luglio la Commissione ha conferito il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sulla proposta di legge in senso favorevole.
Entrando nel merito della proposta di legge in oggetto, Presidente, che è un provvedimento di soli due articoli, ma è importante, rilevo che l'articolo 1, comma 1, lettera a), consente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti di avvalersi, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, di cinque unità di personale, dipendenti dalla Corte dei conti, così com'era già in origine, e di altre due unità dipendenti da altre amministrazioni pubbliche esperte nell'attività di controllo contabile. Questa implementazione è necessaria al fine di rendere più operativa la Commissione.
Inoltre, proprio per le difficoltà da essa riscontrate e per la mole di lavoro da espletare, il suddetto personale di sette unità è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie corrisposte a carico delle amministrazioni di appartenenza. In sede referente, è stata inoltre recepita, come già detto, una condizione della Commissione bilancio volta a prevedere l'indisponibilità per tutta la durata del collocamento fuori ruolo del personale di cui si avvale la commissione di controllo, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricordo, inoltre, che l'articolo 1, comma 1, lettera b), dispone che i magistrati componenti la commissione per la durata del relativo incarico sono collocati fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 66 e 68, della legge n. 190 del 2012, della cosiddetta legge anticorruzione. Rilevo che il testo originario prevedeva il riferimento al solo comma 66. Ricordo, inoltre, che l'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 190 del 2012 prevede che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici nazionali e internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli comunque denominati negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componenti degli organismi indipendenti di valutazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'aspettativa. Al contempo, il comma 68 della stessa legge, come regola generale per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, prevede un limite di permanenza massima fuori ruolo di dieci anni, anche continuativi, nell'arco del loro servizio.
L'articolo 1, comma 2, della presente proposta di legge qui in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 5, primo periodo, della citata legge n. 96 del 2012, in base alla quale nell'esercizio del controllo sui rendiconti dei partiti la Commissione verifica anche la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, si applica ai rendiconti relativi agli esercizi successivi al 2014, con l'esclusione degli esercizi 2013 e 2014, e ciò al fine di non compromettere nuovamente un efficiente svolgimento dei lavori della Commissione, come è purtroppo accaduto.
La ratio di questa norma risiede nel fatto che, nonostante i partiti abbiano prodotto negli anni 2013 e 2014 tutta la documentazione necessaria secondo l'articolo 9, comma 1, della legge n. 96 del 2012, la Commissione di garanzia non ha potuto fin qui esercitare tale verifica sostanziale.
L'articolo 1, comma 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone poi che, con riguardo all'esercizio del 2013, la relazione deve essere resa sulla base delle nuove previsioni normative entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Osservo che la disposizione dei commi 2 e 3 trae origine dal fatto che il presidente della Commissione di controllo sui partiti, con lettera la Presidente della Camera del 30 giugno 2015, con cui ha trasmesso la relazione concernente l'attività di controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi al 2013, ha dichiarato di non avere effettuato il controllo sui rendiconti dei partiti relativi al 2013 (si veda la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera) per la eccessiva mole di lavoro che ha reso opportuna l'implementazione delle risorse umane che compongono la Commissione di garanzia.
Dal momento che il giudizio è il presupposto necessario per l'irrogazione delle eventuali sanzioni, consistenti nella decurtazioni degli importi spettanti ai partiti, gli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato hanno sospeso, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione delle quote dei contributi spettanti ai partiti che avrebbero dovuto essere liquidate il 31 luglio di quest'anno.
Si tratta sia delle quote dei contributi a titolo di rimborso delle spese per la campagna elettorale sia di quelle a titolo di cofinanziamento per l'anno 2015.
Il comma 4 dell'articolo 1, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, precisa che l'applicazione al personale dei partiti politici della normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di contratti di solidarietà, di cui all'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 149 del 2013 (le cui disposizioni vengono comunque ribadite), opera anche nei confronti delle articolazioni e sezioni territoriali dei partiti dotate di autonomia legale e finanziaria.
Ricordo che l'articolo 16 del decreto-legge n. 149 del 2013 ha esteso ai partiti politici la normativa in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni straordinaria) e di contratti di solidarietà. In particolare, tale articolo dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, è estesa ai partiti e ai movimenti politici e alle rispettive articolazioni e sezioni territoriali la disciplina relativa al trattamento straordinario di integrazione salariale e ai relativi obblighi contributivi (a prescindere dal numero dei dipendenti) e ai contratti di solidarietà. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2014, di 8,5 milioni di euro per il 2015 e di 11,25 milioni di euro a decorrere dal 2016, alla quale si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte dei risparmi conseguenti alla progressiva riduzione del finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, così come graduata dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.
Con il decreto interministeriale 22 aprile 2014, n. 81401, sono stati individuati i criteri e le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa fissati all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013. Con il decreto ministeriale 27 giugno 2014, n. 82762, sono stati poi definiti i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, nonché dei contratti di solidarietà, in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti politici e delle loro articolazioni e sezioni territoriali.
Si ricorda, infine, che l'INPS, con la circolare n. 87 del 2014, ha definito le modalità operative per l'assolvimento, da parte dei partiti e dei movimenti politici, della contribuzione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e per la regolarizzazione dei periodi pregressi. Con la successiva circolare n. 167 del 2014, inoltre, l'Istituto ha specificato la disciplina e i soggetti destinatari, le causali, la durata e la misura delle prestazioni nonché i limiti di spesa ed il monitoraggio della disposizione in oggetto.
Ricordiamo, inoltre, che l'articolo 20, comma 3, lettera b), dello schema di decreto legislativo n. 179, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, predisposto in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, include i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali tra i soggetti beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie. Lo stesso comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge, inoltre, modificando l'articolo 4, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013, sopprime con efficacia retroattiva l'obbligo per i partiti politici di essere iscritti al registro nazionale al fine della fruizione dei richiamati ammortizzatori sociali. Segnalo che l'XI Commissione (Lavoro), con l'osservazione espressa nel proprio parere, ha suggerito l'opportunità di modificare anche il secondo periodo del medesimo articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 149 del 2013, sopprimendo, anche in questo caso, il riferimento al beneficio di cui all'articolo 16. Tale periodo dispone che, nelle more dell'iscrizione al registro dei partiti esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 149, questi possono usufruire dei benefici per un anno.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Segnalo ancora che, sotto il profilo delle competenze legislative, il provvedimento è riconducibile alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, che rientra appunto tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. Mi permetto di sottolineare, Presidente, che l'atto oggi in esame è rilevante, perché correggendo alcune inefficienze che si sono manifestate nella prassi applicativa, metterà la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici nelle condizioni di funzionare efficacemente, permettendo ai partiti di pianificare la propria attività e di assicurare le tutele previste dalla legge per tutti i dipendenti.