A.C. 3156
Buongiorno, Presidente. Deputati, rappresentante dal Governo, il provvedimento in esame reca la ratifica dei due accordi finalizzati a migliorare la cooperazione giudiziaria con Panama, nel quadro del più generale rafforzamento del contrasto alla criminalità internazionale. Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali, favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente. Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, che si compone di 26 articoli, sancisce l'obbligo reciproco della cooperazione in materia penale. L'articolo 1 include tra le misure di mutua assistenza, tra l'altro, la notifica dei documenti, l'assunzione e la trasmissione di testimonianza, la ricerca e l'identificazione di persone.
Il Trattato, inoltre, prevede, all'articolo 2, il temperamento del principio della doppia incriminazione, consentendo di prestare l'assistenza giudiziaria anche quando nell'altro Stato il fatto non costituisca reato. Il Trattato definisce, inoltre, i casi in cui l'assistenza giudiziaria può essere negata o rinviata, tra cui quando esistono motivi per ritenere che la richiesta di assistenza abbia finalità persecutorie per motivi di razza, religione o opinioni politiche. Tra le altre previsioni, si può anche segnalare l'articolo 18, che non contempla il segreto bancario tra i motivi per rifiutare l'assistenza.
Il Trattato di estradizione si inserisce nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti tra Italia e Panama in ambito giudiziario e penale. L'adozione dell'atto pattizio in materia di estradizione, in particolare, è stata imposta dalla necessità di disciplinare uniformemente l'esigenza di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena. Ai sensi dell'articolo 2, l'estradizione è concessa, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, per i reati previsti da entrambi gli ordinamenti e punibili con pene di almeno un anno o quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi.
Il Trattato disciplina, altresì, i casi in cui una delle due parti debba o possa negare l'estradizione, includendo tra gli altri anche i casi di reati politici, escludendo quelli per terrorismo e quando vi sia il fondato motivo di una possibile discriminazione.
L'estradizione può essere rifiutata anche qualora essa risulti non compatibile con l'età, le condizioni di salute o altre condizioni della persona richiesta. Il testo contempla, altresì, ipotesi di arresti provvisori in casi di urgenza e di richieste di estradizioni avanzate da più Stati e prevede una procedura semplificata se vi è il consenso della persona richiesta.
Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in circa 23 mila euro l'anno per il Trattato di assistenza giudiziaria ed in circa 32 mila euro sempre annui per il Trattato di estradizione.
Vado a concludere questa breve relazione. L'adozione di norme puntuali nel settore della cooperazione giudiziaria potrà agevolare un'ulteriore intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio.