Relatrice per la VII I Commissione
Data: 
Martedì, 29 Marzo, 2016
Nome: 
Stella Bianchi

A.C. 3512-A

Onorevoli colleghi, passo a dar conto dell'illustrazione più dettagliata delle disposizioni di competenza dell'VIII Commissione, come risultanti dall'approvazione delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito. 
Il Capo II, che comprende gli articoli da 4 a 6, fissa le norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, dettando le disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. 
Ricordo che con la decisione n. 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas-serra nella Comunità europea e per attuare il Protocollo di Kyoto, è stato istituito un quadro per monitorare le emissioni citate, valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («convenzione UNFCCC») e dal Protocollo di Kyoto nell'Unione. Al fine di tenere in considerazione gli sviluppi internazionali relativi alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e al fine di dare applicazione ai nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal diritto dell'UE, tale decisione è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 525/2013. 
L'articolo 4 del disegno di legge consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Tale articolo prevede l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1). (Faccio presente che nella relazione illustrativa del disegno di legge-originario viene sottolineato che tale nuova strategia includerà quanto previsto dal Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato con delibera CIPE n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, poi aggiornato con la delibera CIPE 8 marzo 2013, n. 17. Successivamente, nell'Allegato III al DEF 2015 (cosiddetto allegato Kyoto) sono state indicate le azioni considerate dal Governo come necessarie e prioritarie per garantire una riduzione delle emissioni compatibile con gli obiettivi della cosiddetto decisione effort sharing, che hanno ripreso e aggiornato quelle definite nella delibera CIPE n. 17/2013. Nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito, sono stati approvati emendamenti volti a introdurre commi. In particolare, al comma 2, si prevede che la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio è predisposta dai soggetti di cui al comma 1, previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso i siti web istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento (UE). Inoltre, recependo una condizione espressa dalla V Commissione (Bilancio), è stato precisato che dall'attuazione del suddetto comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 prevede che la sopra citata Strategia deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce stipulati nell'ambito della Convenzione ONU per il clima (UNFCCC), precisando che gli obiettivi da raggiungere sono scadenzati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Il comma 4 precisa che tale Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio viene sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza Unificata. Il comma 5 prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) predispone ogni anno, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali raggiunti nell'ambito della Convenzione ONU per il clima, precisando che tale relazione viene inviata al Parlamento entro il mese di giugno. 
L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame, non entrando nei contenuti del Sistema, già disciplinati dal Regolamento, si limita a prevederne l'istituzione (comma 1), affidando all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati (comma 2). Tale previsione è stata integrata con la disposizione, volta a recepire la condizione espressa dalla V Commissione, secondo la quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
L'articolo 6, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, nonché, come risultante dalla modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, di curarne la diffusione anche attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del Ministero dello sviluppo economico. È stata, altresì, introdotta la disposizione secondo la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede pertanto ad adeguare alle nuove disposizioni la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra allegata annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF). 
Ricordo, infine, che il comma 2 del citato articolo demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati, la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. 
Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. 
In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica dall'articolo 1. Tale articolo è stato modificato nel corso dell'esame congiunto in sede referente, recependo le condizioni formulate dalla V Commissione, al fine in particolare di: posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal disegno di legge di ratifica, connessi all'attuazione dell'Emendamento di Doha e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria; dare distinta evidenza agli oneri derivanti dall'attuazione, rispettivamente, dell'emendamento di Doha e del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica, onde poi riferire al complessivo ammontare degli stessi la copertura finanziaria individuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri. Viene altresì prevista la clausola di salvaguardia finanziaria nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie. 
L'articolo 8, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.