Data: 
Mercoledì, 3 Giugno, 2015
Nome: 
Michela Rostan

A.C. 1460-A

 

Grazie Presidente, colleghi, ci apprestiamo, oggi, ad avviare la discussione sulle linee generali su una proposta di legge di straordinaria importanza per quanto concerne il nostro impianto normativo, che disciplina il settore della giustizia ed in particolar modo le interazioni del nostro sistema giudiziario con i sistemi degli altri Paesi dell'Unione europea. Una proposta di legge, l'Atto Camera n. 1460, attraverso la quale il nostro Parlamento potrà, come auspico, provvedere alla ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles esattamente quindici anni fa e, contestualmente, delegare il Governo a provvedere alla sua concreta attuazione. 
La Convenzione si muove nell'ambito di una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale per una efficace azione di contrasto alla criminalità. Per molto tempo si è lavorato nell'Unione europea per il coordinamento internazionale dell'azione investigativa, un coordinamento reso, a nostro avviso, sempre più indispensabile dall'accelerazione dei fenomeni di globalizzazione ed integrazione internazionale, nonché dalla sempre più complessa mondializzazione dei conflitti fra Stati e della criminalità, anche di matrice terroristica. 
A fronte di queste sempre più pressanti esigenze, la Convenzione in esame è andata oltre, individuando lo specifico ambito dell'azione comune, che consenta di operare in tempi reali, favorendo per quanto possibile lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie. È questa, peraltro, la strada che il nostro Paese ha inteso in questi anni percorrere, anche nei rapporti con altri Stati non appartenenti all'Unione europea. 
Nella stessa direzione del rafforzamento della cooperazione penale tra Stati si muove, ad esempio, anche l'Accordo fra Italia e Svizzera, ratificato con la legge n. 367 del 2001. Nonostante, dunque, la consapevolezza da parte del nostro Paese dell'importanza del contenuto della Convenzione, questa, a distanza di esattamente quindici anni dalla firma, non è stata ancora ratificata dal Parlamento. 
Con specifico riguardo alla proposta di legge in esame si pone, pertanto, l'esigenza di un adeguamento normativo dell'attuale disciplina, che tenga conto non solo delle esigenze connesse all'adempimento della Convenzione, ma anche degli accordi in questi anni intervenuti sugli stessi aspetti con altri Stati. 
La convenzione semplifica e rende più efficaci le formalità e le procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione rafforzata con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei. Ad esempio, prevede la possibilità di svolgere audizioni mediante videoconferenze e teleconferenze, di creare squadre investigative comuni, di effettuare intercettazioni di telecomunicazioni, operazioni di infiltrazione, consegne sorvegliate, ed altro. Risponde, sostanzialmente, ad una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire un'efficace azione di contrasto alla criminalità. 
La Convenzione, in realtà, va ben oltre il semplice coordinamento investigativo, individuando uno specifico ambito dell'azione comune, che consenta di operare in tempi reali, favorendo per quanto possibile lo scambio diretto di richieste fra le diverse autorità giudiziarie. 
La questione della mancata ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale è tornata recentemente alla ribalta a seguito di una serie di iniziative intraprese in sede di Unione europea, al fine di sollecitare la collaborazione tra Stati membri in merito alla possibilità di acquisire documenti ed informazioni inerenti alla nota vicenda di Ustica. 
In una lettera dell'ottobre 2012, infatti, alcuni deputati europei richiamarono l'attenzione dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri sulla mancata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione, già vincolante per ventiquattro Stati dell'Unione, sollecitando lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ad «individuare i motivi che finora hanno ostacolato la ratifica e ad adoperarsi perché questa avvenga al più presto». I firmatari denunciavano, infatti, che la mancata ratifica era diventata causa ostativa di ogni azione di collaborazione da parte di Stati europei con riferimento alle richieste di rogatoria avanzate dalla magistratura italiana. 
Nel settembre 2012, infatti, la Commissione petizioni del Parlamento europeo – adita a seguito di un'istanza con cui i legali dei familiari delle vittime della strage di Ustica avevano chiesto di sollecitare gli Stati membri direttamente coinvolti nell'abbattimento del DC9 «Itavia» a collaborare con le autorità italiane nella ricerca della verità – aveva fatto sapere che, pur essendo a conoscenza del caso Ustica e del fatto che a più di trenta anni dal disastro «i parenti delle vittime di questa tragedia sono ancora in attesa di giustizia», l'Unione europea si rammaricava «che l'Italia ed altri due Stati membri non avessero ancora ratificato la Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea».
Del resto nell'aprile 2012 lo stesso Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, in una lettera alla presidente dell'associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, dopo aver ribadito la sua «convinzione che i rapporti tra le autorità giudiziarie dei Paesi membri dovessero essere improntati alla massima collaborazione e cooperazione» ha avuto occasione di segnalare che l'Italia, non avendo ancora ratificato la Convenzione, non potesse invocarne l'applicazione. 
Questi esempi, onorevoli colleghi, ci confermano quanto sia importante il percorso legislativo avviato quest'oggi e, infatti, la costruzione di un sistema giudiziario moderno per il nostro Paese passa anche attraverso l'adeguamento del diritto e del processo penale agli standard internazionali ed europei, che rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per coniugare la lotta alla criminalità con la tutela dei diritti fondamentali. 
La mancata predisposizione delle procedure di ratifica e di attuazione di numerosi strumenti normativi europei e internazionali in materia penale rischia, da un lato, di compromettere la credibilità e l'immagine del nostro Paese nell'ambito di importanti consessi internazionali ed europei e, dall'altro, appare pericolosa per la stessa effettività della collaborazione – soprattutto investigativa – che le nostre autorità giudiziarie sono chiamate ad offrire nella gestione dei sempre più frequenti rapporti con le omologhe autorità di altri Paesi per contrastare le emergenti forme di manifestazione di una criminalità organizzata ormai di dimensione transnazionale, se non, addirittura, globale. Basti solo pensare in questa sede alla necessaria collaborazione tra autorità di diversi Stati se si vuole contrastare con efficacia il terrorismo internazionale, il riciclaggio, la criminalità economico-finanziaria e la tratta degli esseri umani. È dunque arrivato il momento, sia pur con estremo ritardo, di ratificare e dare finalmente attuazione nel nostro ordinamento a questa Convenzione, sbloccando così, tra l'altro, anche la possibilità di acquisire da altri Paesi documenti e informazioni su ciò che accadde il 27 giugno 1980 nel cielo di Ustica, con l'abbattimento del DC-9 Itavia Bologna-Palermo che provocò la morte di tutte le ottantuno persone a bordo.
Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge prevedono le ordinarie clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, normalmente previste per l'autorizzazione alla ratifica di trattati ricadenti nell'ambito dell'articolo 80 della Costituzione. L'articolo 3, invece, si occupa dell'attuazione delle norme della Convenzione nel nostro ordinamento, prevedendo che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi tesi ad articolare il contenuto della convenzione nel nostro sistema. L'articolo 4, infine, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per tutte le motivazioni prima esposte, il Partito Democratico sostiene la proposta di legge in esame ed auspica che tutto il Parlamento italiano faccia altrettanto, cosicché il nostro ordinamento giudiziario possa adeguarsi, in tempi brevi e dopo un'attesa protrattasi oltre modo, a quello degli altri Paesi europei.