Discussione sulle linee generali - Relatrice per la maggioranza per la III Commissione
Data: 
Mercoledì, 6 Luglio, 2016
Nome: 
Lia Quartapelle Procopio

A.C. 3953

Colleghi deputati, la Convenzione italo-cilena sulle doppie imposizioni e l'annesso Protocollo, firmati a Santiago il 23 ottobre scorso, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Cile, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto un reddito e Stato di residenza dei beneficiari di esso. 
La Convenzione, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo annesso, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico): essa si applica alla sola imposizione sul reddito, con esclusione di quella sul patrimonio. 
Quanto al campo d'applicazione della Convenzione, i destinatari sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della Convenzione stessa. 
La Convenzione recepisce, al pari di altri accordi, alcuni indirizzi dell'OCSE e del G20 in materia di contrasto dell'elusione fiscale attuata per mezzo della costituzione di una stabile organizzazione, ovvero della frammentazione di essa in molteplici attività. 
È naturalmente previsto lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle legislazioni nazionali, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, e del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due Paesi. 
Vengono inoltre recepiti i più aggiornati standard internazionali per la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, incluso il superamento del segreto. 
Segnalo l'articolo 28 che è stato inserito su richiesta del Cile, conformemente a quanto previsto nelle Convenzioni in materia che il paese sudamericano ha concluso con quasi tutti gli Stati europei e/o i membri dell'OCSE, e concerne la salvaguardia di alcune disposizioni e prassi cilene su diversi profili della Convenzione in esame. D'altra parte, invece, l'articolo 29 recepisce la prassi italiana sui rimborsi della eventuale maggiore imposta trattenuta in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla Convenzione in esame, qualora il sostituto d'imposta non operi direttamente sulla base delle minori ritenute previste dalla Convenzione stessa. 
Per quanto concerne il Protocollo, che è parte integrante della Convenzione, esso contiene norme interpretative e di integrazione: la relazione introduttiva al disegno di legge segnala in particolare il punto 9 del Protocollo, concernente gli articoli 11 e 12 della Convenzione, in base al quale nel momento in cui il Cile dovesse successivamente concludere con un paese dell'OCSE intese più favorevoli rispetto alla tassazione sugli interessi e i canoni, queste si estenderebbero anche alla Convenzione bilaterale con l'Italia, previa debita informazione delle autorità del nostro Paese. 
Auspico una celere conclusione dell’iter del provvedimento di ratifica che viene ad inserirsi in un quadro particolarmente incoraggiante delle relazioni italo-cilene, anche sul piano culturale per quanto riguarda le attività del 2016, e segnato soltanto nel 2015 dalla missione imprenditoriale, in aprile, dell'allora Viceministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, dalla visita, a maggio, della Presidente della Camera, on Laura Boldrini ed in ottobre, da quella del Premier Matteo Renzi, accompagnato dal Viceministro Calenda e dall'allora Sottosegretario agli Esteri, Mario Giro.