A.C. 2573
Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, ha per oggetto: «Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan». Nella sostanza il provvedimento, che è costituito da 31 articoli, ricalca il contenuto dei trattati per evitare le doppie imposizioni, secondo il modello elaborato in sede OCSE, in modo analogo ai numerosi provvedimenti di carattere patrizio in materia di doppie imposizioni esaminati nel corso di questa legislatura dalla Camera.
Poiché, come già opportunamente rilevato dall'altro relatore, onorevole Monaco, non sussistono rapporti diplomatici tra l'Italia e Taiwan, coerentemente con la linea politica dell'Unione europea, che non considera Taiwan uno Stato sovrano, non è stato possibile stipulare un ordinario accordo bilaterale, ma si è dovuto fare ricorso alla approvazione di un regime fiscale speciale, introdotto attraverso l'approvazione di norme interne concordate tra i due Paesi.
Questa modalità operativa è la stessa adoperata dagli altri Paesi dell'Unione europea, ben tredici, che ci hanno preceduto, a cominciare dal Regno Unito nel 2002 e a finire all'Austria nei mesi scorsi. L'importanza commerciale e finanziaria assunta da Taiwan impone al nostro Paese di facilitare lo scambio di commerci ed investimenti, a cominciare dalla regolazione degli aspetti fiscali necessari a conferire il carattere della certezza delle imposizioni tributarie.
Sarebbe un grave errore per l'Italia perdere altro tempo. Come dicevo prima, già tredici Stati europei prima di noi hanno compreso l'importanza di non ostacolare i rapporti economici con Taiwan.
Per l'Italia l'errore sarebbe anche più grave, perché i prodotti italiani e quelli taiwanesi sono oggettivamente complementari fra loro e perché la propensione di Taiwan ad investire in Europa è molto cresciuta negli ultimi anni, al ritmo impressionante del 169 per cento annuo tra il 2010 e il 2014.
Né può costituire ostacolo la circostanza diplomatica di non riconoscere Taiwan come Stato sovrano. Basti pensare che la stessa Cina si comporta da molto tempo in modo asimmetrico. Nel 2013 il commercio tra Cina e Taiwan ha raggiunto un volume di scambio pari a 124 miliardi di dollari. Tra Cina e Taiwan ci sono 828 voli diretti alla settimana e, ad oggi, sono operativi ben 21 accordi bilaterali, per facilitare le relazioni economiche e gli investimenti.
La nuova disciplina garantirà una più efficiente cooperazione amministrativa fra le due parti per il contrasto alla evasione fiscale ed agevolerà l'inclusione di Taiwan nella cosiddetta white list.
Passando al contenuto delle singole previsioni, per brevità ricordo che la sfera oggettiva di applicazione del provvedimento è costituita dalle imposte dirette. Gli articoli 4 e 5 definiscono i concetti di soggetti residenti e di stabile organizzazione. L'articolo 7 regolamenta la tassazione degli utili d'impresa. Gli articoli seguenti si occupano di tutte le altre tipologie di reddito. L'articolo 23 disciplina il metodo per eliminare la doppia imposizione. L'articolo 26 tratta dello scambio di informazioni tra le autorità competenti. Infine, l'articolo 30 regola l'efficacia delle disposizioni previste dal disegno di legge.
Onorevoli colleghi, concludo questa mia breve relazione con un duplice auspicio: il primo riguarda, ovviamente, la definitiva approvazione del disegno di legge in esame; l'altro è rivolto al nostro Governo, perché subito dopo l'approvazione sia parte attiva, in sede dell'Unione europea, per sostenere l'importanza e l'utilità di un accordo sugli investimenti tra UE e Taiwan. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è un passo importante per agevolare le relazioni economiche tra Italia e Taiwan. Con un successivo accordo sugli investimenti tra Unione europea e Taiwan le medesime relazioni ne ricaverebbero sicuramente un impulso ancora più grande.