A.C. 2573
Signor Presidente, il progetto di legge all'esame dell'Aula, approvato dal Senato il 25 novembre scorso, è finalizzato a disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni economiche tra Italia e Taiwan, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione e di garantire una più efficiente cooperazione amministrativa fra le due parti per il contrasto dell'evasione fiscale. L'economia di Taiwan, tra le prime venti al mondo, è in costante crescita, favorita dalla posizione geostrategica dell'sola nell'area Asia-Pacifico, favorita anche dall'eccezionale sviluppo delle innovazioni tecnologiche che la caratterizzano e dal forte incremento dei rapporti, in tutti i campi, con la Cina continentale, come è emerso anche nel corso della riunione bilaterale Cina-Taiwan che si è svolta durante il vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica svoltosi a Pechino nel novembre scorso. Taiwan è una grande economia delle dimensioni del Belgio, ad alto livello di competitività e innovazione. Il World Economic Forum colloca Taipei al secondo gradino del podio in Asia, dopo Singapore, per indice di competitività e al settimo posto al mondo per innovazione, avvalendosi di una consolidata cultura d'impresa e di regole di comportamento tipicamente anglo-americani. Il nostro Paese, seguito anche dall'Unione europea, non considera Taiwan uno Stato sovrano e non vi intrattiene, quindi, rapporti politici formali (a Taipei è presente solo un ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale).
Oggi, nell'Unione europea, l'Italia rappresenta il quinto partner economico-commerciale di Taiwan con 2,5 miliardi di euro di interscambio nel 2013, nell'ambito dei 40 miliardi di euro complessivi tra l'intera Unione europea e Taiwan.
Poiché, come si è detto, non sussistono rapporti diplomatici tra Italia e Taiwan, non è stato possibile stipulare un ordinario accordo bilaterale. Il regime fiscale speciale viene, dunque, introdotto attraverso l'approvazione di norme interne, concordate tra i due Paesi: una soluzione che è già stata fatta propria da altri Stati dell'Unione europea, come ad esempio il Regno Unito nel 2002 e la Germania nel 2012.
Le disposizioni ricalcano complessivamente quelle elaborate in ambito OCSE e, in particolare, quelle in ordine alla disciplina della cosiddetta «stabile organizzazione» (articolo 5): in questo caso, le norme concordate costituiscono il risultato di una mediazione tra le esigenze del territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal nostro Ministero dell'economia e delle finanze, da una parte, e, dall'altra, il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia di Taiwan.
Le stesse disposizioni risultano – come dicevo – in linea con gli attuali standard OCSE e l'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È stabilita a sei mesi la configurazione – come dicevo – di una cosiddetta stabile organizzazione nel caso di un cantiere di costruzione, montaggio o installazione o di supervisione, ed anche dell'impresa che presta servizi oltre la suddetta soglia temporale; d'altra parte, la definizione del comma 4, come ho detto più volte, è perfettamente aderente ai principi OCSE.
Prima di passare la parola al collega Pelillo, auspico una definitiva approvazione del provvedimento, che è stato favorevolmente valutato, in sede consultiva, da tutte le Commissioni che se ne sono occupate: la I, la II, la V, la VII, la IX, la X, la XI, la XIII e la XIV.