Dichiarazione di voto finale
Data: 
Mercoledì, 22 Ottobre, 2014
Nome: 
Eleonora Cimbro

A.C. 2127-A

Grazie Presidente, deputati, una lunga attesa di ventidue anni sta per avere termine, il passaggio è storico pur nella poca risonanza di eco mediatica. Per l'Italia la ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico può rappresentare un punto di svolta, o meglio, un punto di partenza per la riforma della normativa di tutela del nostro Paese. Assieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, l'Italia è l'unica a non avere ancora adeguato la propria giurisprudenza al documento maltese, già ratificato da quarantadue Paesi. Questo colpevole ritardo è tanto più grave se si considera che nemmeno il nostro codice dei beni culturali ha saputo negli anni adeguarsi all'evoluzione della disciplina archeologica.
  Il riconoscimento della Convenzione – auspichiamo – porterà a una revisione del generale impianto della legislazione sull'argomento, il poco o nullo aggiornamento della nostra legislazione, le ambiguità e le incertezze normative, le lacune interpretative sono tra i responsabili dell'umiliazione della pratica archeologica in Italia. La Convenzione ha come obiettivo primario la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico nelle politiche urbane e di pianificazione, trattando principalmente delle modalità di collaborazione fra archeologi, urbanisti e pianificatori e formulando orientamenti sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione dei risultati ottenuti. Nello specifico, l'articolo 5 reca indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio archeologico; ogni parte è impegnata a conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia con quelli dello sviluppo del territorio mediante una partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi, ciò al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili degli assetti del territorio, la modifica dei progetti che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi per realizzare uno studio scientifico adeguato alle aree interessate.
  È il principio della cosiddetta «archeologia preventiva»: si definisce in anticipo la potenzialità archeologica di un'area interessata da un progetto in modo da modificarlo nelle modalità di impatto. Il testo, inoltre, si occupa anche di accesso del pubblico, in particolare ai siti archeologici, e delle attività educative da sviluppare affinché la pubblica opinione conosca e apprezzi il valore del patrimonio archeologico. Non ultimo, la Convenzione delinea un quadro istituzionale per una cooperazione paneuropea in materia di patrimonio archeologico, il che implica uno scambio sistematico di esperienze e di esperti tra i diversi Paesi, che potrà essere condiviso con Paesi caratterizzati da grandi patrimoni archeologici come quelli della sponda meridionale del Mediterraneo. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.