Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Mercoledì, 4 Novembre, 2015
Nome: 
Alessio Tacconi

 A.C. 3331

Grazie, signora Presidente. Colleghi, il 23 febbraio scorso il Governo italiano ha siglato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.  Tale Convenzione risale al 1976 ed è stata poi modificata nel 1978 con un Protocollo aggiuntivo. Il Protocollo che oggi siamo chiamati a ratificare si compone di tre articoli. 
Con l'articolo 1 si sostituisce integralmente l'articolo 27 della Convenzione per renderlo rispondente e conforme agli attuali standard dell'OCSE. La Convenzione del 1976 infatti, con l'articolo 27 prevedeva semplicemente lo scambio di informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa e prevedeva esplicitamente la possibilità di non fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti bancari tra i due Stati. Il nuovo articolo 27 amplia la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi, in quanto al paragrafo 1 consente alle autorità degli Stati contraenti di scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno di ciascuno Stato in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un più efficace contrasto dell'evasione fiscale in piena coerenza con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali perseguito dalla normativa nazionale italiana. 
Significativa, a tale riguardo, è la disposizione contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 27, che stabilisce che in nessun caso uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario. La disposizione supera e abolisce definitivamente il segreto bancario. 
Lo scambio di informazioni, inoltre, in conformità allo standard dell'OCSE non è limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali dello Stato richiesto ma, come stabilito al paragrafo 4 dell'articolo 27, è sufficiente l'interesse dello Stato richiedente. 
L'articolo 2 del Protocollo si sofferma su alcune altre disposizioni in materia di scambio di informazioni e su alcuni aspetti procedurali della cooperazione amministrativa. 
Devo evidenziare a tale proposito che i principi dell'OCSE non contemplano ricerche generalizzate e indiscriminate, le cosiddette «fishing expedition», ma il richiamo a tali principi non deve in alcun modo impedire lo scambio effettivo di informazioni nella misura più ampia possibile sia riferite a singoli contribuenti sia a gruppi di contribuenti anche se non identificati individualmente. In altre parole per l'Italia è possibile chiedere il monitoraggio di tutte le movimentazioni bancarie effettuate dopo la firma del protocollo da parte dei contribuenti italiani sui loro conti detenuti in Svizzera, sia attraverso prelievi in contanti sia attraverso trasferimenti di fondi verso altri Paesi diversi dall'Italia, con l'intenzione di svuotare o alleggerire le proprie posizioni finanziarie. Il Protocollo non vieta dunque la movimentazione dei capitali ma semplicemente agevola il monitoraggio di tali movimentazioni qualora l'Italia ne faccia richiesta anche di gruppo. 
L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avverrà dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Debbo sottolineare che il paragrafo 2 dell'articolo 3 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo relative a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal giorno della firma del Protocollo, escludendo quindi una validità retroattiva. 
Grazie al nuovo Protocollo l'amministrazione finanziaria italiana avrà visibilità sui conti in Svizzera dei contribuenti italiani. Questo sistema di accesso alle informazioni costituisce uno strumento più efficace rispetto allo scambio automatico di informazioni previsto dall'Accordo tra l'Unione europea e la Svizzera firmato il 27 maggio 2015, che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei contribuenti dei rispettivi Paesi a partire dal 2018 con riferimento all'annualità precedente e cioè il 2017. 
È evidente che il Protocollo dispiegherà effetti positivi sull'esito della procedura della voluntary disclosure, il protocollo infatti allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali in Svizzera in buona sostanza per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'accordo rispetto alla tempistica prevista dallavoluntary disclosure, la Svizzera impegnandosi allo scambio di informazioni viene equiparata ad un Paese non «black list», pertanto i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto invece per chi regolarizza capitali da Paesi in lista nera. 
Per tutti questi motivi auspico una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge di ratifica, che assume una valenza storica nella prospettiva di una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie in ambito internazionale e avrà tra l'altro positive ricadute nella lotta all'evasione e nel recupero di importanti risorse.