Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015.
A.C. 3303-B
Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo,
Il provvedimento, che l'Aula si accinge oggi ad esaminare in seconda lettura, costituisce un tassello essenziale della strategia di lotta contro il terrorismo, di cui percepiamo tutti l'assoluta esigenza anche alla luce dei recenti tragici fatti di Nizza, che ancora una volta hanno stravolto la comunità politica e i cittadini europei, evidenziando la ferocia e la capacità di attrazione e di reclutamento da parte del terrorismo jihadista nei confronti di lupi solitari al di fuori dei contesti di origine, nel cuore profondo del nostro continente. Il provvedimento reca la ratifica di fondamentali strumenti di diritto internazionale e necessarie norme di adeguamento interno, su cui riferirà il relatore per la II Commissione, il collega Dambruoso. Con lui ho peraltro condiviso nel 2015 il ruolo di relatore sul noto decreto-legge n. 7, recante misure per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché per la proroga delle missioni internazionali, deliberato dal Consiglio dei ministri all'indomani della strage terroristica parigina che colpì il settimanale Charlie Hebdo.
Come allora, anche il provvedimento odierno è imperniato sulla consapevolezza circa la natura asimmetrica della minaccia e sulla necessità di superare la tradizionale distinzione tra sicurezza interna ed esterna.
Passando all'esame degli accordi internazionali, di cui si auspica una celere ratifica, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma il 16 maggio 2005, ed in vigore a livello internazionale dal 10 giugno 2007 mira a favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo indicando due modi per raggiungere tale obiettivo: anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo – quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno (politiche nazionali di prevenzione), sia internazionale (modifica degli accordi esistenti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, e predisposizione di ulteriori strumenti supplementari).
La Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre 2005, è stata adottata con la risoluzione A/RES/591290 dell'Assemblea Generale dell'Onu e successivamente aperta alla firma; è in vigore dal 7 luglio 2007. La Convenzione è lo strumento attraverso cui la Comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo. L'articolo 2 della Convenzione individua nella detenzione di materie radioattive, nella fabbricazione di ordigni o nel danneggiamento di impianto, le condotte da perseguire penalmente e prevede, in relazione a tali fattispecie, l'obbligo di estradizione dei responsabili; l'articolo 7 disciplina l'attività di collaborazione tra gli Stati parte, al fine di prevenire o contrastare operazioni preparatorie sui rispettivi territori, tramite lo scambio di informazioni e il coordinamento di misure amministrative, salve comunque le informazioni riservate in base alla legislazione interna. Il testo prescrive altresì agli Stati Parte di adeguare i propri ordinamenti interni al fine di perseguire i reati indicati, stabilendo che non possano in alcun caso essere addotte giustificazioni di natura politica, razziale, etnica o religiosa.
Il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, al fine di rafforzare la lotta contro il terrorismo nel rispetto dei diritti umani, modifica il testo della Convenzione nel senso di ampliare l'elenco dei reati da «depoliticizzare», sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima, che consentirà di ulteriormente allargare la platea di tali reati; include una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un paese dove esista il rischio di applicazione della pena di morte, oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.
La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 è in vigore a livello internazionale dal 1o maggio 2008. La Convenzione aggiorna e amplia la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 (ratificata con legge n. 328 del 1993). Tale ampliamento è finalizzato al mettere in conto non soltanto il finanziamento del terrorismo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite. La Convenzione del 2005 rappresenta il primo strumento internazionale per la prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il testo mette in evidenza che il veloce accesso alle informazioni relative ai finanziamenti o alle risorse delle organizzazioni criminali, compresi i gruppi terroristici, è fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e, in ultima analisi, rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività di queste organizzazioni.
Il Protocollo addizionale alla suddetta Convenzione, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, non ancora in vigore, è stato concluso dopo la presentazione del disegno di legge, ed è stato dunque inserito tra i provvedimenti da ratificare nel corso dell'esame in sede referente. Il Protocollo si propone di completare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005, attribuendo rilievo penale a una serie di atti descritti negli articoli da 2 a 6, migliorando nel contempo gli sforzi delle Parti nella lotta al terrorismo, al tempo stesso tramite misure penali a livello nazionale e misure nel quadro della cooperazione internazionale. Per quanto concerne gli atti da configurare alla stregua di reati, gli articoli da 2 a 6 li delineano come segue: partecipare a un'associazione a fini terroristici; sottoporsi a un addestramento a fini terroristici; recarsi all'estero con finalità terroristiche; finanziare viaggi all'estero di altri soggetti a fini di terrorismo; organizzare e facilitare in qualunque altro modo tali viaggi. All'articolo 7 è previsto il rafforzamento degli scambi rapidi di informazioni tra le Parti del Protocollo in relazione a persone che si rechino all'estero a fini di terrorismo. A questo scopo ciascuna delle Parti del Protocollo designa un punto di contatto disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24.
Auspico, pertanto, una celere approvazione del provvedimento poiché esso costituisce un sostanziale progresso nella direzione dell'adeguamento di una normativa per un'efficace reazione alla minaccia terroristica, che, come anche il recente, drammatico attentato di Nizza ha reso ancor più evidente, necessita di un quadro di riferimento adeguato alla sfida globale, nel fondamentale rispetto degli standard in tema di diritti umani e di libertà fondamentali, che caratterizzano il tratto specifico della cultura giuridica europea, di cui in particolare il Consiglio d'Europa è custode e tutore.