Relatore
Data: 
Giovedì, 11 Giugno, 2015
Nome: 
Fabio Porta

A.C. 2755 

Onorevoli colleghi, con questo Trattato di estradizione, intrinsecamente connesso con quello che ho appena illustrato, Italia e Messico intendono migliorare la reciproca cooperazione al fine di disporre di strumenti più efficaci per contrastare la criminalità. 
  L'ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale), ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1). 
  In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto Principio della doppia incriminazione). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. 
  L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare ammonti ad un periodo minimo di sei mesi (articolo 2). 
  Agli articoli 3 e 4 il testo regola le condizioni per esercitare un rifiuto alla richiesta di estradizione e all'articolo 5 le condizioni alle quali ciascuno Stato deve sottostare per rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 
  Dopo aver identificato le autorità centrali preposte a trasmettere ed a ricevere le richieste di estradizione (per l'Italia il Ministero della giustizia), il Trattato regola poi la forma ed il contenuto di tali richieste e la tipologia e la forma dei documenti da allegare. 
  Il Trattato stabilisce inoltre il cosiddetto principio di specialità in favore della persona estradata che non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna. 
  L'Accordo vieta inoltre la riestradizione verso uno Stato terzo (articolo 11), contempla la possibilità di arresti provvisori (articolo 12) e disciplina le modalità per valutare le richieste di estradizione presentate da più Stati (articolo 13). 
  Gli ulteriori articoli stabiliscono le modalità ed i tempi per la consegna della persona richiesta, le procedure semplificate di estradizione ed il transito nel territorio di uno dei due Stati di una persona consegnata all'altro da un Paese terzo. 
  Il disegno di legge di ratifica del Trattato in esame – già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 26 novembre scorso – consta di quattro articoli che si riferiscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri (stimabili in circa 16.000 euro l'anno), ed all'entrata in vigore del testo. Non vi sono elementi di incompatibilità con le normative comunitaria ed internazionale alle quali l'Italia è vincolata. 
  Concludo auspicando una rapida conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento le cui finalità sono coerenti estrettamente collegate a quelle che ispirano il Trattato italo-messicano in materia di assistenza giudiziaria.