A.C. 3084-A
Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, questa Assemblea è oggi chiamata ad esaminare la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e di xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, Protocollo fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 e siglato dal nostro Paese nel 2011, entrato in vigore il 1o marzo del 2006 avendo conseguito il numero di ratifiche necessarie a tal fine. Malgrado la portata del provvedimento sia più ampia rispetto al tema dei crimini di odio, ritengo doveroso cogliere l'occasione dell'esame di questa ratifica per tributare un omaggio alla figura di Elie Wiesel, vittima e testimone del campo di sterminio di Auschwitz, premio Nobel per la pace, impegnato a livello internazionale per il riconoscimento dei crimini di odio, contro il negazionismo e per l'inserimento degli attentati suicidi tra i crimini contro l'umanità. Quest'Aula ha ascoltato Elie Wiesel nel 2010, nel Giorno della memoria, e di quella orazione voglio ricordare un passaggio essenziale, anche ai fini del lavoro legislativo in corso. Ha detto Wiesel: io so che alcuni sopravvissuti sono preoccupati, cosa succederà quando l'ultimo di noi non ci sarà più ? Io non sono tanto preoccupato, non sono tanto preoccupato, perché credo che chiunque ascolti un testimone diventa un testimone, e quindi, parlamentari, diventate nostri testimoni.
Questo Accordo si iscrive anche dentro questo sforzo di memoria, di continuo impegno ad onorare le vittime di quello sterminio e di ogni sterminio, a ciò che questo non si possa più ripetere e perché le persone che appartengono oggi a qualsiasi minoranza non siano fatte oggetto di odio attraverso tutti gli strumenti che la comunicazione oggi mette a disposizione. Una vita perseguitata dall'odio non è una vita che può pienamente dispiegarsi. La ratio di questo Accordo è quella di estendere, quindi, la portata della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità. Quest'ultima Convenzione, lo ricordo, è stata ratificata dal nostro Paese nel 2008 al fine di includere atti legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale anche per il contrasto a detti reati.
La ratifica in esame è un significativo adempimento del Governo italiano, un obbligo assunto in sede internazionale, ma anche un impegno preso nei confronti del Parlamento. Ricordo l'allora vicepresidenza della Commissione affari esteri e comunitari, onorevole Nirenstein, che aveva presentato nella passata legislatura una risoluzione sul tema, approvata dalla III Commissione, e anche l'impegno in questa legislatura dell'onorevole Mogherini contro i reati commessi online. L'Accordo si inserisce in un quadro normativo internazionale che mira a preservare un giusto equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali, i diritti e le libertà fondamentali.
La limitazione di tali diritti e libertà fondamentali può essere richiesta per esigenze di natura superiore concernenti la protezione della sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, la salute e altre circostanze specifiche. Le limitazioni suddette possono, dunque, avere luogo solo se previste dalla legge in conformità di impegni assunti in sedi internazionali e riferite ad obiettivi specifici. L'intesa al nostro esame risponde pienamente ai dettami del quadro normativo proposto. Il nostro Paese, in questa materia, ha assunto un ruolo guida, promuovendo una serie di iniziative contro il discorso d'odio. Contro l’hate speech anche la Presidenza della Camera, nel 2013, ha indetto un'iniziativa e più recentemente ha istituito una commissione di studio. Gli articoli da 3 a 7 riguardano le incriminazioni di specifiche condotte, come la diffusione di materiale razzista e xenofobo, l'insulto, le minacce, la negazione, minimizzazione o giustificazione del genocidio.
L'intesa in esame prevede che ciascuna delle parti proceda, attraverso gli strumenti giuridici offerti dal proprio ordinamento, alla criminalizzazione della diffusione per via informatica, se commessa intenzionalmente, senza autorizzazione, di materiali che neghino il genocidio.
Concludo e auspico una rapida approvazione del provvedimento.