Esame e votazione della questione pregiudiziale di costituzionalità
Data: 
Mercoledì, 25 Giugno, 2014
Nome: 
Micaela Campana

A.C. 1589-A

Presidente, colleghi deputati, oggi ci troviamo di fronte ad una tematica di particolare rilievo e che tocca un tema particolarmente sensibile: i diritti dei minori e, in particolare, quelli che si trovano in gravi difficoltà e in condizioni di abbandono. Ed è proprio in questo quadro, colleghi, che rientra il tentativo di recepire, così come ci è chiesto dalle convenzioni internazionali, un istituto giuridico che, per tradizione e cultura, non ha trovato fino ad ora accoglimento nei principi generali del nostro ordinamento giuridico. 
  Il disegno di legge in esame prevede la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori e detta norme di adeguamento dell'ordinamento interno ai principi espressi dalla Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica a quella sorta di affidamento familiare previsto come unica misura di protezione del minore in uno stato di abbandono negli ordinamenti islamici, la cosiddetta kafala.

La kafala si radica in un contesto estremamente particolare agli occhi dell'osservatore occidentale. Infatti, l'istituto dell'adozione, per come noi lo conosciamo, è vietato dal Corano, coerentemente con i molti precetti di matrice religiosa che impediscono la rottura del legame naturalistico sotteso alla filiazione. Tale divieto è recepito in moltissimi ordinamenti nazionali. Tuttavia, fra i doveri del buon musulmano rientra senza dubbio quello di occuparsi dei bisognosi e tra essi, in particolare, degli orfani. La kafala è appunto lo strumento giuridico attraverso il quale offrire protezione ai minori in stato di bisogno, senza però infrangere alcun divieto di diritto divino. Un adulto, più spesso una coppia di adulti, si impegna a prendersi cura di un minore, con atto revocabile i cui effetti sono ordinariamente destinati ad interrompere solo con la maggiore età, senza però che si instauri alcun legame giuridico di filiazione. 
  L'adulto e il minore. Il minore, insomma, non assume il nome del soggetto cui è affidato né lo status di figlio ed alcun fine giuridicamente rilevante può al più essere previsto con apposita dichiarazione. Anche la Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha affermato il seguente principio di diritto: non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale per il ricongiungimento familiare richiesto nell'interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia...

Dicevo che non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale per ricongiungimento familiare richiesto nell'interesse del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafala pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel Paese di provenienza con il cittadino italiano, ovvero gravi motivi di salute impongono che debba essere da questi personalmente assistito. La suprema Corte ha in tal modo interpretato in maniera costituzionalmente orientata le norme nazionali in materia di ricongiungimento familiare del cittadino straniero e di quello europeo, ed ha ritenuto far prevalere, nell'ottica del superiore interesse del fanciullo, il principio di uguaglianza formale e sostanziale garantito dall'articolo 3 sulle norme in materia di salvaguardia delle frontiere, consapevole che i principi che regolano le norme sull'adozione internazionale possono essere garantiti senza ledere i diritti di alcuno. Di fronte ad una materia come questa, estremamente sensibili, le Commissioni II e III riunite hanno svolto un lavoro estremamente approfondito e scrupoloso. Vi è stata comunque, da parte dei relatori e delle Commissioni una sostanziale condivisione dell'impostazione di base del provvedimento, che configura gli istituti di cui agli articoli 4 e 5. 
  Non sono state accolte le proposte emendative volte, con varie formulazioni, ad estendere l'ambito di tale rapporto fino ad equipararlo sostanzialmente al rapporto di filiazione. La pregiudiziale della Lega, con assoluta sommaria approssimazione, lo paragona alla nostra adozione, ritenendo che entrambi gli istituti intendono garantire i diritti del minore che versa in stato di abbandono. In realtà, vi è una differenza fondamentale, della quale abbiamo avuto cura di assicurarci, che sta nella totale assenza di un vero rapporto di filiazione, nessun diritto successorio né altri effetti civili che possano in alcun modo permettere una commistione che vada oltre il rapporto di cura e di accoglienza. E non vi è proprio nessuna violazione dell'ordine pubblico interno, perché è stata messa a punto una normativa che prevede il riconoscimento della misura di protezione del minore adottata dall'autorità competente in uno Stato estero contraente, previo necessario vaglio dell'autorità centrale competente del tribunale dei minori. 
  L'Italia rimane l'unico Paese europeo che non ha ancora approvato un disegno di legge di ratifica della Convenzione. Concludo dicendo che attualmente sono decine i bambini e le famiglie in attesa della legge. Tante coppie di genitori italiani di religione islamica sono bloccati in vari Paesi perché il Ministero degli affari esteri nega il visto ai bambini affidati in kafala. Ed è proprio alla luce di queste motivazioni che il Partito Democratico respinge con forza le argomentazioni contenute dalla pregiudiziale della Lega e intende convintamente procedere all'esame del disegno di legge di ratifica e di esecuzione della Convenzione sulla competenza, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.